In questi giorni di quadrature di bilanci e di assestamenti in vista delle prossime dichiarazioni, mi rendo conto che la confusione regna in materia di detraibilità IVA auto.
Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.
trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.
clicca qui per il testo
SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%
SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%
SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.
CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.
valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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lunedì 20 aprile 2009
mercoledì 27 febbraio 2008
rivendita auto usate: acquisto CEE
Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
martedì 26 febbraio 2008
IVA auto 40%, 90% o 100% ?!
Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
giovedì 20 settembre 2007
fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente
In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
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martedì 18 settembre 2007
auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.
Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
venerdì 30 marzo 2007
auto strumentali: una risoluz. agenzia entrate
ritengo molto interessante la domanda contenuta in questa risoluzione n. 59 del 23 marzo 2007.
Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).
Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.
Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".
Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.
A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!
Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).
Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.
Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".
Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.
A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!
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lunedì 5 marzo 2007
autocarri sotto l'occhio del fisco
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato con il 2007 a dare la caccia a quegli autoveicoli immatricolati autocarro, che tali non sono.
Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.
Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.
Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:
- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:
Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)
Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.
Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.
Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:
- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:
Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)
giovedì 15 febbraio 2007
auto aziendali ... quali i comportamenti per il 2006
interessante l'articolo pubblicato oggi su IlSole24Ore che riguarda il comportamento da tenere per l'anno 2006 in materia di acquisto autoveicoli, alla luce della manovra Finanziaria2007.
Questo l'articolo
Questo l'articolo
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lunedì 22 gennaio 2007
Manovra d'autunno: acquisto di autoveicoli intra CEE
All'articolo 1 commi 9-10 e 11 del d.l. 262/2006 si parla di acquisti intraCEE di autoveicoli.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
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venerdì 19 gennaio 2007
svista!?! la finanziaria contiene (almeno) un errore materiale!?!
non voglio sollevare polemiche, ma a quasi tre settimane dalla pubblicazione di una Legge finanziaria "dinosauro" (un unico articolo composto da 1364 commi!) il sottosegretario all’Economia Alfiero Grandi si accorge che il dettato contenuto nella Finanziaria in oggetto "demolizione auto" contiene un errore materiale e lo segnala: la Finanziaria và corretta!
mi riferisco al mio precedente post:
finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
Agigungo qui il link all'articolo de IlSole24Ore di oggi (19gennaio), invitando alla sua paziente lettura chi é interessato; pare infatti che la rottamazione auto -agevolazione contenuta nientemeno che nella legge finanziaria 2007 che prevede un contributo rottamazione per chi sostituisce il proprio veicolo con uno meno inquinante- sia non per tutti, ma solo per chi rottama: punto e basta. Insomma - sembrerebbe da quanto leggo da IlSole24Ore- che ora il ministero dell'Economia vorrebbe far valere questa norma solo ed esclusivamente per chi decide di demolire la propria auto e non guida più...sì insomma...per chi decide di andare a piedi!?
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/nc180107_corretta_finanziaria.shtml?uuid=b9a01c2a-a6ef-11db-a363-00000e25108c&DocRulesView=Libero
Evidentemente a tre mesi di distanza dalla emanazione della Legge, finalmente anche qualcuno del Governo stà leggendo quel che hanno scritto, dopo averla data in pasto agli utenti!?
Siano i benvenuti.
E intanto aspettiamoci i decreti correttivi alla Legge Finanziaria 2007, quando siamo già a quasi fine gennaio e alcuni stavano già pensando di far diventare la propria vettura un cubetto di metallo.
Ho sempre consigliato a tutti: .. aspettate a muovervi!
mi riferisco al mio precedente post:
finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
Agigungo qui il link all'articolo de IlSole24Ore di oggi (19gennaio), invitando alla sua paziente lettura chi é interessato; pare infatti che la rottamazione auto -agevolazione contenuta nientemeno che nella legge finanziaria 2007 che prevede un contributo rottamazione per chi sostituisce il proprio veicolo con uno meno inquinante- sia non per tutti, ma solo per chi rottama: punto e basta. Insomma - sembrerebbe da quanto leggo da IlSole24Ore- che ora il ministero dell'Economia vorrebbe far valere questa norma solo ed esclusivamente per chi decide di demolire la propria auto e non guida più...sì insomma...per chi decide di andare a piedi!?
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/nc180107_corretta_finanziaria.shtml?uuid=b9a01c2a-a6ef-11db-a363-00000e25108c&DocRulesView=Libero
Evidentemente a tre mesi di distanza dalla emanazione della Legge, finalmente anche qualcuno del Governo stà leggendo quel che hanno scritto, dopo averla data in pasto agli utenti!?
Siano i benvenuti.
E intanto aspettiamoci i decreti correttivi alla Legge Finanziaria 2007, quando siamo già a quasi fine gennaio e alcuni stavano già pensando di far diventare la propria vettura un cubetto di metallo.
Ho sempre consigliato a tutti: .. aspettate a muovervi!
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mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: auto ai dipendenti
Art 324: auto ai dipendenti
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
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finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
1) Autovetture ed autocarri.
Euro 0 ed euro 1: incentivo di rottamazione pari a 80 euro a veicolo.
Euro 4 ed euro 5: incentivo all'acquisto di 800euro ed esenzione dal bollo per due anni. Se la cilindrata è inferiore ai 1300 un ulteriore anno di esenzione al bollo per chi demolisce veicolo in sostituzione con motore euro 0 o euro 1
Inoltre:
Per gli autocarri che vengono sostituiti da euro 0/1 a euro 4/5 l'importo del contributo incentivo è di 2.000euro
Per gli autoveicoli elettrici o metano o gpl o idrogeno il contributo è pari a 1.500euro.
Il periodo di validità delle sostituzione parco auto come sopra esposto va dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007.
2) Motocicli.
L'acquisto di un euro 3 in sostituzione di un euro0 dà diritto all'esenzione dal bollo per cinque anni. L costo di rottamazione è rimborsato in 80 euro.
1) Autovetture ed autocarri.
Euro 0 ed euro 1: incentivo di rottamazione pari a 80 euro a veicolo.
Euro 4 ed euro 5: incentivo all'acquisto di 800euro ed esenzione dal bollo per due anni. Se la cilindrata è inferiore ai 1300 un ulteriore anno di esenzione al bollo per chi demolisce veicolo in sostituzione con motore euro 0 o euro 1
Inoltre:
Per gli autocarri che vengono sostituiti da euro 0/1 a euro 4/5 l'importo del contributo incentivo è di 2.000euro
Per gli autoveicoli elettrici o metano o gpl o idrogeno il contributo è pari a 1.500euro.
Il periodo di validità delle sostituzione parco auto come sopra esposto va dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007.
2) Motocicli.
L'acquisto di un euro 3 in sostituzione di un euro0 dà diritto all'esenzione dal bollo per cinque anni. L costo di rottamazione è rimborsato in 80 euro.
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lunedì 18 dicembre 2006
tabelle ACI
ecco il link per i rimborsi chilometrici auto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.12.2006; link al sito ilSole24Ore.it
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/auto_aziendali_costi_chilometrici2007_tabelle.pdf?uuid=183690b8-8a88-11db-a2a1-00000e25108c
buon viaggio!
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/auto_aziendali_costi_chilometrici2007_tabelle.pdf?uuid=183690b8-8a88-11db-a2a1-00000e25108c
buon viaggio!
giovedì 14 dicembre 2006
IVA auto al rimborso
Tutti sappiamo ormai che la famosa sentenza della Corte di Giustizia europea ha sancito l'illeglità del comportamento Italia in merito alla indetraibilità IVA sulle auto d'impresa.
Tutti sappiamo anche che sarà diritto dei contribuenti chiedere il rimborso dell'IVA che non si é potuto detrarre all'epoca.
Forse non tutti sanno che:
- l'IVA rimborsabile sarà solo per il periodo 01.01.2003-13.09.2006. quindi per il periodo precedente "chi ha avuto ha avuto...e chi ha dato ha dato";
- la quota detraibile verrà "rimborsata" sotto forma di crediti IVA utilizzabili in compensazione;
- la data della dichiarazione di rimborso é fissata per il 15 aprile 2007;
- la norma di riferimento é il d.l. 258 del 15.09.2006 poi Legge 278 del 10.11.2006;
- per la quota IVA si procede con una "forfettizzazione" e non con un conteggio analitico (peraltro pressoché impossibile da effettuare, ma quasi certamente potrà essere richiesto e prodotto da parte del contribuente, se vantaggioso rispetto al forfettario);
e infine, il dubbio che avevo con taluni colleghi, si é avverato:
- chi chiederà il rimborso IVA, non avendo potuto detrarre l'IVA all'epoca e quindi l'ha dedotta come costo in bilancio, ora dovrà corrispondere IRES (o IRPEF), nonché IRAP sulla quota di IVA che invece viene rimborsata!
Stiamo ad aspettare la dichiarazione di rimborso e la relativa circolare ministeriale di sicuro accompagnamento.
Tutti sappiamo anche che sarà diritto dei contribuenti chiedere il rimborso dell'IVA che non si é potuto detrarre all'epoca.
Forse non tutti sanno che:
- l'IVA rimborsabile sarà solo per il periodo 01.01.2003-13.09.2006. quindi per il periodo precedente "chi ha avuto ha avuto...e chi ha dato ha dato";
- la quota detraibile verrà "rimborsata" sotto forma di crediti IVA utilizzabili in compensazione;
- la data della dichiarazione di rimborso é fissata per il 15 aprile 2007;
- la norma di riferimento é il d.l. 258 del 15.09.2006 poi Legge 278 del 10.11.2006;
- per la quota IVA si procede con una "forfettizzazione" e non con un conteggio analitico (peraltro pressoché impossibile da effettuare, ma quasi certamente potrà essere richiesto e prodotto da parte del contribuente, se vantaggioso rispetto al forfettario);
e infine, il dubbio che avevo con taluni colleghi, si é avverato:
- chi chiederà il rimborso IVA, non avendo potuto detrarre l'IVA all'epoca e quindi l'ha dedotta come costo in bilancio, ora dovrà corrispondere IRES (o IRPEF), nonché IRAP sulla quota di IVA che invece viene rimborsata!
Stiamo ad aspettare la dichiarazione di rimborso e la relativa circolare ministeriale di sicuro accompagnamento.
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mercoledì 29 novembre 2006
deducibilità auto: il trattamento dei COSTI
Alla luce delle novità introdotte dal DL 262/2006 in materia di trattamento fiscale auto intestate alle imprese ecco un riepilogo utile alle contabilizzazioni:
auto strumentali
deducibili al 100% i veicoli senza i quali é impossibile lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Qui al di là del dibattito degli imprenditori che ritengono ogni graffetta appoggiata sulla propria scrivania come strumentale (altrimenti che ce la tiene a fare?), il fisco ha più o meno chiarito cosa si deve intendere con tale concetto.
dipendenti
prima dell'entrata in vigore del citato decreto valeva l'art. 164 del Dpr 917/86 che permetteva di dedurre al 100% i veicoli assegnati per la maggioranza del periodo d'imposta al dipendente, nonché i relativi costi. Ora questo famoso articolo 164 viene riscritto permettendo la deducibilità del solo compenso in natura imputato al dipendente (come vale per gli amministratori e i co.co.co.). Si tenga presente che tale compenso in natura é inteso come il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000km annui ai valori ACI.
agenti e rappresentanti di commercio
rimane confermata la deducibilità del costo all'80% con un limite di costo pari a euro 25.822,24
lavoratori autonomi
passano dal 50% al 25% le deducibilità dei costi auto per i professionisti e lavoratori autonomi in genere; rimane il limite di deucibilità di un mezzo per professionista, e l'importo massimo di costo pari a euro 18.075,99.
come ormai questo governo ci sta abituando a ragionare, il regime fiscale (approvato a ottobre 2006) é valido retroattivamente dall'inizio dell'anno fiscale 2006.
auto strumentali
deducibili al 100% i veicoli senza i quali é impossibile lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Qui al di là del dibattito degli imprenditori che ritengono ogni graffetta appoggiata sulla propria scrivania come strumentale (altrimenti che ce la tiene a fare?), il fisco ha più o meno chiarito cosa si deve intendere con tale concetto.
dipendenti
prima dell'entrata in vigore del citato decreto valeva l'art. 164 del Dpr 917/86 che permetteva di dedurre al 100% i veicoli assegnati per la maggioranza del periodo d'imposta al dipendente, nonché i relativi costi. Ora questo famoso articolo 164 viene riscritto permettendo la deducibilità del solo compenso in natura imputato al dipendente (come vale per gli amministratori e i co.co.co.). Si tenga presente che tale compenso in natura é inteso come il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000km annui ai valori ACI.
agenti e rappresentanti di commercio
rimane confermata la deducibilità del costo all'80% con un limite di costo pari a euro 25.822,24
lavoratori autonomi
passano dal 50% al 25% le deducibilità dei costi auto per i professionisti e lavoratori autonomi in genere; rimane il limite di deucibilità di un mezzo per professionista, e l'importo massimo di costo pari a euro 18.075,99.
come ormai questo governo ci sta abituando a ragionare, il regime fiscale (approvato a ottobre 2006) é valido retroattivamente dall'inizio dell'anno fiscale 2006.
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