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martedì 26 febbraio 2008

IVA auto 40%, 90% o 100% ?!

Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.

In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.

martedì 18 settembre 2007

auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.

Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.

Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.

Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.



deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.

2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.

Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.


Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.

Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).

3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.

detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).

RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)

Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.

lunedì 5 marzo 2007

il promotore finanziario é un agente di commercio

la nota Minitero del Lavoro n. 2524/2005 sancisce che il promotore finanziario opera come agente o mandatario e pone in essere un rapporto giuridico pari al rapporto di agenzia con il proprio mandante.

Pertanto ricordo che oltre a sussistere per il promotore finanziario il regime civile dell'art. 1742 CC (definizione di agenzia) egli é anche tenuto alla contribuzione ENASARCO oltre a quella previdenziale INPS.

A livello fiscale il regime IVA per le auto é di detraibilità al 100%, ma essendo esente al 100% il proprio fatturato in praticamente tutti i casi (pro-rata 100%) diviene integralmente indetraibile per conseguenza.

Per i redditi invece l'auto é deducibile all'80% con il massimale di 25.822,84euro per automezzo.

..e così via, come per gli agenti di commercio.

privacy al 31 marzo!

Ricordo che a fine marzo (come ogni anno, dall'anno scorso) esiste l'onere per tutti di prsentare o rinnovare il DPS (acronimo di Documento Programmatico dela Sicurezza).

L'anno scorso ricordo che molti agenti di commercio mi dissero di essere "esonerati" o "esonerabili" per loro convinzioni e sotto la loro responsabilità non stilarono alcunché perché convinti che obbligati fossero solo le aziende mandanti.

Quest'anno stiamo cercando di diffondere la cultura di adempiere al DPS per la tutela della privacy di clienti e fornitori e terzi soggetti (lavoratori dipendenti, ecc).

Anche FederAgenti ha emanato la propria newsletter ad oggetto: "agenti di commercio: obbligo della privacy entro il 31 marzo 2007".


Allora .. tutti pronti?

mercoledì 21 febbraio 2007

agenti di commercio: sentenza della Cassazione

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) è stata emessa il 30 gennaio 2007 con numero 1910.

La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.

La Corte Suprema ha detto no.

Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.