Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro dipendente.
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
Visualizzazione post con etichetta diritto del lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto del lavoro. Mostra tutti i post
lunedì 24 settembre 2007
giovedì 20 settembre 2007
fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente
In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
Etichette:
auto,
diritto del lavoro,
Dpr 917/86,
fringe benefits
venerdì 7 settembre 2007
licenziamento per uso improprio del cellulare aziendale
Ritengo interessante per i miei lettori questo articolo tratto dal sito de "ilSole24Ore" di oggi, rigurdante la giusta causa per il licenziamento di lavoratori dipendenti che utilizzano impropriamente il cellulare aziendale (nelle ore di lavoro, e non).
questo il link.
questo il link.
Etichette:
D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
diritto del lavoro,
dpr 404/2001
sabato 1 settembre 2007
sicurezza nei luoghi di lavoro
Tutti quanti siamo stati alle prese qualche anno fa, e tuttora lo siamo, con la conosciuta, talvolta contestata e talaltra temuta "legge 626", inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Forse qualcuno si é persa la legge 123/2007 perché pubblicata il 10 agosto 2007, io per primo non lo nascondo e non me ne vergogno. (spero che anche i miei visitatori e lettori abbiano goduto di serene ferie, se non altro nella settimana di ferragosto!)
La portata di questa legge non é però da poco: viene data delega al Governo di emanare (o partorire) entro 9 mesi dalla pubblicazione un Testo Unico che riscriva l'intero istituto giuridico della sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le relative sanzioni. anzitutto mi chiedo: verrà quindi abrogata la 626? Staremo a vedere..., per il momento il d.lgs 626/1994 è stato modificato in parte dall'articolo 3 della sopra citata legge.
Per il momento, la cosa importante da sottolineare e porre in evidenza al lettore é la parte che riguarda la sicurezza nei cantieri.
Dal primo settembre (oggi) debutta infatti l'obbligo di esibizione del tesserino da parte dei lavoratori addetti nei cantieri edili, nei casi di appalto e subappalto. Le sanzioni sono di 500euro per ogni dipendente non "tesserato". Per datori di lavoro con meno di 10 lavoratori può essere creato un unico registro, vidimato presso la direzione provinciale del lavoro. (art. 6 della citata legge 123/2007).
giovedì 8 marzo 2007
privacy: datori di lavoro, internet, posta elettornica e dipendenti
L'equazione regge solo se il datore di lavoro e il dipendente opereranno nel rispetto (anche) della nuova linea guida pubblicata dal Garante e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questo é il link alla "norma".
Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.
Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.
Questo é il link alla "norma".
Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.
Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.
Etichette:
D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
diritto del lavoro,
dpr 404/2001,
privacy
lunedì 26 febbraio 2007
circ. 10/2007: incentivo all'esodo dei lavoratori
E' stata pubblicata la circolare n. 10/2007 avente per titolo: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 - Abrogazione del
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
Etichette:
circolari Agenzia Entrate,
diritto del lavoro
martedì 23 gennaio 2007
i buoni pasto
Ricordo in questa sede, visto che spesso vengo interrogato circa la deducibilità fiscale dei buoni pasto dati dal datore di lavoro al proprio lavoratore dipendente, che -ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono al reddito di lavoro dipendente, quali compensi in natura, nel limite di 5,29 euro giornalieri (ovviamente per ogni dipendente-benficiario)
La non imponibilità ai fini fiscali comporta anche l’esclusione dalla base imponibile contributiva in capo allo stesso dipendente (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153).
Lavoratori part time:
Sulla base anche del DPCM 18.11.2005 e della la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118 si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dallo stesso citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (vedi mio precedente post)
Lavoratori assimilati (co.co.co. e co.co.pro.):
Le citate disposizioni sopra richiamate potrebbero valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per i collaboratori a progetto. Infatti, poiché il DPCM del 2005 stabilisce espressamente che i buoni pasto possono essere utilizzati anche dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione non subordinato, seguendo il "percorso interpretativo" della risoluzione 118/2006, anche i ticket restaurant attribuiti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto dovrebbero beneficiare dell’esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo nel limite di 5,29 euro giornalieri.
La non imponibilità ai fini fiscali comporta anche l’esclusione dalla base imponibile contributiva in capo allo stesso dipendente (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153).
Lavoratori part time:
Sulla base anche del DPCM 18.11.2005 e della la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118 si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dallo stesso citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (vedi mio precedente post)
Lavoratori assimilati (co.co.co. e co.co.pro.):
Le citate disposizioni sopra richiamate potrebbero valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per i collaboratori a progetto. Infatti, poiché il DPCM del 2005 stabilisce espressamente che i buoni pasto possono essere utilizzati anche dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione non subordinato, seguendo il "percorso interpretativo" della risoluzione 118/2006, anche i ticket restaurant attribuiti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto dovrebbero beneficiare dell’esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo nel limite di 5,29 euro giornalieri.
Etichette:
diritto del lavoro,
fringe benefits
venerdì 12 gennaio 2007
buoni pasto anche al part time
E ora possiamo dare i buoni pasto anche ai dipendenti assunti a part-time!
Rientrano nel regime di deducibilità per l'impresa e non tassazione per il dipendente, fino a 5,29euro cad. come i buoni pasto ordinari.
Il tutto nella risoluzione Agenzia Entrate 118/2006:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf4bb498ab0a82/risoluzione_118.pdf
Rientrano nel regime di deducibilità per l'impresa e non tassazione per il dipendente, fino a 5,29euro cad. come i buoni pasto ordinari.
Il tutto nella risoluzione Agenzia Entrate 118/2006:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf4bb498ab0a82/risoluzione_118.pdf
Etichette:
diritto del lavoro
mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: apprendisti
Art 1 comma 773: apprendisti
I contributi dovuti sui redditi erogati agli apprendisti, da zero, diventano il 10%.
Per i datori lavoro con meno di 9 dipendenti tale contributo è per il primo anno ridotto al 1,5% e al secondo anno al 3%; sarà del 10% oltre il secondo anno.
I contributi dovuti sui redditi erogati agli apprendisti, da zero, diventano il 10%.
Per i datori lavoro con meno di 9 dipendenti tale contributo è per il primo anno ridotto al 1,5% e al secondo anno al 3%; sarà del 10% oltre il secondo anno.
Etichette:
apprendistato,
diritto del lavoro,
finanziaria 2007
finanziaria: lavoratori frontalieri
Art 1 comma 398 lavoratori frontalieri
Forma reddito imponibile in Italia la quota che eccede gli 8.000euro di compensi per lavori prestati oltre frontiera da residenti in Italia, se assunti in via continuativa.
Di conseguenza, al di sotto di 8.000 euro, il compenso percepito oltre frontiera per lavoro dipendente, é esente da imposta italiana.
Forma reddito imponibile in Italia la quota che eccede gli 8.000euro di compensi per lavori prestati oltre frontiera da residenti in Italia, se assunti in via continuativa.
Di conseguenza, al di sotto di 8.000 euro, il compenso percepito oltre frontiera per lavoro dipendente, é esente da imposta italiana.
finanziaria: auto ai dipendenti
Art 324: auto ai dipendenti
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
Etichette:
auto,
diritto del lavoro,
finanziaria 2007
Iscriviti a:
Post (Atom)