Il testo del decreto legge 03 giugno 2008, n. 97 ad oggetto (tra il resto) la proroga delle dichiarazioni redditi e 770 anno di competenza 2007, il tutto contenuto nell'art. 3 dello stesso d.l..
Clicca qui per il testo.
Le nuove scadenze dei dichiarativi sono pertanto:
-UnicoPF se presentato a posta/banca al 30 giugno 2008
-mod 770 semplificato al 10 luglio 2008
-UnicoPF e UnicoSP (740 e 750) al 30 settembre 2008
-UnicoSC (760) al 30 settembre 2008
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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lunedì 9 giugno 2008
lunedì 1 ottobre 2007
responsabilità della trasmissione telematica
Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.
questa la circolare 52/E del 2007.
lunedì 10 settembre 2007
trasmissione corrispettivi entro il 25 settembre 2007
I contribuenti "minimi in franchigia" devono trasmettere in via telematica entro il giorno 25 settembre 2007 i corrispettivi dei primi 8 mesi dell'anno.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
martedì 4 settembre 2007
intermediari ablitati: ravvedimenti possibili.
Ricordo che la Finanziaria 2007 ha modificato (fra il resto) l'art 39 comma 1bis del D.Lgs 241/97 in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
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