Spese di ristorazione (pasti) e pernottamenti (vitto e alloggio presso alberghi) sono diventati rilevanti ai fini IVA perché si può (finalmente) detrarre e il costo finisce in bilancio come deducibile al 75%.
Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.
In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.
Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).
La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.
Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.
Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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martedì 30 settembre 2008
venerdì 4 gennaio 2008
Spese di rappresentanza
Comma 33 LF2008 - fino al 2007 le spese di rappresentanza sono deducibili in ragione di 1/3 del loro ammontare (art 108 comma2 TUIR), in 5 anni. Dal 2008 diventano interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute se rispondenti "ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto Min.Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa".
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.
martedì 4 settembre 2007
spese di rappresentanza, pubblicità o costi "normali"?
Spesso mi trovo a confrontarmi con imprenditori di ogni estrazione per la deducilità delle spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, e chi più ne ha più ne metta.
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
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