Segnalo la Risoluzione Agenzia Entrate n 64/E del 25.02.2008 (questo il testo) perché stabilisce una volta per tutte che le somme corrisposte al socio che recede é deducibile dalla società di persone (snc o sas). Il caso tratta della deducibilità delle somme corrisposte direttamente dalla società al socio che recede, diminuendo il proprio capitale sociale, ed eventualmente diminuendo anche il patrimonio netto. Questa deducibilità avviene per competenza e non per cassa; vale a dire non importa se il socio viene liquidato monetariamente per esempio nei tre anni successivi all'atto di recesso.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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martedì 26 febbraio 2008
mercoledì 24 gennaio 2007
tassazione dei dividendi bocciata in Italia?
La corte di Giustizia europea sta indagando su Italia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio per discriminazione fiscale (in materia di tassazione dei dividendi).
Se esiste un mercato unico europeo, deve per definizione esistere anche parità di trattamento dei contribuenti nelle legislazioni interne fra gli Stati.
Il caso é sulla tassazione dei dividendi: poniamo la società Pippo spa che emetta dividendi per 100.000 euro ai due soci (altrettanto società di capitale, quindi srl o spa; per semplificarci la vita facciamoli al 50%). Un socio é italiano e un socio é non residente.
Per i dividendi che finiscono al socio itlaiano la tassazione nella sua dichiarazione dei redditi é pari al 33% (ires) sul 5% del dividendo stesso (il 95% é esente). Pertanto l'imposta reale da versare é pari al "solo" 1,65% (825 euro su 50.000).
Per i dividendi che invece finiscono al socio non residente in Italia, esiste la tassazione alla fonte pari al 27% per le azioni ordinarie e al 12,50% per le azioni al risparmio. poniamo di avere a che fare con azioni ordinarie: in tal caso le impote sul dividendo sarebbero pari l 27% di 50.000euro di dividendo, pari a 13.500 euro di imposte.
Ecco la disciriminazione (e quindi la "non libera circolazione di beni e capitali" all'interno della UE): il residente in Italia e il non residente hanno a parità di reddito diversa fiscalità.
Staremo a vedere che succede, assieme agli altri tre paesi che ho indicato, che ovviamente hanno imposizioni diverse, ma i principi fondamentali sono gli stessi. Per la Lettonia invece é stata redatta una diffida di chiarimenti da parte dell'UE, al fine di ottenere delucidazioni sul trattamento fiscale dei dividendi per i non residenti..
Se esiste un mercato unico europeo, deve per definizione esistere anche parità di trattamento dei contribuenti nelle legislazioni interne fra gli Stati.
Il caso é sulla tassazione dei dividendi: poniamo la società Pippo spa che emetta dividendi per 100.000 euro ai due soci (altrettanto società di capitale, quindi srl o spa; per semplificarci la vita facciamoli al 50%). Un socio é italiano e un socio é non residente.
Per i dividendi che finiscono al socio itlaiano la tassazione nella sua dichiarazione dei redditi é pari al 33% (ires) sul 5% del dividendo stesso (il 95% é esente). Pertanto l'imposta reale da versare é pari al "solo" 1,65% (825 euro su 50.000).
Per i dividendi che invece finiscono al socio non residente in Italia, esiste la tassazione alla fonte pari al 27% per le azioni ordinarie e al 12,50% per le azioni al risparmio. poniamo di avere a che fare con azioni ordinarie: in tal caso le impote sul dividendo sarebbero pari l 27% di 50.000euro di dividendo, pari a 13.500 euro di imposte.
Ecco la disciriminazione (e quindi la "non libera circolazione di beni e capitali" all'interno della UE): il residente in Italia e il non residente hanno a parità di reddito diversa fiscalità.
Staremo a vedere che succede, assieme agli altri tre paesi che ho indicato, che ovviamente hanno imposizioni diverse, ma i principi fondamentali sono gli stessi. Per la Lettonia invece é stata redatta una diffida di chiarimenti da parte dell'UE, al fine di ottenere delucidazioni sul trattamento fiscale dei dividendi per i non residenti..
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venerdì 12 gennaio 2007
società estero vestite
Art. 35 comma 13 dl 4.7.2006 n. 23, convertito nella Legge 248/2006, integra l'art. 73 del TUIR impostando questo principio:
salvo prova contraria, si considera esistente in Italia e quindi qui soggetta ad imposta italiana, la sede di una società che detiene partecipazioni in società italiane se:
a) sono controllanti ai sensi 2359CC. oppure
b) sono amministrati da CdA composto dalla maggioranza da soggetti residenti italiani
il concetto di "estero vestizione" dell'impresa è dettata e riconosciuta dall'evidente fatto che impostare un businessin Italia "facendolo figurare" operante dall'estero (dove inviare idividendi italiani in Paese a tassazione inferiore) medianteuna holding di facciata è elusivo: l'onere della prova spetta al contribuente.
salvo prova contraria, si considera esistente in Italia e quindi qui soggetta ad imposta italiana, la sede di una società che detiene partecipazioni in società italiane se:
a) sono controllanti ai sensi 2359CC. oppure
b) sono amministrati da CdA composto dalla maggioranza da soggetti residenti italiani
il concetto di "estero vestizione" dell'impresa è dettata e riconosciuta dall'evidente fatto che impostare un businessin Italia "facendolo figurare" operante dall'estero (dove inviare idividendi italiani in Paese a tassazione inferiore) medianteuna holding di facciata è elusivo: l'onere della prova spetta al contribuente.
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mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: operazioni di fusione e scissione
art 1 comma 241-248: operazioni straordinarie in capo alle imprese di piccole dimensioni.
Per srl ed spa, che risultano da operazioni di aggregazione effettuate mediante fusione o scissione nel biennio 2007-2008 si considera, come già oggi, irrilevante l'operazione ai fini fiscali, mantenendo i valori fiscali della società scissa o fusa. In più si riconosce fino a un massimo di 5milioni euro di maggiori valori fiscali derivanti dal rapporto di concambio effettivo per i beni materiali-immateriali e l'avviamento.
L'agevolazione non vale per i contribuenti operativi da meno di due anni.
L'agevolazione è sottoposta a interpello preventivo.
Per srl ed spa, che risultano da operazioni di aggregazione effettuate mediante fusione o scissione nel biennio 2007-2008 si considera, come già oggi, irrilevante l'operazione ai fini fiscali, mantenendo i valori fiscali della società scissa o fusa. In più si riconosce fino a un massimo di 5milioni euro di maggiori valori fiscali derivanti dal rapporto di concambio effettivo per i beni materiali-immateriali e l'avviamento.
L'agevolazione non vale per i contribuenti operativi da meno di due anni.
L'agevolazione è sottoposta a interpello preventivo.
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finanziaria: successioni e donazioni
Art 1 commi 77-78-79 successioni e donazioni
Franchigia dell'esenzione dell'imposta di successione pari a 1.000.000 di euro fra i coniugi e ai parenti in linea retta (figli e genitori); inoltre franchigia pari a 100.000euro per ogni fratello o sorella.
L'imposta di successione è del 6% (sei %) sulla eredità eccedente. Si considera 1,5 milioni di euro di esenzione se l'erede è un portatore di handicap.
In caso di eredità di società famigliari, quote, azioni non sono soggette ad imposta se la quota integra il controllo della società. Ma gli eredi devono proseguire la detenzione dell'impresa per almeno 5 anni a pena di pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
Franchigia dell'esenzione dell'imposta di successione pari a 1.000.000 di euro fra i coniugi e ai parenti in linea retta (figli e genitori); inoltre franchigia pari a 100.000euro per ogni fratello o sorella.
L'imposta di successione è del 6% (sei %) sulla eredità eccedente. Si considera 1,5 milioni di euro di esenzione se l'erede è un portatore di handicap.
In caso di eredità di società famigliari, quote, azioni non sono soggette ad imposta se la quota integra il controllo della società. Ma gli eredi devono proseguire la detenzione dell'impresa per almeno 5 anni a pena di pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
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mercoledì 29 novembre 2006
donazioni indirette? tassate!
La nuova legge finanziaria per il 2007 prevede nella sua bozza in corso di dibattito parlamentare, la tassazione delle successioni e delle donazioni, finora esenti da parecchi anni. Fin qui già tanti ne hanno parlato e, sebbene a mala voglia, ne abbiamo preso atto.
Voglio segnalare che da ora verrebbero annche tassate le donazioni indirette!
Per donazioni indirette si intendono gli arricchimenti del benficiario in correlazione a un connesso impoverimento del disponente, senza che sia stipulata una donazione formale, cioé notarile. (Ho preso questa definizione da Il sole 24 ore del 28.11.06, pag 29).
Pertanto prestiamo attenzione per esempio alle donazioni di fatto che avvengono fra genitori e figli quando il genitore paga un debito contratto dal figlio, senza chiederne la ripetizione al figlio stesso. Ma non solo: trovo interessante l'esempio riportato sul giornale citato, dove ci si potrebbe imbattere in donazioni indirette anche nelle strutture societarie e nelle realtive operazioni di fusione dove "il concambio delle partecipazioni viene volutamente alterato, rispetto a quello che emergerebbe da una obiettiva valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nell'operazione; oppure come un aumento di capitale al valore nominale con il quale colui che lo sottoscrive acquisisce invero una quota che val ben più del versamento effettuato per liberare questa sottoscrizione".
Cito infine l'aliquota dell'imposta sulle donazioni indirette che sarà approvata sarà al 3,5% per gli importi superiori i 350milioni di Lire, per gli atti liberamente registrati volontariamente. Ovvero alla tassazione del 7% se l'operazione é rinvenuta dagli uffici fiscali e accertata regolarmente in sede di verifica fiscale di qualsiasi tipo. (anche qui bello l'esempio del citato giornale: "il caso classico dell'emersione della donazione indiretta é quello del contribuente che la confessi in occasione di un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, al fine di vincere la presunzione di aver sostenuto la spesa con redditi - non dichiarati - conseguiti nell'ultimo quinquennio (art 38 c.5 dpr 600/73)).
Stiamo a vedere che succederà.
Voglio segnalare che da ora verrebbero annche tassate le donazioni indirette!
Per donazioni indirette si intendono gli arricchimenti del benficiario in correlazione a un connesso impoverimento del disponente, senza che sia stipulata una donazione formale, cioé notarile. (Ho preso questa definizione da Il sole 24 ore del 28.11.06, pag 29).
Pertanto prestiamo attenzione per esempio alle donazioni di fatto che avvengono fra genitori e figli quando il genitore paga un debito contratto dal figlio, senza chiederne la ripetizione al figlio stesso. Ma non solo: trovo interessante l'esempio riportato sul giornale citato, dove ci si potrebbe imbattere in donazioni indirette anche nelle strutture societarie e nelle realtive operazioni di fusione dove "il concambio delle partecipazioni viene volutamente alterato, rispetto a quello che emergerebbe da una obiettiva valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nell'operazione; oppure come un aumento di capitale al valore nominale con il quale colui che lo sottoscrive acquisisce invero una quota che val ben più del versamento effettuato per liberare questa sottoscrizione".
Cito infine l'aliquota dell'imposta sulle donazioni indirette che sarà approvata sarà al 3,5% per gli importi superiori i 350milioni di Lire, per gli atti liberamente registrati volontariamente. Ovvero alla tassazione del 7% se l'operazione é rinvenuta dagli uffici fiscali e accertata regolarmente in sede di verifica fiscale di qualsiasi tipo. (anche qui bello l'esempio del citato giornale: "il caso classico dell'emersione della donazione indiretta é quello del contribuente che la confessi in occasione di un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, al fine di vincere la presunzione di aver sostenuto la spesa con redditi - non dichiarati - conseguiti nell'ultimo quinquennio (art 38 c.5 dpr 600/73)).
Stiamo a vedere che succederà.
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