il d.l. 138/2011 (Manovra di Ferragosto) ha variato l'aliquota IVA dal 20 al 21%.
questo il link alla circolare 45/E Agenzia Entrate. A oltre due settimane dall'entrata in vigore della nuova aliquota ecco le "istruzioni" dell'Agenzia Entrate sull'appplicazione dell'aliquota IVA al 21%.
In sostanza la circolare 45/E del 2011 "concede" più tempo per adeguare i propri sistemi informatici all'IVA 21%: potrà essere versata l'IVA in più (1% sull'imponibile) conguagliando i conti non soltanto nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale ordinarie), ma anche :
--> entro il 27 dicembre 2011 (scedenza dell'acconto IVA 2011), oppure
--> entro il 16 marzo 2012 (scadenza IVA annuale a saldo 2011)
maggiorando i versamenti dei soli interessi di dilazione (sulla differenza IVA 20 e 21%)
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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giovedì 13 ottobre 2011
martedì 30 settembre 2008
spese ristoranti e alberghi - novità IVA e redditi
Spese di ristorazione (pasti) e pernottamenti (vitto e alloggio presso alberghi) sono diventati rilevanti ai fini IVA perché si può (finalmente) detrarre e il costo finisce in bilancio come deducibile al 75%.
Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.
In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.
Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).
La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.
Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.
Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)
Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.
In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.
Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).
La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.
Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.
Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)
lunedì 10 marzo 2008
imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"
Imposta di bollo sugli assegni emessi senza la dicitura NON TRASFERIBILE.
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.
L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.
Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.
L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.
Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.
mercoledì 27 febbraio 2008
rivendita auto usate: acquisto CEE
Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
lunedì 1 ottobre 2007
responsabilità della trasmissione telematica
Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.
questa la circolare 52/E del 2007.
accertamento sintetico: circolare operativa.
L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
giovedì 13 settembre 2007
sostituzione frigoriferi e congelatori. procedura per l'agevolazione.
Nella Finanziaria per il 2007 l'agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori é stata forse presa sottogamba, sebbene ne avessimo già parlato in un precedente post. Evidentemente l'entità della detrazione é di modesta rilevanza, ma...se stiamo sostituendo il vecchio frigorifero, perché non utilizzare l'agevolazione tributaria?
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
lunedì 10 settembre 2007
fiscalità del Trust
Segnalo la circolare ministeriale n. 48 dell'agosto 2007 inerente l'imposizione tributaria del trust. Non la commento, trattandosi di materia relativamente poco applicata, sebbene spesso alcuni imprenditori mi chiedono di spiegar loro di che si tratta. La ritengo però molto interessante, perché in 25 pagine riporta di fatto e di diritto l'intera disciplina italiana del trust (ancora molto poco o per niente utilizzata, rispetto ai Paesi di diritto anglosassone).
clicca qui per la circolare ministeriale.
clicca qui per la circolare ministeriale.
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D.Lgs. 231/2002),
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lunedì 26 febbraio 2007
circ. 10/2007: incentivo all'esodo dei lavoratori
E' stata pubblicata la circolare n. 10/2007 avente per titolo: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 - Abrogazione del
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
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circ. 9/2007: IRAP riconosciuta legittima dalla UE
Negli ultimi tre anni c'é stato un pesante dibattito (tutto italiano) sulla legittimità dell'IRAP.
qualcuno é arrivato a contestarla in Commissione Tributaria, facendo ricorso rado per grado, fino a presentare la vertenza sulla scrivania della corte di Giustizia europea.
Il tema del contendere era il fatto che per alcuni contribuenti l'IRAP veniva a sommarsi all'IVA - già dovuta sul volume d'affari dell'impresa - e pertanto si creava una doppia imposizione su una stessa base imponibile IVA, che di per sé é illegittima per la VI direttiva comunitaria IVA che istituisce tale stessa imposta.
Il 03 ottobre 2006 é stata emanata sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea (la numero C 475/03) sancendo che l'IRAP é legittima e non é in contrasto con la normativa IVA.
La circolare n. 9/2007 riporta quanto ho esposto e inoltre "detta" come chiudere in maniera 'agevolata' i ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie aventi per oggetto contenzioso in materia IRAP.
qualcuno é arrivato a contestarla in Commissione Tributaria, facendo ricorso rado per grado, fino a presentare la vertenza sulla scrivania della corte di Giustizia europea.
Il tema del contendere era il fatto che per alcuni contribuenti l'IRAP veniva a sommarsi all'IVA - già dovuta sul volume d'affari dell'impresa - e pertanto si creava una doppia imposizione su una stessa base imponibile IVA, che di per sé é illegittima per la VI direttiva comunitaria IVA che istituisce tale stessa imposta.
Il 03 ottobre 2006 é stata emanata sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea (la numero C 475/03) sancendo che l'IRAP é legittima e non é in contrasto con la normativa IVA.
La circolare n. 9/2007 riporta quanto ho esposto e inoltre "detta" come chiudere in maniera 'agevolata' i ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie aventi per oggetto contenzioso in materia IRAP.
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mercoledì 14 febbraio 2007
circ. 8/2007: permuta immobiliare e imposte
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 8/2007 ad oggetto le permute immobiliari e le imposte ipotecaria e catastale.
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
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giovedì 8 febbraio 2007
circ. 7/2007: condomini e ritenute del 4%
Il 07 febbraio 2007 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 7 ad oggetto le ritenute del 4% per talune opere prestate ai condomini.
La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 600/73 all'art. 25ter, introdotta dalla Finanziaria 207 (legge 296/2006 art. 1 comma 43) e dice:
"1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
nella circolare di ieri si precisa quanto segue:
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHE COSA
La ritenuta va effettuata sui compensi dovuti per prestazioni "relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali (ex art. 67 c. 1 lett i) del TUIR.
Soggetti a ritenuta:
Ad esempio la circolare dell'Agenzia porta i casi delle prestazioni "eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici ovvero l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori e giardini, piscine e altre parti comuni all'edificio".
Non soggetti a ritenuta:
Sono invece "per contro esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio quelli di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, trasporto e deposito.
Professionisti e lavoratori autonomi:
le prestazioni d'opera effettuate in forma di attività di lavoro autonomo (geometri, ingegneri, architetti) anche occasionale (non d'impresa) sono esclusi dalla ritenuta del 4%. Tali prestazioni ricadono nella previsione di ritenuta applicata al 20% come da art. 25 dpr 600/73.
Esenti:
Sono esenti da ritenuta le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime fiscale agevolato per le attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 legge 388 del 23.12.2000.
Tale esenzione deve essere riconosciuta dal condominio mediante certificazione rilasciata dallo stesso prestatore d'opera "agevolato".
QUANDO e COME
Questa norma è in vigore per i pagamenti effettuati dal 01 gennaio 2007, quindi la prima ritenuta scadrà il 16 febbraio 2007. NB: non importa la data della fattura o la data delle prestazioni d'opera, ma solo la data del pagamento del corrispettivo.
Per il modello F24 sono stati istituiti i codici tributo:
1019 per i soggetti passivi IRPEF
1020 per i soggetti passivi IRES
i link alla circolare nel testo originale:
mercoledì 7 febbraio 2007
circ. 6/2007: accertamento registro, ipotecaria e catastale
E' stata pubblicata la circolare numero 6 dalla Agenzia delle Entrate ad oggetto i poteri di accertamento degli uffici in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, così come attribuiti dal dl 223 del 04 luglio 2006 convertito in legge 248 del 04 agosto 2006.
Ometto di commentarne il contenuto; allego il link al testo della circolare:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6c4d097fc10d6/circ_6e_6_febbraio_2007.pdf
Ometto di commentarne il contenuto; allego il link al testo della circolare:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6c4d097fc10d6/circ_6e_6_febbraio_2007.pdf
circ. 5/2007: società di comodo all'interpello
Il giorno 02 febbraio 2007 è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate l'interessante circolare n. 5 ad oggetto le "società non operative".
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
circ. 4/2007: chiusura liti pendenti - omessi versamenti
Il giorno 02 febbraio 2007 è stata pubblicata la circolare Agenzia delle Entrate n. 4, ad oggetto "chiusura delle liti pendenti (finanziaria 2003)" in risposta a qustioni e quesiti vari intercorsi.
Ricordo che la chiusura delle liti pendenti fu disciplinata dalla Legge 289 del 27.12.2002 e permise di pagare in via agevolata varie situazioni debitorie nei confronti del fisco in va agevolata e anche rateale. Ora la circolare dell'Agenzia espone questi principi:
- in caso di omessi versamenti di una o più rate successive alla prima, "non può essere notificato al contribuente provvedimento di diniego" (cioè non può essere negata l'accettazione della definizione agevolata), "in quanto la definizione si è già perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo versamento della prima rata". Ovviamente rimane diritto dell'Amministrazione procedere con l'iscrizione a ruolo delle rate non ancora versate.
- Solo a seguito del pagamento integrale di tutte le rate definite in definizione agevolata può essere emessa "dichiarazione di regolarità" e quindi si può procedere allo sgravio dei ruoli non pagati.
- Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione -sez. tributaria- n. 6370 del 22 marzo 2006 la quale sancisce che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione, ma la possibilità per l'amministrazione di iscrivere a ruolo le somme non pagate.
- In caso di tardivo versamento di una o più rate successive alla prima sono dovute le sanzioni sulla singola rata (del 30% o del 15% se pagata entro 30gg dalla scadenza) oltre agli interessi.
In caso di irregolarità della definizione agevolata, dipendente dal mancato pagamento dell'intero ammontare dovuto o della prima rata, si provvede a negare la definizione agevolata della lite ed alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente dal contribuente, purché sussistano determinate condizioni, che ometto in questo post.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68c00834ceb40/circolare_4.pdf
Ricordo che la chiusura delle liti pendenti fu disciplinata dalla Legge 289 del 27.12.2002 e permise di pagare in via agevolata varie situazioni debitorie nei confronti del fisco in va agevolata e anche rateale. Ora la circolare dell'Agenzia espone questi principi:
- in caso di omessi versamenti di una o più rate successive alla prima, "non può essere notificato al contribuente provvedimento di diniego" (cioè non può essere negata l'accettazione della definizione agevolata), "in quanto la definizione si è già perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo versamento della prima rata". Ovviamente rimane diritto dell'Amministrazione procedere con l'iscrizione a ruolo delle rate non ancora versate.
- Solo a seguito del pagamento integrale di tutte le rate definite in definizione agevolata può essere emessa "dichiarazione di regolarità" e quindi si può procedere allo sgravio dei ruoli non pagati.
- Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione -sez. tributaria- n. 6370 del 22 marzo 2006 la quale sancisce che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione, ma la possibilità per l'amministrazione di iscrivere a ruolo le somme non pagate.
- In caso di tardivo versamento di una o più rate successive alla prima sono dovute le sanzioni sulla singola rata (del 30% o del 15% se pagata entro 30gg dalla scadenza) oltre agli interessi.
In caso di irregolarità della definizione agevolata, dipendente dal mancato pagamento dell'intero ammontare dovuto o della prima rata, si provvede a negare la definizione agevolata della lite ed alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente dal contribuente, purché sussistano determinate condizioni, che ometto in questo post.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68c00834ceb40/circolare_4.pdf
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giovedì 25 gennaio 2007
circolare agenzia entrate n. 3/E 2007
E' stata emanata la circolare Agenzia Entrate numero 3 del 23.01.2007 a titolo:
"contenzioso su istanze di rimborso IVA".
Ne tralascio il contenuto, non interessando i miei clienti, intesi in senso generale.
"contenzioso su istanze di rimborso IVA".
Ne tralascio il contenuto, non interessando i miei clienti, intesi in senso generale.
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circolare agenzia entrate n. 2/E 2007
Il 23 gennaio '07 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 2007 dal titolo: "Prevenzione e contrasto all'evasione - anno 2007 -primi indirizzi operativi".
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
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domenica 21 gennaio 2007
manovra d'autunno = collegato alla finanziaria 2007 = la prima circolare Ag. Entrate
E' stata pubblicata la prima circolare 2007 dell'Agenzia delle Entrate. E' datata 19 gennaio e si riferisce ai "primi chiarimenti" (come recita il titolo) del famoso d.l. 262/2006 convertito nella Legge 286/2006 (del 24 novembre!).
Ecco il link alla circolare. Mi propongo nei prossimi post di analizzarne sinteticamente il contenuto.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5c5c03b2a4295/circolare%201E.pdf
Ecco il link alla circolare. Mi propongo nei prossimi post di analizzarne sinteticamente il contenuto.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5c5c03b2a4295/circolare%201E.pdf
giovedì 14 dicembre 2006
supporti informatici di documenti fiscali
rimando integralmente alla circolare 36 del 06 dicembre 2006, in materia di "assolvimento obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in divesi tipi di supporto".
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf9d545c638a91/circolare_36.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf9d545c638a91/circolare_36.pdf
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lunedì 27 novembre 2006
immobiliari al registro entro il 30 novembre per i contratti di locazione
La legge 248/2006 prevede che i contratti di locazione fra soggetti IVA e terzi siano ora operazioni ESENTI. Per questo vanno d'ora in avanti assoggettati a registrazione obbligatoria. I contratti in essere dal 04 luglio 2006 vanno registrati entro il 30 novembre! Si vedano anche le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dall’Agenzia delle entrate del 14.09.2006 e delle istruzioni emanate dalla stessa Agenzia con la circolare n. 33/E-16.11.2006. Ricordo che la registrazione riguarda solo i soggetti IVA (ogni tipo di impresa) e non i privati cittadini che concedono in locazione anche beni strumentali per l'impresa. Dal 04 luglio 2006 infatti tutti i contratti di locazione sono esenti IVA, ad eccezione dei conduttori (inquilini)abbiano espressamente manifestato l'opzione per l’imponibilità IVA.
(*)L'obbligo di registrazione del contratto prevede l'addebito dell'1% (uno%)per le locazioni assoggettate ad IVA e del 2%(due%) le locazioni di civili abitazioni (quindi esenti IVA) (attenzione perché poi esistono altri casi specifici, vedere la norma in vigore!). (*)Tale registrazione va effettuata in via telematica con pagamento mediante addebito telematico su conto corrente bancario. (*)L'importo dovuto é da calcolare dal 04 luglio 2006 su base annuale. (*)Entrambe le parti (locatore e conduttore) sono co-obbligate alla registrazione, salvo patto contrario fra le parti. (*)Per i contratti stipulati dopo il 04 luglio 2006, valgono le solite e stesse regole per i termini di registrazione.
(*)L'obbligo di registrazione del contratto prevede l'addebito dell'1% (uno%)per le locazioni assoggettate ad IVA e del 2%(due%) le locazioni di civili abitazioni (quindi esenti IVA) (attenzione perché poi esistono altri casi specifici, vedere la norma in vigore!). (*)Tale registrazione va effettuata in via telematica con pagamento mediante addebito telematico su conto corrente bancario. (*)L'importo dovuto é da calcolare dal 04 luglio 2006 su base annuale. (*)Entrambe le parti (locatore e conduttore) sono co-obbligate alla registrazione, salvo patto contrario fra le parti. (*)Per i contratti stipulati dopo il 04 luglio 2006, valgono le solite e stesse regole per i termini di registrazione.
allego link alla circolare 33 del 16.11.2006
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