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giovedì 20 settembre 2007

fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente

In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.

link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)

lunedì 12 marzo 2007

Opero dall'estero in Italia. Sono tassato in Italia?

Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.

Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.

Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.

Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).

Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).

Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.

Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).

Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).

Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".

spese mediche rimborsate dall'assicurazione: indetraibili... o forse sì!?

l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.

Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.

Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.

allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..

lunedì 22 gennaio 2007

trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)

Il concetto di tassazione per trasparenza è ormai chiaro a tutti.

Semplicemente: si rende imponibile il reddito di una società di capitali (srl o spa) in capo ai soci (soggetti IRPEF e non IRES) i quali dichiarano il reddito pro-quota della società nel proprio modello di dichiarazione redditi.

La società non pagherà IRES, mentre il socio cumulerà il reddito d'impresa ad eventuali altri redditi.

Affinché l'opzione abbia effetto si pongono questi requisiti:
- i soci abbiano quote dal 10% al 50% del capitale sociale (sotto il minimo o oltre il massimo il socio non può optare per il regime di trasparenza) [vedi sotto l'eccezione per SRL a ristretta base proprietaria];
- la tassazione in capo al socio della quota di utile fiscale maturato avviene a prescindere che il socio abbia o meno effettivamente percepito (incassato) tale reddito.
- I soci non siano obbligati al consolidato nazionale o al consolidato mondiale (di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR)
- L'opzione è vincolante per 3 esercizi consecutivi

Inoltre, SE si tratta di SRL con ricavi inferiori al massimo a cui può essere assoggettata agli studi settore, con al massimo 10 soci tutte persone fisiche, allora l'opzione della tassazione per trasparenza può essere esercitata anche per quote sotto il 10% e sopra il 50% sopra indicati (trasparenza nelle srl a ristretta base proprietaria)

perdite d'esercizio nelle società di capitali

Secondo l'art. 84 del Testo Unico sui Redditi (TUIR) le eventuali perdite d'esercizio sono riportabili negli esercizi successivi in diminuzione dei relativi redditi fino a capienza della perdita stessa.

Ma tale riporto NON può avvenire oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui è maturata la perdita.

manovra d'autunno: perdite d'impresa nei primi tre esercizi dell'attività.

Il d.l. 262/2006 all'art.2 comma 22 ha modificato l'art. 84 comma 2 del TUIR.

Ora infatti per i primi tre esercizi d'impresa, le eventuali perdite che dovessero maturare, saranno compensabili verso gli anni successivi che maturino utili, senza limite di tempo, purché si tratti di nuove iniziative produttive.
Fino ad oggi infatti il dettato dell'art 84 comma 1 TUIR prevede che le perdite d'esercizio possano diminuire i redditi futuri ma non oltre il quinto!

lunedì 15 gennaio 2007

dibattito

sul Ilsole24Ore di oggi a pagina 29 é stato stampato su carta quanto noi professionisti stiamo vivendo da quando é cambiato il legislatore: solo al testo Unico sui Redditi (il Dpr917/86) sono state apportate 73 modifiche in 6 mesi! (vale a dire ogni mese almeno 12 variazioni alle norme tributarie sostanziali)

aggiungo io: per la buona pace del contribuente da parte del quale, fatta la legge essa "non ammette ignoranza".

mercoledì 10 gennaio 2007

finanziaria detrazioni IRPEF

comma 6 art 1 finanziaria:
in riferimento al DPR 917/86-testo unico delle imposte sui redditi, TUIR
a) abrogate le DEDUZIONI per i carichi di famiglia (artt. 11 e 12 del TUIR), reinserito il solo sistema di detrazione fiscale degli oneri.
b)
- L'IRPEF per il 2007 è stabilito come segue (riscrive l'art. 11 del TUIR):
reddito fino a 15.000euro al 23%
la quota eccedente, fino a 28.000euro al 27%
la quota eccedente, fino a 55.000euro al 38%
la quota eccedente, fino a 75.000euro al 41%
la quota eccedente, senza limite al 43%
si tengono conto degli oneri detraili di cui ai rinnovati articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR
invariato l'art. 165 TUIR per i crediti d'imposta sui redditi all'estero.

c)
le detrazioni per i carichi di famiglia sono aggiornati (erano nell'art 12 come oneri deducibili dal reddito, ora diventano oneri detraibili, indicati nello stesso -riscritto- art.12). Le nuove detrazioni per i carichi di famiglia riconoscono la detrazione per il coniuge pari a 800euro annui, a scendere in funzione del reddito. Tale importo vale anche per ogni figlio, con alcune variazioni in funzione dell'età del minore, del numero di figli e del reddito famigliare. Sono infine riconosciuti crediti d'imposta nell'ordine di 750euro annui, per gli altri famigliari a carico di cui all'art. 433 del codice civile (=genitori e loro ascendenti, generi e nuore, suoceri).
Si intende famigliare a carico il coniuge con reddito complessivo lordo nell'anno non superiore a euro 2.840,51.



d)
la lettera d) dell'art. 6 della finanziaria riscrive l'art. 13 del TUIR che contiene le "altre detrazioni":
detrazione di lavoro dipendente a assimilati (cooperative, borse studio, revisore di società, collaboratori di giornali, collaboratori coordinati e continuativi, sacerdoti) : da 1.840 euro annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di pensione: da 1.725 annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di redditi assimilati al lavoro dipendente (non indicati sopra: dipendenti del servizio sanitario nazionale-intramurari, gettoni presenza per pubbliche funzioni, membri del Parlamento): da 1.104 euro a scendere in funzione del reddito.
e) riscrive l'art. 24 comma 3 del TUIR:
in merito ai residenti all'estero, l'imposta da loro dovuta viene diminuita -come per i residenti- dalle detrazioni che spettano per il nuovo art. 13 e l'invariato art. 15 (oneri detrabili come interessi su mutui ed erogazioni liberali; non spettano invece gli oneri per spese sanitarie, veterinarie, funebri, ecc.); sempre al residente all'estero non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.

mercoledì 20 dicembre 2006

IRPEF - gli scaglioni (dpr 917/86) art 13

Gli scaglioni IRPEF si applicano sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (artt 10 oneri dedubiili, 11 o tax area e 12 famgliari a carico).

Gli scaglioni per il reddito 2006 sono:

23% fino 26.000 euro
33% oltre, fino 33.500 euro
39% oltre i 33.500 euro

NB:
  • se al reddito complessivo concorrono solo redditi pensione <=7.500euro, e/o redditi terreni <=185,2euro, e/o abitazione principale e pertinenze: non é dovuta alcuna imposta

Dall'imposta lorda ottenuta, si sottraggono gli importi detrabili di cui agli artt. 15 e 16

Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti dall'art 165

IRPEF - deduzioni oneri famiglia. art 12

L'art 12 del Dpr 917/86 prevede la deducibilità dal reddito delle somme figurative qui elencate:
  • coniuge non separato 3.200euro (se il reddito del coniuge é <= 2.840,51euro, al lordo degli oneri deducibili); con questo si intende anche il limite di reddito per il coniuge "a carico"
  • ogni figlio 2.900 euro (idem, se il reddito del figlio <= 2.840,51 euro)
  • ma 3.450 euro se il figlio ha età inferiore ai 3 anni
  • ma 3.200 euro per il primo figlio se manca l'altro genitore
  • ma 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap (legge 104/92)

tutte queste deduzioni per carichi di famiglia devono essere ragguagliate a mese di validità nell'anno di imposizione

  • sono deducibili fino 1.820euro le spese documentate, sostenute per gli addetti alla propria assisnteza personale, nei casi di non autosufficienza.
  • sono altrettanto deducibili le stesse cifre nell'interessevdelle persone indicate dall'art.433CC

tutte le deduzioni sopra indicate spettano per la parte corrispondente al rapporto che segue:

(78.000+DeduzioniTutte-RedditoComplessivo)/78.000

se il rapporto >=1 la deduzione spetta per intero;

se il rapporto <=0 la deduzione NON spetta;

se il rapporto é compreso fra 0 ed 1, estremi esclusi, si calcola la proporzione utilizzando le prime quattro cifre decimali del rapporto ottenuto.

IRPEF - gli oneri deducibili (art. 10 dpr 917/86)

Sono direttamente deducibili dal reddito complessivo :
  • spese mediche e per assistenza specifica a portatori di handicap; le spese mediche e di assistenza infermieristica e riabilitativa, per personale con qualifica professionale
  • assegni periodici al coniuge separato (escluso mantenimento figli)
  • assegni periodici dovuti in forza di testamento
  • somme restituite all'erogatore, se hanno concorso al reddito in anni precedenti
  • contributi previdenza e assistenza obbligatoria (contributi INSP e casse di previdenza, nonché per i colaboratori continuativi la quota previdenziale rimasta a loro carico)
  • contributi per pensione complementare /previdenza complementare (comunque non superiori al 12% del reddito e in ogni caso inferiori a 5.164,57euro)
  • contributi al fondo integrativo del SSN
  • somme dovute ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni agli ufici elettorali
  • contributi, donazioni non superiori al 2% del reddito complessivo, se desitnati a favore delle organizzazioni non governative (art 28 legge 49/87; ai paesi in via di sviluppo)
  • erogazioni liberali in favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica con un importo massimo di euro 1.032,91
  • il 50% delle spese sostenute per la procedura di adozione di minorenni stranieri
  • la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze

IRPEF - la "no tax area" (art 11 dpr 917/86)

l'art. 11 del Dpr 917/86 garantisce al contribuente la "deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione", detta "no tax area" (NTA).
  • il principio base é che dal reddito complessivo netto si deduce l'importo di 3.000euro.
  • ma se al reddito complessivo partecipano reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli elencati all'art. 50 comma 1) lettere a) b) c) c-bis) d) h-bis) l)) allora la deduzione si aumenta di 4.500 euro.
  • ma se al reddito complessivo partecipano redditi di pensione allora la deduzione si aumenta di euro 4.000.
  • ma se al reddito complessivo partecipano redditi professionali o lavoro autonomo(art. 53) o d'impresa (art.66) la deduzione si aumenta di 1.500euro.
RIEPILOGO:
tutti: 3.000 euro
dipendenti: 7.500 euro
pensionati: 7.000 euro
imprese ind. o professionisti: 4.500euro.

NB la deduzione dal reddito complessivo é limitata in percentuale, in funzione del reddito (più é alto il reddito, più la no tax area si restringe).

Esiste la formula per cui calcolare la propria aliquota di deducibilità NTA:

(26.000+3.000+(4.000 oppure 4.500 oppure 1.500)-reddito complessivo) / 26.000

Se il risultato >= 1 la deduzione compete per intero;
se il risultato <= 0 la deduzione non compete per nulla;
se il risultato é compreso fra 0 e 1, estremi esclusi, si considerano le prime quattro cifre decimali e si moltiplica per l'ottenuto la deduzione totale che verrà così rapportata alla proporzione di reddito esente che spetta.

domenica 17 dicembre 2006

finanziamento soci: art. 98 Dpr 917/86

Il testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/86) é stato integrato dell'articolo 98 che rileva ai fini della cosidetta "thin capitalization"; cioé delle società sottocapitalizzate (o che comunque hanno fatto ricorso più a risorse finanziare di terzi, che proprie.
Al fisco non penso dia fastidio sostanzialmente il fatto che i soci ricorrano al finanziamento anziché all'apporto di capitale, non fosse altro per il fatto che lo scopo di dimostrare elusivo un risparmio d'imposta di questo tipo é senza dubbio lo scopo primario dell'amministrazione finanziaria. Il motivo é evidente se ci si pensa: bisogna per esempio finanziare l'impresa con 1milione di euro a lungo termine. Se il finanziamento avviene con apporto di capitale, viene poi tassato il dividendo in capo al percettore, sotto forma di imponibile IREs o IRPEF a seconda del percipiente. Se il finanziamento avviene con apporto di risorse che non vanno a cpaitale (finanziamento fruttifero, per esempio) la tassazione della rendita é del 12,50% fissa, nettamente inferiore alla tassazione del caso precedente. Non solo: il dividendo del primo caso é il risultato di un reddito netto, mentre nel pagamento di interessi questi possono essere dedotti dall'utile d'essrcizio con un indubbio risparmio fiscale anche di IRES o IRPEF a seconda del soggetto che corrisponde gli interessi sul capitale prestato.
Per questo il fisco ritiene elusivo il comportamento di chi apporta alla propria impresa (società) un capitale finanziario di funzionamento (a lunga) che nella forma si fa risultare di finanziamento.

la norma si applica solo ai soggetti esonerati dagli studi di settore per dimensione (fatturato superiore ai 5.164.569 euro) (comma 7 dell'art 98 richiamato in oggetto); ovvero a ogni dimensione di fatturato, quando l'oggetto sociale ha obiettivo l'attivitò di partcipazioni societaria (holding)

inoltre la norma si applica ai soli finanziamenti effettuati dai soci qualificati (che detengano quindi lameno il 25% del capitale sociale)

ancora: la "thin cap" si applica solo se i finanziamenti ritenuti elusivi eccedono il quadruplo del patrimonio netto contabile afferente al socio. Il livello di indebitamento inferiore a tale limite viene dunque considerato fisiologico dal Legislatore, e quindi non punibile.

Le conseguenze del fatto di aver tenuto un comportamento elusivo ex art 98 significa che per la quota eccedente il quadruplpo dle patrimonio netto, come sopra indicato, diviene interesse passivo indeducibile per la società che l'ha erogato; e ovviamente diviene tassato sotto forma di dividendo e non di interesse in capo al socio percettore delle somme.