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lunedì 1 ottobre 2007

studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione

Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.

La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.

Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.

domenica 25 febbraio 2007

norme tributarie al limite della legittimità

Leggo con piacere che il professor De Mita (Enrico), docente presso l'Università Cattolica di Milano, ha pubblicato l'atteso articolo nel quale dichiara ai limiti della legittimità costituzionale la (fra le tante, aggiungo io) norma che prevede ai comuni la libertà di agire sulle addizionali comunali.
Il problema ovviamente non stà in questo, ma nel fatto che "la trasformazione delle deduzioni per carichi di famglia in detrazioni di imposta comporta l'applicazione di nuovi criteri per fissare la base imponibile delle addizionali stesse".
Ebbene nel corso dell'articolo viene esplicitata la illegittimità delle addizionali che prevedono parità di trattamento per situazioni contributive differenti, facendosi un baffo dei principi costituzionali della capacità contributiva e della eguaglianza.
Infatti nel caso di contribuenti con ad esempio tre famigliari a carico, le addizionali Irpef sono le stesse di un single. "A situazioni oggettivamente diverse di fatto viene applicato lo stesso trattamento".

Rimando ovviamente la lettura del testo integrale su IlSole24Ore del 20 febbraio 2007, "sistema iniquo e ai limiti della legittimità" in prima pagina.

venerdì 9 febbraio 2007

pacs o dico: carta dei diritti per le convivenze

"pacs" dai francesi abbiamo importato il concetto (=patto civile di solidarietà);
"dico" all'italiana il governo ha proposto al Parlamento il disegno di legge (non é legge: é una proposta, sebbene Ministro Pollastrini e Viceministro Bindi diano al testo proposto già valore di "legge" nella conferenza stampa di ieri. questo é il link al video della conferenza. dura una mezz'oretta. (dico=diritti delle convivenze stabili).

il video della conferenza stampa

al di là degli aspetti civili (convivenza, gay, permessi di soggiorno, ecc che lascio al comune senso e valore dei con-cittadini), aspetto di capire i risvolti di natura fiscale che più mi premono.

Già da una prima lettura personale del disegno di legge segnalo quanto segue:
1) non possono essere sottoscritti patti DICO coloro che hanno rapporti di parentela diretta (vale a dire il nonno e il nipote, anche se maggiorenne, non creano patto di convivenza ai sensi del ddl) o per cause di adozione o affiliazione.
2) non possono essere sottoscritti patti DICO nemmeno per chi ha rapporti di lavoro nella famiglia (colf, badanti, giardianiere, ecc.)
3) dopo 9 anni di convivenza il convivente partecipa alla successione-legittima dell'altro.
4) chi sottoscrive patto DICO non può più beneficiare dei diritti patrimoniali (o altri) derivante da precedente matrimonio

Anche se per motivi morali personali preferirei non avvenisse, attendo il testo definitivo della Legge sui DICO soprattutto per capire come a livello fiscale potrebbero deducibilità e detraibilità degli onei nonché la possibilità di redigere dichiarazione congiunta.

Infine mi chiedo come questo ddl o (legge se lo diverrà) sia compatibilie con gli articoli 29, 30 e 31 della costituzione. Li allego, per memoria di tutti noi, tralasciando le mie domande di legittimità costituzionale che conservo per me.

costituzione Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

costituzione Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

costituzione Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.