Visualizzazione post con etichetta Sentenze Cassazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Sentenze Cassazione. Mostra tutti i post

lunedì 27 aprile 2009

Lungaggini burocratiche? nessun diritto di risarcimento al contribuente

Più di un contribuente da noi assistito ci ha chiesto in questi anni di professione di poter citare in giudizio la Pubblica Amministrazione (nello specifico amministrazione finanziaria) per ottenere rimborso danni per il tempo letteralmente perso a sistemare avvisi bonari, cartelle esattoriali, sgravi di vincoli aministrativi, iscrizioni di ipoteche del tutto errate e non dovute in principio.

A riguardo é interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8703 del 09 aprile 2009 - udienza del 17.3.2009).

In sostanza (strabiliante, se non sconvolgente!) il contribuente, residente a Catania, dopo aver chiesto tramite Giudice di Pace 300(trecento) euro a titolo di risarcimento danni ritenuto "(...)violato il divieto del nemin ledere, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del (contribuente) facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta (...)" si é visto negare dalla Cassazione l'ammontare.

La sentenza infatti recita "(...)nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria(...)".

Insomma: richiesta di risarcimento rigettata. Ovvero armarsi di pazienza.

venerdì 7 marzo 2008

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

lunedì 12 novembre 2007

locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato

Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.

Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".

link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione

mercoledì 7 marzo 2007

ricorso in commissione tributaria: i termini

Tutti noi professionisti sappiamo che il termine per proporre ricorso in Commissione Tributaria é di 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento.

Porgo l'attenzione alla modalità con cui questi 60 giorni variano però in funzione di come il ricorso viene presentato alla stessa CT.

Con sentenza cassazione del 2006, n. 27067 la Suprema Corte ribadisce che i 60 giorni sono:
- dalla data di spedizione della raccomandata del plico senza busta
- dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della CT se i lplico é in busta.

Questa la massima: "Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione."

lunedì 5 marzo 2007

esercito commercio "occasionale": sono un privato o un imprenditore? Interessante sentenza della Cassazione.

Penso che il mio post di qualche giorno fa in materia di commercio internet ebay da fastidio al fisco americano abbia posto a parecchie persone la "pulce nell'orecchio" in materia di commercio sotto forma di privati e non sotto forma di impresa.

Deduco questo - con ovvia soddisfazione personale - tenendo sott'occhio quotidianamente le visite a questo blog.

Penso quindi sia rilevante aggiungere a prova dell'illegalità di esercitare commercio "privato" la sentenza della Cassazione dell'ultimo dicembre scorso.

La sentenza n. 27208 del 20.12.2006 parla infatti di "presunzione di esercizio del commercio" per un soggetto che acquistava "grandi" quantitativi di beni senza essere titolare di Partita IVA ed é stato accertato in capo a lui dall'Agenzia Entrate una attribuzione di attività d'impresa per la sola operazione di aver acqsuitato all'asta mobili d'antiquariato che poi ha provveduto a rivendere a terzi.

Il contribuente (o meglio, il soggetto) non avendo dichiarato alcunché al fisco si é visto recapitare accertamento ai fini IVA e redditi perchè ritenuta rilevante l'attività d'impresa da lui svolta rispetto a qualsiasi attività occasionale, non organizzata e non professionale che svolgerebbe un "privato" (che acquisterebbe beni e servizi per il proprio consumo e bisogno ed eventualmente rivenderebbe successivamente, dopo aver soddisfatto le proprie necessità).

Inutile aggiungere il finale della sentenza Cassazione: il ricorso l'ha perso il contribuente.

la "para"-contabilità é fiscalmente rilevante

La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza - n. 3222 del 14.2.2007 - in materia di accertamento del reddito di contribuente imprenditore.

Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.

Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.

Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.

mercoledì 21 febbraio 2007

art. 38 dpr 600 - accertamento sintetico del reddito - sentenza della cassazione

Da quando ci sono gli studi di settore non si parla d'altro che di quelli come strumento di accertamento e quindi come termometro "a cui stare attenti". Ma ricordo che anche altre fonti di accertamento sono nelle mani della Pubblica Amministrazione, oltre a quello citato. Come l'istituto dell'accertamento sintetico che é applicabile a tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA o meno.
L'art. 38 del dpr 600/73 é schietto: nella sostanza dice che l'Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
La sentenza é la numero 1294 del 22 gennaio 2007, e questo il link del report Agenzia Entrate.

questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:

Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.

"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."

agenti di commercio: sentenza della Cassazione

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) è stata emessa il 30 gennaio 2007 con numero 1910.

La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.

La Corte Suprema ha detto no.

Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.

mercoledì 7 febbraio 2007

circ. 4/2007: chiusura liti pendenti - omessi versamenti

Il giorno 02 febbraio 2007 è stata pubblicata la circolare Agenzia delle Entrate n. 4, ad oggetto "chiusura delle liti pendenti (finanziaria 2003)" in risposta a qustioni e quesiti vari intercorsi.

Ricordo che la chiusura delle liti pendenti fu disciplinata dalla Legge 289 del 27.12.2002 e permise di pagare in via agevolata varie situazioni debitorie nei confronti del fisco in va agevolata e anche rateale. Ora la circolare dell'Agenzia espone questi principi:

- in caso di omessi versamenti di una o più rate successive alla prima, "non può essere notificato al contribuente provvedimento di diniego" (cioè non può essere negata l'accettazione della definizione agevolata), "in quanto la definizione si è già perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo versamento della prima rata". Ovviamente rimane diritto dell'Amministrazione procedere con l'iscrizione a ruolo delle rate non ancora versate.

- Solo a seguito del pagamento integrale di tutte le rate definite in definizione agevolata può essere emessa "dichiarazione di regolarità" e quindi si può procedere allo sgravio dei ruoli non pagati.

- Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione -sez. tributaria- n. 6370 del 22 marzo 2006 la quale sancisce che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione, ma la possibilità per l'amministrazione di iscrivere a ruolo le somme non pagate.

- In caso di tardivo versamento di una o più rate successive alla prima sono dovute le sanzioni sulla singola rata (del 30% o del 15% se pagata entro 30gg dalla scadenza) oltre agli interessi.
In caso di irregolarità della definizione agevolata, dipendente dal mancato pagamento dell'intero ammontare dovuto o della prima rata, si provvede a negare la definizione agevolata della lite ed alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente dal contribuente, purché sussistano determinate condizioni, che ometto in questo post.

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68c00834ceb40/circolare_4.pdf