...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
Visualizzazione post con etichetta immobili. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta immobili. Mostra tutti i post
venerdì 4 gennaio 2008
Immobili e imprenditore individuale
Comma 37 LF2008 - la legge Finanziaria prevede un'agevolazione per le ditte individuali proprietarie di unità immobiliari. Entro il 30.04.2008 infatti è possibile estromettere l'immobile (passandolo all'imprenditore nella sua sfera "privata"), con effetto dal 01.01.2008 al costo di imposizione agevolata al 10% (valida Irpef, Irap e regionale) fra il valore normale e il valore fiscale riconosciuto. Se l'immobile è assoggettabile a IVA, l'imposta sostitutiva passa al 30%. Le imposte derivanti possono esser versate in tre rate (giugno 2008, dicembre 2008 e marzo 2009), sulle rate vanno liquidati interessi al 3%annuo.
Redditi da immobili - esenzione
Comma 13 LF2008- se al reddito del contribuente partecipano soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) d'importo inferiore a 500euro, l'imposta non è dovuta. Questa norma vale già per il 2007: comma 14.
ICI - ulteriore detrazione abitazione principale
Comma 5 LF 2008 - per il calcolo ICI abitazione principale si detrae un ulteriore 1,33 per mille dalla base imponibile. Questa detrazione ha un tetto massimo di 200euro, da ripartire pro-quota fra i contribuenti dell’unità immobiliare e su base annuale (quindi da ripartire pro-tempo per i giorni di abitazione principale). La detrazione non vale per immobili registrati al catasto come A1, A8 e A9 (es: appartamenti di lusso, ville, ecc)
Etichette:
dichiarazione redditi persone fisiche,
finanziaria 2008,
ICI,
immobili
lunedì 12 novembre 2007
locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato
Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
mercoledì 18 aprile 2007
lavorare da casa: i costi deducibili per gli imprenditori.
Per gli imprenditori che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 64 comma 2 del TUIR.
Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
questo il citato art. 64 co. 2 TUIR
Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
questo il citato art. 64 co. 2 TUIR
Etichette:
D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
immobili,
TUIR
lavorare da casa: i costi deducibili per i lavoratori autonomi.
Per i lavoratori autonomi che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 54 comma 3 del TUIR.
Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;
questo il citato art. 54 co. 3 TUIR
Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;
questo il citato art. 54 co. 3 TUIR
Guida sulla ristrutturazione edilizia 36% e 41%
Segnalo la Guida dell'Agenzia Entrate ad oggetto la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (36 o 41%).
Questo il link.
Questo il link.
Etichette:
D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
Guida Agenzia Entrate,
immobili
Guida sulla compravendita della casa
L'Agenzia delle Entrate, fra le pubblicazioni che effettua durante l'anno, ha creato
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).
Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).
Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.
Etichette:
D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
Guida Agenzia Entrate,
immobili
mercoledì 14 febbraio 2007
circ. 8/2007: permuta immobiliare e imposte
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 8/2007 ad oggetto le permute immobiliari e le imposte ipotecaria e catastale.
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
Etichette:
circolari Agenzia Entrate,
immobili,
imposta catastale,
imposta ipotecaria
mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: immobili dei professionisti
Art 1 commi 334-335: lavoratori autonomi e immobili
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
Etichette:
finanziaria 2007,
immobili,
professionisti
finanziaria: imposte catastali e ipotecarie
Art 1 comma 309-310: valore-prezzo per gli immobili (vedi comma 307)
Per le persone fisiche, in relazione alle compravendite immobiliari non stipulate in ambito di attività IVA, è valido prendere come base di calcolo ai fini catastale e ipotecario il valore catastale dell'immobile oggetto.
Per le persone fisiche, in relazione alle compravendite immobiliari non stipulate in ambito di attività IVA, è valido prendere come base di calcolo ai fini catastale e ipotecario il valore catastale dell'immobile oggetto.
Etichette:
finanziaria 2007,
immobili,
imposta catastale,
imposta ipotecaria
finanziaria: accertamenti immobiliari
Art 1 comma 307: compravendite immobiliari (vedi anche comma 309)
Possibilità accertatrice da parte del fisco degli importi dichiarati nelle compravendite immobiliari ai fini Iva, registro e dirette.
Viene abrogata la precedente (poco durata) norma per la quale era "sufficiente" dichiarare il valore catastale dell'immobile per non correre rischi di accertamento fiscale.
Possibilità accertatrice da parte del fisco degli importi dichiarati nelle compravendite immobiliari ai fini Iva, registro e dirette.
Viene abrogata la precedente (poco durata) norma per la quale era "sufficiente" dichiarare il valore catastale dell'immobile per non correre rischi di accertamento fiscale.
Etichette:
finanziaria 2007,
immobili
finanziaria: agenti immobiliari
Art 1 comma 46-47-48-49: agenti immobiliari
Gli agenti immobiliari - regolarmente iscritti all'albo - che porta le parti venditrice ed acquirente a sottoscrivere il preliminare di contratto di vendita o locazione in forma di scrittura privata NON autenticata sono tenuti a richiedere la registrazione rimanendo in solido responsabile con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.
La sanzione per l'esercizio abusivo della professione di agente immobiliare è fissata in euro 15.000
All'atto di compravendita le parti devono dichiarare (con atto sostitutivo di notorietà) analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, dell'eventuale mediatore (completo di dati) e l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione. Il notaio deve segnalare all'Agenzia Entrate le eventuali inesattezze: sanzioni da 500 a 10.000euro.
Gli agenti immobiliari - regolarmente iscritti all'albo - che porta le parti venditrice ed acquirente a sottoscrivere il preliminare di contratto di vendita o locazione in forma di scrittura privata NON autenticata sono tenuti a richiedere la registrazione rimanendo in solido responsabile con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.
La sanzione per l'esercizio abusivo della professione di agente immobiliare è fissata in euro 15.000
All'atto di compravendita le parti devono dichiarare (con atto sostitutivo di notorietà) analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, dell'eventuale mediatore (completo di dati) e l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione. Il notaio deve segnalare all'Agenzia Entrate le eventuali inesattezze: sanzioni da 500 a 10.000euro.
Etichette:
finanziaria 2007,
immobili,
imprese: agenti immobiliari
mercoledì 13 dicembre 2006
guida agenzia entrate: la casa
é di nuova pubblicazione agenzia delle entrate la guida n' 5 / 2006 ad oggetto la compravendita della CASA. Dato che il governo di leggi e leggine ne ha fatte parecchie in questi utlimi (pochi) mesi, la guida era materiale necessario (ma forse insufficiente) per il cittadino che vorrà cimentarsi nella compravendita immobiliare.
pubblico comunque il link, a uso e consumo di chi mi visita.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebfc1b47b46a533/GUIDA_compra_casa.pdf
pubblico comunque il link, a uso e consumo di chi mi visita.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebfc1b47b46a533/GUIDA_compra_casa.pdf
Etichette:
immobili
lunedì 27 novembre 2006
immobiliari al registro entro il 30 novembre per i contratti di locazione
La legge 248/2006 prevede che i contratti di locazione fra soggetti IVA e terzi siano ora operazioni ESENTI. Per questo vanno d'ora in avanti assoggettati a registrazione obbligatoria. I contratti in essere dal 04 luglio 2006 vanno registrati entro il 30 novembre! Si vedano anche le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dall’Agenzia delle entrate del 14.09.2006 e delle istruzioni emanate dalla stessa Agenzia con la circolare n. 33/E-16.11.2006. Ricordo che la registrazione riguarda solo i soggetti IVA (ogni tipo di impresa) e non i privati cittadini che concedono in locazione anche beni strumentali per l'impresa. Dal 04 luglio 2006 infatti tutti i contratti di locazione sono esenti IVA, ad eccezione dei conduttori (inquilini)abbiano espressamente manifestato l'opzione per l’imponibilità IVA.
(*)L'obbligo di registrazione del contratto prevede l'addebito dell'1% (uno%)per le locazioni assoggettate ad IVA e del 2%(due%) le locazioni di civili abitazioni (quindi esenti IVA) (attenzione perché poi esistono altri casi specifici, vedere la norma in vigore!). (*)Tale registrazione va effettuata in via telematica con pagamento mediante addebito telematico su conto corrente bancario. (*)L'importo dovuto é da calcolare dal 04 luglio 2006 su base annuale. (*)Entrambe le parti (locatore e conduttore) sono co-obbligate alla registrazione, salvo patto contrario fra le parti. (*)Per i contratti stipulati dopo il 04 luglio 2006, valgono le solite e stesse regole per i termini di registrazione.
(*)L'obbligo di registrazione del contratto prevede l'addebito dell'1% (uno%)per le locazioni assoggettate ad IVA e del 2%(due%) le locazioni di civili abitazioni (quindi esenti IVA) (attenzione perché poi esistono altri casi specifici, vedere la norma in vigore!). (*)Tale registrazione va effettuata in via telematica con pagamento mediante addebito telematico su conto corrente bancario. (*)L'importo dovuto é da calcolare dal 04 luglio 2006 su base annuale. (*)Entrambe le parti (locatore e conduttore) sono co-obbligate alla registrazione, salvo patto contrario fra le parti. (*)Per i contratti stipulati dopo il 04 luglio 2006, valgono le solite e stesse regole per i termini di registrazione.
allego link alla circolare 33 del 16.11.2006
Etichette:
adempimenti,
circolari Agenzia Entrate,
immobili,
imposta registro,
IVA
Iscriviti a:
Post (Atom)