Il d.l. 262/2006 all'art.2 comma 22 ha modificato l'art. 84 comma 2 del TUIR.
Ora infatti per i primi tre esercizi d'impresa, le eventuali perdite che dovessero maturare, saranno compensabili verso gli anni successivi che maturino utili, senza limite di tempo, purché si tratti di nuove iniziative produttive.
Fino ad oggi infatti il dettato dell'art 84 comma 1 TUIR prevede che le perdite d'esercizio possano diminuire i redditi futuri ma non oltre il quinto!
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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lunedì 22 gennaio 2007
Manovra d'autunno: compensazione volontaria dei crediti di imposte.
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 13 ha introdotto l'art. 28ter nel dpr 602/73, prima inesistente.
Ora infatti qualora un contribuente abbia diritto ad un credito a rimborso d'imposta, e abbia una o più iscrizioni a ruolo (debiti verso lo stato) può chiedere la compensazione delle stesse.
Questa procedura avverrà in automatico: l'agenzia entrate con in carico la pratica di rimborso segnalerà all'agente della riscossione l'esistenza di un credito a rimborso. L'agente della riscossione, verificata la sussistenza di un'eventuale iscrizione a ruolo, provvede ad inviare al contribuente una "proposta di compensazione" fra le due posizioni.
Il contribuente deve indicare entro 60gg. La propria eventuale volontà di adesione.
Ora infatti qualora un contribuente abbia diritto ad un credito a rimborso d'imposta, e abbia una o più iscrizioni a ruolo (debiti verso lo stato) può chiedere la compensazione delle stesse.
Questa procedura avverrà in automatico: l'agenzia entrate con in carico la pratica di rimborso segnalerà all'agente della riscossione l'esistenza di un credito a rimborso. L'agente della riscossione, verificata la sussistenza di un'eventuale iscrizione a ruolo, provvede ad inviare al contribuente una "proposta di compensazione" fra le due posizioni.
Il contribuente deve indicare entro 60gg. La propria eventuale volontà di adesione.
Manovra d'autunno: pagamenti della Pubblica Amministrazione superiori ai 10.000euro
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 9 ha introdotto l'art 48bis nel Dpr 602/73, prima inesistente.
L'oggetto della norma è: "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
Con questo si intende che la Pubblica Amministrazione, quando si trova a dover effettuare un pagamento a chiunque per importo superiore ai 10.000euro, deve verificare (anche in via telematica) se il beneficiario è inadempiente nei confronti dello Stato per una o più cartelle di pagamento per importo almeno pari agli stessi 10.000 euro. Se nel caso risulta inadempiente di cartelle già notificate ed impagate, la Pubblica Amministrazione non procede la pagamento ed avvisa l'agente della riscossione competente.
L'oggetto della norma è: "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
Con questo si intende che la Pubblica Amministrazione, quando si trova a dover effettuare un pagamento a chiunque per importo superiore ai 10.000euro, deve verificare (anche in via telematica) se il beneficiario è inadempiente nei confronti dello Stato per una o più cartelle di pagamento per importo almeno pari agli stessi 10.000 euro. Se nel caso risulta inadempiente di cartelle già notificate ed impagate, la Pubblica Amministrazione non procede la pagamento ed avvisa l'agente della riscossione competente.
Manovra d'autunno: dichiarazione stragiudiziale del terzo
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 8 detta il principio secondo il quale vada riscritto l'art. 75bis del Dpr 602/73.
Specificatamente prevede che l'agente della riscossione possa (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) prima di procedere al pignoramento dei beni, chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di "indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
Il terzo ha tempo 30gg per rispondere all'agente della riscossione; in caso di inadempienza è sanzionabile (amministativa-tributaria) con la pena da euro 2.065 a 20.658 (in D.Lgs. 18.12.97 n. 471)
Specificatamente prevede che l'agente della riscossione possa (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) prima di procedere al pignoramento dei beni, chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di "indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
Il terzo ha tempo 30gg per rispondere all'agente della riscossione; in caso di inadempienza è sanzionabile (amministativa-tributaria) con la pena da euro 2.065 a 20.658 (in D.Lgs. 18.12.97 n. 471)
manovra d'autunno: pignoramento dei crediti verso terzi
all'articolo 2 comma 6 del d.l. 262/2006 si introduce un nuovo meccanismo per la riscossione da parte dello stato dei crediti verso terzi vantati dal debitore in materia di tributi (il cosidetto pignoramento del quinto dello stipendio).
Infatti prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto valeva l'art. 547 del codice di procedura civile per il quale si procedeva mediante la citazione del terzo (per esempio il datore di lavoro) a comparire davanti al giudice per la prescrizione del pignoramento del credito tributario.
Ora vale l'art. 543 del cpc e pertanto è sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'ordine al terzo di pagare al concessionario il debito tributario fino all'occorrenza dello stesso.
In caso di inadempienza del terzo, si applica il dettato del codice di procedura civile.
Infatti prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto valeva l'art. 547 del codice di procedura civile per il quale si procedeva mediante la citazione del terzo (per esempio il datore di lavoro) a comparire davanti al giudice per la prescrizione del pignoramento del credito tributario.
Ora vale l'art. 543 del cpc e pertanto è sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'ordine al terzo di pagare al concessionario il debito tributario fino all'occorrenza dello stesso.
In caso di inadempienza del terzo, si applica il dettato del codice di procedura civile.
Manovra d'autunno: acquisto di autoveicoli intra CEE
All'articolo 1 commi 9-10 e 11 del d.l. 262/2006 si parla di acquisti intraCEE di autoveicoli.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
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Manovra d'autunno: professionisti e black list
Art. 1 comma 6 del dl 262/2006: come già per le imprese, è stato esteso anche ai professionisti il divieto di deduzione dei costi da imprese localizzate nei Paesi identificati nella black list del Ministero Economia e Finanze (cosidetti paradisi fiscali contenuti nel dm 23 gennaio 2002).
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
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