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venerdì 7 marzo 2008

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

mercoledì 10 gennaio 2007

finanziaria: diritto penale integrato

Art 1 comma 220: confisca

Modifiche al codice penale affinché al condannato per reati siano confiscati i beni, il denaro e le altre utilità, salvo che il reo dimostri i proventi dichiarati da cui ha prodotto il reddito capace di "acquistare" tali beni.

giovedì 21 dicembre 2006

i reati tributari. il D.Lgs. 74/2000

I reati di natura tributaria sono disciplinati anzitutto dal decreto legislativo 74 del 2000, che prevedono in materia di imposte sui redditi e di IVA le tipologie di delitti e relative pene.

Nella citata norma i reati identificati in via principale sono i seguenti:
(le cifre in euro sono da me arrotondate):

- fatturazione falsa (passiva) per acquisti inesistenti: da 1annoe6mesi a 6 anni di reclusione;
ma se le fatture false sono fino a 154.000euro di importi nell'anno, allora la reclusione é da 6mesi a 2anni.
-false dichiarazioni dei redditi ed IVA (dichiari il falso per ridurre la base imponibile): reclusione da 1annoe6mesi a 6 anni.

-dichiarazioni infedeli (quando l'imposta evasa é maggiore a 103.000euro E si é dichiarato un minor imponibile pari ad almeno il 10%) da 1 a 3 anni di reclusione;

-omessa dichiarazione dei redditi, se l'imposta dovuta é maggiore a 77.000euro: reclusione da 1 a 3 anni;

- omessi versamenti ritenute acconto certificate, maggiori a 50.000euro da 6mesi a 2anni

- omessi versamenti IVA maggiori a 50.000euro da 6 mesi a 2anni;

- indebita compensazione di crediti inesistenti maggiori a 50.000 euro: da 6 mesi a 2 anni

- atti fraudolenti al fine di far sparire il proprio patrimonio per non pagare imposte da 6mesi a 4anni di reclusione.

Trascuro le altre sanzioni penali di corollario a quelle sopra esposte.
Ovviamente i reati sopra elencati sono cumulabili fra loro.

Non cito qui i reati di natura commerciale e fallimentare che riguardano l'imprenditore. spero di farlo presto!