Sul sito de Ilsole24Ore di oggi leggo della UE che ha intenzione di intavolare un dialogo con la Svizzera per la "concorrenza fiscale" che il Paese del cioccolato offre alle società con sede su suolo Svizzero, che operino in UE.
Infatti -a parte le aliquote cantonali e federali che sommate fanno meno della metà di quanto si paga per esempio in Italia- in Svizzera esiste una sorta di "discriminazione" che prevede una tassazione per le società operanti in Svizzera e una tassazione agevolata per quelle che operano in UE.
Bruxelles é preoccupata....gli imprenditori anche....i professionisti pure....intanto leggiamoci L'articolo de IlSole24Ore
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
mercoledì 14 febbraio 2007
circ. 8/2007: permuta immobiliare e imposte
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 8/2007 ad oggetto le permute immobiliari e le imposte ipotecaria e catastale.
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:
Circolare n 8/2007
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martedì 13 febbraio 2007
parametri redd 2006
sono state pubblicate le istruzioni ministeriali relative ai modelli Parametri redditi 2006.
Ecco i link:
- redditi d'impresa
- redditi professionisti
Ecco i link:
- redditi d'impresa
- redditi professionisti
indicatori di normalità economica
Sono stati pubblicati gli indicatori di normalità economica.
La Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per i contribuenti -titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo- per i quali non sono applicabili gli studi di settore, devono allegare alla dichiarazione redditi 2006 gli 2indicatori di normalità", al fine di far emergere la presenza di ricavi non dichiarati (art. 1 comma comma 19 Legge 296/2006).
Qui di seguito elenco i modelli:
società persone
società capitali
persone fisiche
La Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per i contribuenti -titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo- per i quali non sono applicabili gli studi di settore, devono allegare alla dichiarazione redditi 2006 gli 2indicatori di normalità", al fine di far emergere la presenza di ricavi non dichiarati (art. 1 comma comma 19 Legge 296/2006).
Qui di seguito elenco i modelli:
società persone
società capitali
persone fisiche
In rinvio gli elenchi clienti-fornitori
Novità che arrivano, rinvii che nascono: era in agenda per il 29 aprile la scadenza della presentazione degli elenchi clienti-fornitori.
Ora è nell'aria un rinvio. Un rinvio da mal di testa:
- al 29 aprile rimangono i mensili con meno di 10.000nominativi;
- al 30 giugno i trimestrali con meno di 10.000 nominativi;
- in autunno chi deve trasmettere oltre 10.000 nominativi.
Staremo a vedere. Non mi interessa il colore, ma intanto segno: Prodi aveva detto che voleva accorciare gli adempimenti telematici. Per il momento mi pare che il suo governo li stia semplicemente ingarbugliando, spalmandoli nei mesi dell'anno, creando confusione e disorientamento non solo fra gli imprenditori.
Ora è nell'aria un rinvio. Un rinvio da mal di testa:
- al 29 aprile rimangono i mensili con meno di 10.000nominativi;
- al 30 giugno i trimestrali con meno di 10.000 nominativi;
- in autunno chi deve trasmettere oltre 10.000 nominativi.
Il tutto e il suo contrario poi è contenuto nell'articolo di pag. 25 de Ilsole24Ore di oggi, dove si legge che da "voci di corridoio" si é appreso che la scadenza (scaglionata, altimenti sarebbe troppo facile!) verrà differita integralmente in autunno.
Staremo a vedere. Non mi interessa il colore, ma intanto segno: Prodi aveva detto che voleva accorciare gli adempimenti telematici. Per il momento mi pare che il suo governo li stia semplicemente ingarbugliando, spalmandoli nei mesi dell'anno, creando confusione e disorientamento non solo fra gli imprenditori.
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lunedì 12 febbraio 2007
esenzione IVA per asili e case di riposo
Ai gestori di asili nido ricordo che le prestazioni effettuate nell'esercizio tipico dell'impresa sono esenti da IVA ex art. 10 numero 21 del Dpr 633/72. Per comodità lo riporto:
Sono esenti da imposta:
(...)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case diriposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, leprestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
(...)
Quindi anche gli addebiti accessori e le somministrazioni di pasti rientranti nell'attività ordinaria dell'asilo o della casa di riposo sono esenti IVA.
Sono esenti da imposta:
(...)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case diriposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, leprestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
(...)
Quindi anche gli addebiti accessori e le somministrazioni di pasti rientranti nell'attività ordinaria dell'asilo o della casa di riposo sono esenti IVA.
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domenica 11 febbraio 2007
le leggi sul sito del Parlamento italiano non sono ufficiali?
Per carattere personale (e forse anche per obbligo verso i miei clienti) cerco sempre di approfondire le notizie di cui vengo a conoscenza, ricercando così la normativa di riferimento, fonte di qualsiasi "news". Ritengo che "per sentito dire" sarebbe assurdo operare non solo nella professione, ma anche nel mondo delle imprese in cui tutti lavoriamo dedicando la nostra passione e dedizione, e prendendo ognuno il proprio fardello di responsabilità per l'operato che svolgiamo nelle nostre aziende.
Nelle ricerche di approfondimento tematiche mi addentro così nei testi di legge di cui dispongo dai libri presso il mio studio, dai giornali e -certamente non ultimo- dalle fonti ufficiali che provengono dalle Istituzioni a disposizione in internet.
Ultimamente devo però confessare di aver timore (e non di natura reverenziale) di accedere al sito del Parlamento della Repubblica italiana.
Vedete questo link e leggete con me nel sottotitolo della pagina che contiene il motore di ricerca della normativa: "La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità".
Vero che la "Gazzetta" é "Ufficiale", ma mi chiedo: il Parlamento della mia nazione non si assume responsabilità in tema di divulgazione del proprio lavoro?!
Nelle ricerche di approfondimento tematiche mi addentro così nei testi di legge di cui dispongo dai libri presso il mio studio, dai giornali e -certamente non ultimo- dalle fonti ufficiali che provengono dalle Istituzioni a disposizione in internet.
Ultimamente devo però confessare di aver timore (e non di natura reverenziale) di accedere al sito del Parlamento della Repubblica italiana.
Vedete questo link e leggete con me nel sottotitolo della pagina che contiene il motore di ricerca della normativa: "La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità".
Vero che la "Gazzetta" é "Ufficiale", ma mi chiedo: il Parlamento della mia nazione non si assume responsabilità in tema di divulgazione del proprio lavoro?!
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agenti di commercio: competenza fiscale delle provvigioni
La Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 12.07.2006 ha sancito un interessante punto chiave in materia di competenza delle provvigioni derivante dal contratto di agenzia.
Esse infatti non vanno certamente "per cassa" e sono imputate al conto economico "per competenza", non derivante dalla esigibilità (emissione di fattura), ma per la competenza che deriva dalla "data di stipula del contratto fra l'agente e il terzo".
Quindi: occhio ai bilanci delle agenzie (di cui all'artt. 1742 e ss. del c.c.) perché le provvigioni vanno per competenza "stretta".
questo é il link della Risoluzione
Esse infatti non vanno certamente "per cassa" e sono imputate al conto economico "per competenza", non derivante dalla esigibilità (emissione di fattura), ma per la competenza che deriva dalla "data di stipula del contratto fra l'agente e il terzo".
Quindi: occhio ai bilanci delle agenzie (di cui all'artt. 1742 e ss. del c.c.) perché le provvigioni vanno per competenza "stretta".
questo é il link della Risoluzione
abolizione certificati medici
Il 19 ottobre 2006 è stato firmato dal Governo un disegno di legge del Ministero della Salute Livia Turco. Ovviamente non è ancora legge di Stato, ma è interessante conoscerne già il contenuto, per la portata di semplificazione degli adempimenti amministrativi (spesso solo burocratici) in materia sanitaria.
In estrema sintesi il ddl prevede di:
- semplificare le procedure di rilascio farmaci contro il dolore (sia oppiacei che stupefacenti ad uso terapeutico)
- abolire il "certificato di sana e robusta costituzione" (quello che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita per iscriverci al circolo del tennis o all'ora di pallavolo della scuola);
- abolire il certificato di "idoneità al lavoro" per il pubblico impiego ed altri certificati (maestri sci, rivendita tabacchi ed altri ancora);
- divieto di vendita alcolici nelle aree di sosta lungo tutto il percorso autostradale nazionale, non solo nelle ore notturne;
Questo è il disegno di legge al sito del Governo Italiano.
In estrema sintesi il ddl prevede di:
- semplificare le procedure di rilascio farmaci contro il dolore (sia oppiacei che stupefacenti ad uso terapeutico)
- abolire il "certificato di sana e robusta costituzione" (quello che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita per iscriverci al circolo del tennis o all'ora di pallavolo della scuola);
- abolire il certificato di "idoneità al lavoro" per il pubblico impiego ed altri certificati (maestri sci, rivendita tabacchi ed altri ancora);
- divieto di vendita alcolici nelle aree di sosta lungo tutto il percorso autostradale nazionale, non solo nelle ore notturne;
Questo è il disegno di legge al sito del Governo Italiano.
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venerdì 9 febbraio 2007
finanziamento agevolato agli artigiani
Nelle aree depresse (zona Obiettivo 2) sono stanziati finaziamenti agevolati alle imprese artigiane.
L'importo del finanziamento arriva a coprire il 100% del fabbisogno ed il tasso applicato é attorno al 2,2%-2,4%.
Gli investimenti finanziabili vanno dai 20.000 ai 500.000euro per:
- ristrutturazioni immobiliari,
- acquisto attrezzature, impianti e macchinari.
I finanziamenti possono avere al massimo durata di 6 anni e devono riguardare acquisti effettuati nei 12 mesi passati o da effettuare nei prossimi 12.
Tempo della pratica poco più di un mese. Le risorse sono fino ad esaurimento fondi.
Se interessati ad una valutazione soggettiva, inviate un email a: f.cesena@mclink.it
L'importo del finanziamento arriva a coprire il 100% del fabbisogno ed il tasso applicato é attorno al 2,2%-2,4%.
Gli investimenti finanziabili vanno dai 20.000 ai 500.000euro per:
- ristrutturazioni immobiliari,
- acquisto attrezzature, impianti e macchinari.
I finanziamenti possono avere al massimo durata di 6 anni e devono riguardare acquisti effettuati nei 12 mesi passati o da effettuare nei prossimi 12.
Tempo della pratica poco più di un mese. Le risorse sono fino ad esaurimento fondi.
Se interessati ad una valutazione soggettiva, inviate un email a: f.cesena@mclink.it
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campa cavallo che il cuneo cresce...
Ieri sia ItaliaOggi che Libero titolavano:
"Prodi li ha presi per il cuneo".
Ci si riferisce al promesso Cuneo Fiscale che in campagna elettorale l'attuale primo Ministro sbandierava come cavallo di battaglia. Ora il cavallo deve campare (pare..cioé sembra) addirittura anche una ventina di mesi in attesa che arrivi l'autorizzazione dell'Unione Europea (sempre che sia favorevole). Ancora pare che il Governo non abbia nemmeno inoltrato alcuna richiesta alla Commissione.
E pensare che in Finanziaria2007 ci sono una settantina di novità fiscali che attendono il favorevole parere della Ue. Finiranno tutte così le norme appena approvate dal Governo?
Questo il nutrito post di "libero" sull'argomento (che onestamente non ho letto più di tanto):
blog di libero "Prodi ci ha preso per il cuneo"
"Prodi li ha presi per il cuneo".
Ci si riferisce al promesso Cuneo Fiscale che in campagna elettorale l'attuale primo Ministro sbandierava come cavallo di battaglia. Ora il cavallo deve campare (pare..cioé sembra) addirittura anche una ventina di mesi in attesa che arrivi l'autorizzazione dell'Unione Europea (sempre che sia favorevole). Ancora pare che il Governo non abbia nemmeno inoltrato alcuna richiesta alla Commissione.
E pensare che in Finanziaria2007 ci sono una settantina di novità fiscali che attendono il favorevole parere della Ue. Finiranno tutte così le norme appena approvate dal Governo?
Questo il nutrito post di "libero" sull'argomento (che onestamente non ho letto più di tanto):
blog di libero "Prodi ci ha preso per il cuneo"
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studi settore 2007
IlSole24Ore di oggi, pag. 21 pubblica un interessante riassunto sulla situazione degli studi di settore per il 2007, redditi 2006.
Elenca cioé i nuovi studi per chi prima era non soggetto (quindi soggetto a parametri) o studi rielaborati e i codici attività che sono sotto "monitoraggio" nel 2007, per elaborare studi al più breve.
ecco gli elenchi nei link che seguono, diretti al sito de IlSole24Ore:
nuovi studi per le dichiarazioni 2007 redditi 2006:
nuovi studi
studi di settore monitorati nel corso del 2007:
studi monitorati nel 2007
studi che verrano revisionati per l'anno 2007:
studi che saranno modificati nel 2007
Elenca cioé i nuovi studi per chi prima era non soggetto (quindi soggetto a parametri) o studi rielaborati e i codici attività che sono sotto "monitoraggio" nel 2007, per elaborare studi al più breve.
ecco gli elenchi nei link che seguono, diretti al sito de IlSole24Ore:
nuovi studi per le dichiarazioni 2007 redditi 2006:
nuovi studi
studi di settore monitorati nel corso del 2007:
studi monitorati nel 2007
studi che verrano revisionati per l'anno 2007:
studi che saranno modificati nel 2007
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pacs o dico: carta dei diritti per le convivenze
"pacs" dai francesi abbiamo importato il concetto (=patto civile di solidarietà);
"dico" all'italiana il governo ha proposto al Parlamento il disegno di legge (non é legge: é una proposta, sebbene Ministro Pollastrini e Viceministro Bindi diano al testo proposto già valore di "legge" nella conferenza stampa di ieri. questo é il link al video della conferenza. dura una mezz'oretta. (dico=diritti delle convivenze stabili).
il video della conferenza stampa
al di là degli aspetti civili (convivenza, gay, permessi di soggiorno, ecc che lascio al comune senso e valore dei con-cittadini), aspetto di capire i risvolti di natura fiscale che più mi premono.
Già da una prima lettura personale del disegno di legge segnalo quanto segue:
1) non possono essere sottoscritti patti DICO coloro che hanno rapporti di parentela diretta (vale a dire il nonno e il nipote, anche se maggiorenne, non creano patto di convivenza ai sensi del ddl) o per cause di adozione o affiliazione.
2) non possono essere sottoscritti patti DICO nemmeno per chi ha rapporti di lavoro nella famiglia (colf, badanti, giardianiere, ecc.)
3) dopo 9 anni di convivenza il convivente partecipa alla successione-legittima dell'altro.
4) chi sottoscrive patto DICO non può più beneficiare dei diritti patrimoniali (o altri) derivante da precedente matrimonio
Anche se per motivi morali personali preferirei non avvenisse, attendo il testo definitivo della Legge sui DICO soprattutto per capire come a livello fiscale potrebbero deducibilità e detraibilità degli onei nonché la possibilità di redigere dichiarazione congiunta.
Infine mi chiedo come questo ddl o (legge se lo diverrà) sia compatibilie con gli articoli 29, 30 e 31 della costituzione. Li allego, per memoria di tutti noi, tralasciando le mie domande di legittimità costituzionale che conservo per me.
costituzione Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
costituzione Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
costituzione Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
"dico" all'italiana il governo ha proposto al Parlamento il disegno di legge (non é legge: é una proposta, sebbene Ministro Pollastrini e Viceministro Bindi diano al testo proposto già valore di "legge" nella conferenza stampa di ieri. questo é il link al video della conferenza. dura una mezz'oretta. (dico=diritti delle convivenze stabili).
il video della conferenza stampa
al di là degli aspetti civili (convivenza, gay, permessi di soggiorno, ecc che lascio al comune senso e valore dei con-cittadini), aspetto di capire i risvolti di natura fiscale che più mi premono.
Già da una prima lettura personale del disegno di legge segnalo quanto segue:
1) non possono essere sottoscritti patti DICO coloro che hanno rapporti di parentela diretta (vale a dire il nonno e il nipote, anche se maggiorenne, non creano patto di convivenza ai sensi del ddl) o per cause di adozione o affiliazione.
2) non possono essere sottoscritti patti DICO nemmeno per chi ha rapporti di lavoro nella famiglia (colf, badanti, giardianiere, ecc.)
3) dopo 9 anni di convivenza il convivente partecipa alla successione-legittima dell'altro.
4) chi sottoscrive patto DICO non può più beneficiare dei diritti patrimoniali (o altri) derivante da precedente matrimonio
Anche se per motivi morali personali preferirei non avvenisse, attendo il testo definitivo della Legge sui DICO soprattutto per capire come a livello fiscale potrebbero deducibilità e detraibilità degli onei nonché la possibilità di redigere dichiarazione congiunta.
Infine mi chiedo come questo ddl o (legge se lo diverrà) sia compatibilie con gli articoli 29, 30 e 31 della costituzione. Li allego, per memoria di tutti noi, tralasciando le mie domande di legittimità costituzionale che conservo per me.
costituzione Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
costituzione Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
costituzione Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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giovedì 8 febbraio 2007
scontrino e ricevuta fiscale
In questo post voglio ricordare -in via assolutamente sintetica, quindi non esaustiva- quali sono i soggetti a cui è rivolto l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e dello scontrino. Infatti capita spesso nella realizzazione di impresa di trovare confusione circa l'utilizzo di tali documenti contabili.
La materia della RICEVUTA FISCALE è maturata negli anni e di riferimento è la seguente (molto sinteticamente):
- Legge n. 249 del 10.05.1976, art. 8: stabilisce la possibilità di obbligare alcuni contribuenti (all'epoca erano ancora da determinare) all'emissione della ricevuta fiscale qualora non fosse per essi obbligatoria l'emissione della fattura.
- Decreto ministeriale del 13 ottobre 1979, obbliga ad emettere ricevuta fiscale:
Per somministrazioni pasti e bevande, anche in mense aziendali, ecc. (poi le mense sono state esentate dal dm 21.12.1992)
Prestazioni alberghiere e ricettive complementari a carattere turistico sociale.
- Decreto ministeriale del 02 luglio 1980: obbliga ad emettere ricevuta fiscale:
Commercianti al minuto (al dettaglio) di pietre preziose, lavorazioni di platino, pelli di pellicceria;
Commercianti al minuto di frigoriferi, condizionatori d'aria, aspiratori, lucidatrici, televisori, mobili per arredamento, ed altre sottocategorie (verificare la norma direttamente);
chi lavora, ripara o effettua manutenzioni di autoveicoli, motoveicoli e loro parti;
Parrucchieri per signora.
- Decreto ministeriale del 28 gennaio 1983, obbliga ad emettere ricevuta fiscale queste categorie d'imprenditori:
Barbiere da uomo, laboratori falegnameria, laboratori fotografici, laboratori d'arte grafica e copisteria, riparazione impianti idraulici ed elettrici, lavanderie e tintorie, legatorie libri, maglierie e sartorie, oreficerie e riparazione orologi, laboratori di cornici-quadri-specchi, tappezzieri e materassai, pittura e stuccatura, imprese di pulizia.
- Decreto ministeriale del 29 gennaio 1992, ribadisce l'obbligo di cui al precedente d.m. 28.1.1983: barbiere e parrucchieri per uomo, nonché chi noleggia beni mobili non tenuti all'emissione di fattura, devono emettere ricevuta fiscale.
- Decreto ministeriale 21 dicembre 1992, detta per quali tipologie di contribuente si intendono esoneri nell'emissione delle ricevute fiscali. Non li riporto, poiché combaciano quasi tutti con quelli riportati nel successivo dpr 696/96
Negli stessi citati decreti ministeriali si impongono gli standard a cui la ricevuta fiscale deve attenersi (conformità formale alla modulistica adottata e contenuti minimi nonché pre-numerazione);
Inoltre si stabilisce che la ricevuta fiscale può essere sostituita dalla fattura di cui all'art. 21 dpr 633/72 conformi al modello ministeriale (ancora pre-numerati).
Se viene emessa ricevuta fiscale con l'indicazione "corripettivo non pagato" o "corrispettivo non determinato", dovrà essere emessa al momento dell'incasso altra ricevuta fiscale con l'indicazione della precedente (art. 1 dm 29.1.1992) se, nello stesso caso viene richiesta fattura al momento del pagamento, questa deve essere emessa su stampato prenumerato e fare riferimento esplicito alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata ad importo zero. (art 2 comma 2 dm 29.1.1992)
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Per fortuna - per districare il contribuente dalle ortiche in cui si trovava- tutta la norma è stata rinnovata nel Dpr 696 del 21.12.1996: in sostanza da allora chiunque effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi (artt. 2 e 3 del dpr 633/72) deve emettere una "certificazione" cioè una prova di corrispettivo (in forma di ricevuta fiscale o scontrino in via alternativa come da libera scelta del contribuente - subordinata a preventiva opzione), come stabilito dalla legge 413 del 30.12.1991 art. 12 comma 1.
Valgono le esenzioni contenute nello stesso dpr 696 all'art. 2. Cerco qui di elencare le più importanti:
- cessioni tabacchi,
- cessione beni iscritti al pubblico registro automobilistico, carburanti e lubrificanti
- cessione giornali e libri, con esclusione di antiquariato
- cessione alimenti e bevande tramite macchine a gettone o moneta
- cncorsi e scommesse
- somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche ed universitarie
- prestazioni di autoscuole per le prestazioni didattiche
- prestazioni rese da barbieri ed estetisti in caserme, ospedali ecc
- prestazioni rese da ombrellai, arrotini in forma itinerante
- prestazioni rese da sarte, se senza collaboratori o dipendenti
- prestazioni rese dai calzolai, se senza collaboratori o dipendenti
- prestazioni rese da riparatori di biciclette se senza collaboratori o dipendenti
cessioni da venditori ambulanti di piccoli oggetti per bambini, palloncini, gelati, caldarroste, olive e simili - somministrazione di alimenti e bevande effettuate in via ambulante negli stadi, stazioni ecc
- prestazioni rese da agenzie di viaggio circa la prenotazione di servizi effettuati in nome e per conto del cliente
- prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime Legge 398/1991
- prestazioni rese dalle pro-loco e associazioni senza fine di lucro di cui all'art. 9 bis legge 66/1992
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circ. 7/2007: condomini e ritenute del 4%
Il 07 febbraio 2007 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 7 ad oggetto le ritenute del 4% per talune opere prestate ai condomini.
La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 600/73 all'art. 25ter, introdotta dalla Finanziaria 207 (legge 296/2006 art. 1 comma 43) e dice:
"1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
nella circolare di ieri si precisa quanto segue:
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHE COSA
La ritenuta va effettuata sui compensi dovuti per prestazioni "relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali (ex art. 67 c. 1 lett i) del TUIR.
Soggetti a ritenuta:
Ad esempio la circolare dell'Agenzia porta i casi delle prestazioni "eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici ovvero l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori e giardini, piscine e altre parti comuni all'edificio".
Non soggetti a ritenuta:
Sono invece "per contro esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio quelli di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, trasporto e deposito.
Professionisti e lavoratori autonomi:
le prestazioni d'opera effettuate in forma di attività di lavoro autonomo (geometri, ingegneri, architetti) anche occasionale (non d'impresa) sono esclusi dalla ritenuta del 4%. Tali prestazioni ricadono nella previsione di ritenuta applicata al 20% come da art. 25 dpr 600/73.
Esenti:
Sono esenti da ritenuta le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime fiscale agevolato per le attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 legge 388 del 23.12.2000.
Tale esenzione deve essere riconosciuta dal condominio mediante certificazione rilasciata dallo stesso prestatore d'opera "agevolato".
QUANDO e COME
Questa norma è in vigore per i pagamenti effettuati dal 01 gennaio 2007, quindi la prima ritenuta scadrà il 16 febbraio 2007. NB: non importa la data della fattura o la data delle prestazioni d'opera, ma solo la data del pagamento del corrispettivo.
Per il modello F24 sono stati istituiti i codici tributo:
1019 per i soggetti passivi IRPEF
1020 per i soggetti passivi IRES
i link alla circolare nel testo originale:
mercoledì 7 febbraio 2007
pagamento rateale delle cartelle iscritte a ruolo.
Ricordo -in questo post- che esiste la possibilità di chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali e che essa può eesere concessa da parte dell'esattore, in casi di "obiettiva difficoltà" al pagamento.
Tale diritto é contenuto nel Dpr 602/1973 all'art 19 intitolato: "dilazione del pagamento".
In sintesi:
1. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio puo' concedere,
-->nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso,
a) la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di SESSANTA rate mensili.
ovvero
b) la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di QUARANTOTTO rate mensili.
nb: se l'importo a debito é superiore a 50milioni di Lire, la rateazione é subordinata alla presentazione di polizza polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza,
prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del
comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della
dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo'
procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso
ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II
del presente decreto.
a fine di questo post segnalo la risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11/01/2007 che dà una interpretazione del comma 2 del sopracitato art. 19: in caso di irreperibilità del contribuente da parte di ufficiale della riscossione, questo non prcludo la possibilità della concessione della rateazione del dovuto.
questa la risoluzione:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb57cd0115042df/risoluzione_2.pdf
Tale diritto é contenuto nel Dpr 602/1973 all'art 19 intitolato: "dilazione del pagamento".
In sintesi:
1. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio puo' concedere,
-->nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso,
a) la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di SESSANTA rate mensili.
ovvero
b) la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di QUARANTOTTO rate mensili.
nb: se l'importo a debito é superiore a 50milioni di Lire, la rateazione é subordinata alla presentazione di polizza polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza,
prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del
comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della
dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo'
procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso
ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II
del presente decreto.
a fine di questo post segnalo la risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11/01/2007 che dà una interpretazione del comma 2 del sopracitato art. 19: in caso di irreperibilità del contribuente da parte di ufficiale della riscossione, questo non prcludo la possibilità della concessione della rateazione del dovuto.
questa la risoluzione:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb57cd0115042df/risoluzione_2.pdf
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modelli dichiarazione IVA anno redd. 2006
Sono state pubblicate in versione "sperimentale" le bozze dei moduli dichiarazione redditi 2006.
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Modello IVA
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb63d2077b21f05/IVA_modelli.pdf
istruzioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb63d4077b2a275/IVA_istruzioni.pdf
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Modello IVA
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modelli dichiarazione IRAP redditi 2006 -
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Persone fisiche -
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società di persone -
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb663907db306a2/IRAP_SP.pdf
società di capitali -
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb663e07db3b4c9/Irap_SC.pdf
Enti NON commerciali -
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb664307db4782c/Irap_ENC.pdf
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Modello IRAP e istruzioni per:
Persone fisiche -
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società di persone -
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Enti NON commerciali -
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Istruzioni del modello Unico Enti non Commerciali redd. 2006:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6b87097919d65/ENC_2007%20istr.pdf
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modelli dichiarazione redditi 2006 - bozze società capitali
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Istruzioni del modello Unico società capitali redd. 2006:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6a1d092a4074c/SC_istr2.pdf
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modelli dichiarazione redditi 2006 - bozze persone fisiche
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Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo PRIMO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bc0097ba853b/PF1_mod.pdf
Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo PRIMO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bc8097bb9d10/PF1_istr.pdf
Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo SECONDO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bd4097bf0e38/PF2_mod.pdf
Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo SECONDO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bd9097bfcb70/PF2_istr.pdf
Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo TERZO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6be5097c1d311/PF3_mod.pdf
Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo TERZO:
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Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo PRIMO:
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Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo PRIMO:
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Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo SECONDO:
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Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo SECONDO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bd9097bfcb70/PF2_istr.pdf
Modello Unico persone fisiche redd 2006- fascicolo TERZO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6be5097c1d311/PF3_mod.pdf
Istruzioni del modello Unico persone fisiche 2006 - fascicolo TERZO:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6bea097c2c351/PF3_istr.pdf
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circ. 6/2007: accertamento registro, ipotecaria e catastale
E' stata pubblicata la circolare numero 6 dalla Agenzia delle Entrate ad oggetto i poteri di accertamento degli uffici in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, così come attribuiti dal dl 223 del 04 luglio 2006 convertito in legge 248 del 04 agosto 2006.
Ometto di commentarne il contenuto; allego il link al testo della circolare:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6c4d097fc10d6/circ_6e_6_febbraio_2007.pdf
Ometto di commentarne il contenuto; allego il link al testo della circolare:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb6c4d097fc10d6/circ_6e_6_febbraio_2007.pdf
circ. 5/2007: società di comodo all'interpello
Il giorno 02 febbraio 2007 è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate l'interessante circolare n. 5 ad oggetto le "società non operative".
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
circ. 4/2007: chiusura liti pendenti - omessi versamenti
Il giorno 02 febbraio 2007 è stata pubblicata la circolare Agenzia delle Entrate n. 4, ad oggetto "chiusura delle liti pendenti (finanziaria 2003)" in risposta a qustioni e quesiti vari intercorsi.
Ricordo che la chiusura delle liti pendenti fu disciplinata dalla Legge 289 del 27.12.2002 e permise di pagare in via agevolata varie situazioni debitorie nei confronti del fisco in va agevolata e anche rateale. Ora la circolare dell'Agenzia espone questi principi:
- in caso di omessi versamenti di una o più rate successive alla prima, "non può essere notificato al contribuente provvedimento di diniego" (cioè non può essere negata l'accettazione della definizione agevolata), "in quanto la definizione si è già perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo versamento della prima rata". Ovviamente rimane diritto dell'Amministrazione procedere con l'iscrizione a ruolo delle rate non ancora versate.
- Solo a seguito del pagamento integrale di tutte le rate definite in definizione agevolata può essere emessa "dichiarazione di regolarità" e quindi si può procedere allo sgravio dei ruoli non pagati.
- Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione -sez. tributaria- n. 6370 del 22 marzo 2006 la quale sancisce che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione, ma la possibilità per l'amministrazione di iscrivere a ruolo le somme non pagate.
- In caso di tardivo versamento di una o più rate successive alla prima sono dovute le sanzioni sulla singola rata (del 30% o del 15% se pagata entro 30gg dalla scadenza) oltre agli interessi.
In caso di irregolarità della definizione agevolata, dipendente dal mancato pagamento dell'intero ammontare dovuto o della prima rata, si provvede a negare la definizione agevolata della lite ed alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente dal contribuente, purché sussistano determinate condizioni, che ometto in questo post.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68c00834ceb40/circolare_4.pdf
Ricordo che la chiusura delle liti pendenti fu disciplinata dalla Legge 289 del 27.12.2002 e permise di pagare in via agevolata varie situazioni debitorie nei confronti del fisco in va agevolata e anche rateale. Ora la circolare dell'Agenzia espone questi principi:
- in caso di omessi versamenti di una o più rate successive alla prima, "non può essere notificato al contribuente provvedimento di diniego" (cioè non può essere negata l'accettazione della definizione agevolata), "in quanto la definizione si è già perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo versamento della prima rata". Ovviamente rimane diritto dell'Amministrazione procedere con l'iscrizione a ruolo delle rate non ancora versate.
- Solo a seguito del pagamento integrale di tutte le rate definite in definizione agevolata può essere emessa "dichiarazione di regolarità" e quindi si può procedere allo sgravio dei ruoli non pagati.
- Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione -sez. tributaria- n. 6370 del 22 marzo 2006 la quale sancisce che "l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione, ma la possibilità per l'amministrazione di iscrivere a ruolo le somme non pagate.
- In caso di tardivo versamento di una o più rate successive alla prima sono dovute le sanzioni sulla singola rata (del 30% o del 15% se pagata entro 30gg dalla scadenza) oltre agli interessi.
In caso di irregolarità della definizione agevolata, dipendente dal mancato pagamento dell'intero ammontare dovuto o della prima rata, si provvede a negare la definizione agevolata della lite ed alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente dal contribuente, purché sussistano determinate condizioni, che ometto in questo post.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68c00834ceb40/circolare_4.pdf
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circolari Agenzia Entrate,
condoni,
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martedì 6 febbraio 2007
agenzia entrate risponde
queste sono le risposte date dall'agenzia delle Entrate in occasione della teleconferenza di Telefisco 2007, il link al sito dell'agenzia delle entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb64f40789acacf/quesiti_risp_telefisco_29-1-2007.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb64f40789acacf/quesiti_risp_telefisco_29-1-2007.pdf
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quesiti
agenzia entrate risponde
ritengo interessanti le risposte date dall'agenzia delle Entrate in occasione delle domande poste nelle teleconferenza di ItaliaOggi del 20 gennaio 2007.
Questo il link alle oltre 40 pagine di quesiti risolti: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb64fc0789cdf46/quesiti_risposte_Italia_Oggi_20_01.pdf
Questo il link alle oltre 40 pagine di quesiti risolti: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb64fc0789cdf46/quesiti_risposte_Italia_Oggi_20_01.pdf
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quesiti
venerdì 2 febbraio 2007
Contributo a fondo perso per ricerca e sviluppo
Esiste un contributo a fondo perso fino al 50% delle spese sostenute per progetti fra i 500mila e i 10milioni di euro. Il contributo deve essere contenuto fra i 250mila e il milione di euro.
Beneficiari possono solo essere ATI (associazioni temporanee d'impresa) composte da almeno 3 imprese di dimensione piccolo-media, con sede in regione Lombardia.
I progetti devono essere riferiti ad aree informatica-telecomunicazioni, biotecnologie, moda, design, nuovi materiali.
Le spese ammesse sono per impianti-macchinari-attrezzature, materiali e materie prime, brevetti-marchi, formazione del personale, ricercatori, management e consulenze/studi fattibilità.
Scadenza del bando 30.aprile.2007
Per ulteriori informazioni inviare una email al gestore del post.
Beneficiari possono solo essere ATI (associazioni temporanee d'impresa) composte da almeno 3 imprese di dimensione piccolo-media, con sede in regione Lombardia.
I progetti devono essere riferiti ad aree informatica-telecomunicazioni, biotecnologie, moda, design, nuovi materiali.
Le spese ammesse sono per impianti-macchinari-attrezzature, materiali e materie prime, brevetti-marchi, formazione del personale, ricercatori, management e consulenze/studi fattibilità.
Scadenza del bando 30.aprile.2007
Per ulteriori informazioni inviare una email al gestore del post.
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giovedì 1 febbraio 2007
noleggio autoveicoli con autista
Voglio fare il noleggiatore di autoveicoli. Che devo fare? Più d'uno mi ha posto questa domanda, ed ecco perché ora inserisco qui alcuni appunti in merito.
In questo post tratto l'autonoleggio CON CONDUCENTE, indicando la normativa di riferimento:
- art. 105 e art. 113 del TU in regio decreto 1740 del 08.12.1933 (norme per la tutela delle strade e della circolazione) in vigore grazie all'art. 145 del TU dpr 393/1959.
- Il Testo Unico sulla circolazione stradale contenuto nel DpR 393 datato 15 giugno 1959.
- Legge 62 del 14 febbraio 1974
- Legge 294 dell'agosto 1974
- Art. 86 e art. 121 del TULPS (testo unico legge di pubblica sicurezza) contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 773 del 18.06.1931 e relativo regolamento di attuazione n. 635 del 06.05.1940.
- Regolamento CEE 543 del 25.03.1969 e regolamento CEE n. 1463 del 20.07.1970
- art. 85 del dpr 616 del 24.07.1997
- legge della Regione Lombardia n. 9 del 31.01.1987.
- i veicoli devono essere immatricolati in conformità all'art .58 comma 6 del Testo Unico (decreto presidente della Repubblica 393 del 15.06.1959) e devono portare targa aggiuntiva di cui all'art. 105 del RD 1740 del 1933
- valgono i singoli regolamenti comunali, essendo l'esercizio dell'autonoleggio con conducente subordinato al possesso di licenza comunale.
In questo post tratto l'autonoleggio CON CONDUCENTE, indicando la normativa di riferimento:
- art. 105 e art. 113 del TU in regio decreto 1740 del 08.12.1933 (norme per la tutela delle strade e della circolazione) in vigore grazie all'art. 145 del TU dpr 393/1959.
- Il Testo Unico sulla circolazione stradale contenuto nel DpR 393 datato 15 giugno 1959.
- Legge 62 del 14 febbraio 1974
- Legge 294 dell'agosto 1974
- Art. 86 e art. 121 del TULPS (testo unico legge di pubblica sicurezza) contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 773 del 18.06.1931 e relativo regolamento di attuazione n. 635 del 06.05.1940.
- Regolamento CEE 543 del 25.03.1969 e regolamento CEE n. 1463 del 20.07.1970
- art. 85 del dpr 616 del 24.07.1997
- legge della Regione Lombardia n. 9 del 31.01.1987.
- i veicoli devono essere immatricolati in conformità all'art .58 comma 6 del Testo Unico (decreto presidente della Repubblica 393 del 15.06.1959) e devono portare targa aggiuntiva di cui all'art. 105 del RD 1740 del 1933
- valgono i singoli regolamenti comunali, essendo l'esercizio dell'autonoleggio con conducente subordinato al possesso di licenza comunale.
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mercoledì 31 gennaio 2007
maggiori entrate per lo Stato nel 2006
Leggo da IlSole24Ore di oggi 31 gennaio, pagg. 3-4, che le entrate tributarie nelle casse dello Stato sono aumentate più del 10% fra il 2006 e il 2005, raggiungendo quasi quota 400miliardi di euro.
Ministro Padoa-Schioppa e Viceministro Visco e si complimentano fra loro per l'operato del Governo e delle sue manovre fiscali. Da parte mia ricordo la Manovra "d'estate", quella "d'autunno" e la Finanziaria in stagione invernale che fra dettami e contraddizioni hanno portato molti contribuenti a nausearsi di correre dietro alle novità in materia tributaria, in attesa che il "corpus iuris" venga riscritto.
Allora quali sono i motivi delle maggiori entrate?
Nell'articolo a firma Gazzini, della citata testata, leggo quattro ragioni cardine:
-la crescita economica: aumenta il PIL, aumenta la base imponibile e quindi aumentano le imposte.
- le imposte "una tantum" (che da sole forniscono almeno il 9% d'incremento sul 2005) e derivano da gestione del Governo precedente a quello attuale che per imposte 2005 incassate nel 2006 dai soggetti IRE, rimborsi di buoni postali, e imposte sulle assicurazioni, ha permesso nel 2006 di incassare circa 8miliardi di euro.
- una migliore "tax compliance". Vale a dire che quasi 15miliardi di euro di maggiori imposte il fisco non se li sa spiegare e le giustifica come motivazioni intrinseche al contribuente che "volontariamente" si porta ad adempiere ai propri doveri di cittadino, evitando le elusioni che il fisco ritiene fossero più frequenti fino all'anno scorso.
- altri dettagli: gli evasori che spontaneamente visto il "regime" fiscale introdotto "hanno cominciato a mettersi a posto" (parole di Visco).
Io mi permetto solo di aggiungere che molti imprenditori, viste le modifiche a quasi tutto l'ordinamento tributario, gettate fra decreti e decretini, hanno portato molta confusione sia fra loro che fra i loro consulenti, correndo il rischio di rendere inaffidabili, confuse e caotiche le norme di riferimento a cui dobbiamo attingere.
Ministro Padoa-Schioppa e Viceministro Visco e si complimentano fra loro per l'operato del Governo e delle sue manovre fiscali. Da parte mia ricordo la Manovra "d'estate", quella "d'autunno" e la Finanziaria in stagione invernale che fra dettami e contraddizioni hanno portato molti contribuenti a nausearsi di correre dietro alle novità in materia tributaria, in attesa che il "corpus iuris" venga riscritto.
Allora quali sono i motivi delle maggiori entrate?
Nell'articolo a firma Gazzini, della citata testata, leggo quattro ragioni cardine:
-la crescita economica: aumenta il PIL, aumenta la base imponibile e quindi aumentano le imposte.
- le imposte "una tantum" (che da sole forniscono almeno il 9% d'incremento sul 2005) e derivano da gestione del Governo precedente a quello attuale che per imposte 2005 incassate nel 2006 dai soggetti IRE, rimborsi di buoni postali, e imposte sulle assicurazioni, ha permesso nel 2006 di incassare circa 8miliardi di euro.
- una migliore "tax compliance". Vale a dire che quasi 15miliardi di euro di maggiori imposte il fisco non se li sa spiegare e le giustifica come motivazioni intrinseche al contribuente che "volontariamente" si porta ad adempiere ai propri doveri di cittadino, evitando le elusioni che il fisco ritiene fossero più frequenti fino all'anno scorso.
- altri dettagli: gli evasori che spontaneamente visto il "regime" fiscale introdotto "hanno cominciato a mettersi a posto" (parole di Visco).
Io mi permetto solo di aggiungere che molti imprenditori, viste le modifiche a quasi tutto l'ordinamento tributario, gettate fra decreti e decretini, hanno portato molta confusione sia fra loro che fra i loro consulenti, correndo il rischio di rendere inaffidabili, confuse e caotiche le norme di riferimento a cui dobbiamo attingere.
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giovedì 25 gennaio 2007
circolare agenzia entrate n. 3/E 2007
E' stata emanata la circolare Agenzia Entrate numero 3 del 23.01.2007 a titolo:
"contenzioso su istanze di rimborso IVA".
Ne tralascio il contenuto, non interessando i miei clienti, intesi in senso generale.
"contenzioso su istanze di rimborso IVA".
Ne tralascio il contenuto, non interessando i miei clienti, intesi in senso generale.
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circolare agenzia entrate n. 2/E 2007
Il 23 gennaio '07 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 2007 dal titolo: "Prevenzione e contrasto all'evasione - anno 2007 -primi indirizzi operativi".
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
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mercoledì 24 gennaio 2007
tassazione dei dividendi bocciata in Italia?
La corte di Giustizia europea sta indagando su Italia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio per discriminazione fiscale (in materia di tassazione dei dividendi).
Se esiste un mercato unico europeo, deve per definizione esistere anche parità di trattamento dei contribuenti nelle legislazioni interne fra gli Stati.
Il caso é sulla tassazione dei dividendi: poniamo la società Pippo spa che emetta dividendi per 100.000 euro ai due soci (altrettanto società di capitale, quindi srl o spa; per semplificarci la vita facciamoli al 50%). Un socio é italiano e un socio é non residente.
Per i dividendi che finiscono al socio itlaiano la tassazione nella sua dichiarazione dei redditi é pari al 33% (ires) sul 5% del dividendo stesso (il 95% é esente). Pertanto l'imposta reale da versare é pari al "solo" 1,65% (825 euro su 50.000).
Per i dividendi che invece finiscono al socio non residente in Italia, esiste la tassazione alla fonte pari al 27% per le azioni ordinarie e al 12,50% per le azioni al risparmio. poniamo di avere a che fare con azioni ordinarie: in tal caso le impote sul dividendo sarebbero pari l 27% di 50.000euro di dividendo, pari a 13.500 euro di imposte.
Ecco la disciriminazione (e quindi la "non libera circolazione di beni e capitali" all'interno della UE): il residente in Italia e il non residente hanno a parità di reddito diversa fiscalità.
Staremo a vedere che succede, assieme agli altri tre paesi che ho indicato, che ovviamente hanno imposizioni diverse, ma i principi fondamentali sono gli stessi. Per la Lettonia invece é stata redatta una diffida di chiarimenti da parte dell'UE, al fine di ottenere delucidazioni sul trattamento fiscale dei dividendi per i non residenti..
Se esiste un mercato unico europeo, deve per definizione esistere anche parità di trattamento dei contribuenti nelle legislazioni interne fra gli Stati.
Il caso é sulla tassazione dei dividendi: poniamo la società Pippo spa che emetta dividendi per 100.000 euro ai due soci (altrettanto società di capitale, quindi srl o spa; per semplificarci la vita facciamoli al 50%). Un socio é italiano e un socio é non residente.
Per i dividendi che finiscono al socio itlaiano la tassazione nella sua dichiarazione dei redditi é pari al 33% (ires) sul 5% del dividendo stesso (il 95% é esente). Pertanto l'imposta reale da versare é pari al "solo" 1,65% (825 euro su 50.000).
Per i dividendi che invece finiscono al socio non residente in Italia, esiste la tassazione alla fonte pari al 27% per le azioni ordinarie e al 12,50% per le azioni al risparmio. poniamo di avere a che fare con azioni ordinarie: in tal caso le impote sul dividendo sarebbero pari l 27% di 50.000euro di dividendo, pari a 13.500 euro di imposte.
Ecco la disciriminazione (e quindi la "non libera circolazione di beni e capitali" all'interno della UE): il residente in Italia e il non residente hanno a parità di reddito diversa fiscalità.
Staremo a vedere che succede, assieme agli altri tre paesi che ho indicato, che ovviamente hanno imposizioni diverse, ma i principi fondamentali sono gli stessi. Per la Lettonia invece é stata redatta una diffida di chiarimenti da parte dell'UE, al fine di ottenere delucidazioni sul trattamento fiscale dei dividendi per i non residenti..
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residente in Italia, ma lavoratore in Svizzera
Vista la vicinanza del confine elvetico con alcune nostre province lombarde, spesso mi si chiede come viene tassato in Italia il reddito di un residente in Italia, ma che lavora (alle dipendenze) di impresa Svizzera, su suolo Svizzero.
In tal caso vale il cosidetto regime dei "frontalieri". Esiste infatti l'accordo bilaterale italo-svizzero (del 03 ottobre 1974) che é stato ratificato (cioé reso effettivo) dalla Legge 386 del 26.7.1975.
In tale norma si trova l'accordo bilaterale (cioé vale per gli svizzeri che lavorano in Italia, e per gli italiani che lavorano in Svizzera, pur mantenendo la residenza nel Paese di origine) per cui i redditi di lavoro dipendente sono esclusivamente tassati nel luogo di produzione del reddito stesso.
Nel caso di frontaliere italiano che produce redditi di lavoro dipendente in Svizzera per società elvetica, quindi, troverà nel proprio cedolino le imposte cantonali e federali nonché la contribuzione previdenziale elvetica. Nulla va poi pagato in Italia. Viceversa per gli Svizzeri che lavorino con pari requisiti in Italia.
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/news/allega.asp?file=711
In tal caso vale il cosidetto regime dei "frontalieri". Esiste infatti l'accordo bilaterale italo-svizzero (del 03 ottobre 1974) che é stato ratificato (cioé reso effettivo) dalla Legge 386 del 26.7.1975.
In tale norma si trova l'accordo bilaterale (cioé vale per gli svizzeri che lavorano in Italia, e per gli italiani che lavorano in Svizzera, pur mantenendo la residenza nel Paese di origine) per cui i redditi di lavoro dipendente sono esclusivamente tassati nel luogo di produzione del reddito stesso.
Nel caso di frontaliere italiano che produce redditi di lavoro dipendente in Svizzera per società elvetica, quindi, troverà nel proprio cedolino le imposte cantonali e federali nonché la contribuzione previdenziale elvetica. Nulla va poi pagato in Italia. Viceversa per gli Svizzeri che lavorino con pari requisiti in Italia.
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/news/allega.asp?file=711
martedì 23 gennaio 2007
i buoni pasto
Ricordo in questa sede, visto che spesso vengo interrogato circa la deducibilità fiscale dei buoni pasto dati dal datore di lavoro al proprio lavoratore dipendente, che -ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono al reddito di lavoro dipendente, quali compensi in natura, nel limite di 5,29 euro giornalieri (ovviamente per ogni dipendente-benficiario)
La non imponibilità ai fini fiscali comporta anche l’esclusione dalla base imponibile contributiva in capo allo stesso dipendente (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153).
Lavoratori part time:
Sulla base anche del DPCM 18.11.2005 e della la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118 si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dallo stesso citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (vedi mio precedente post)
Lavoratori assimilati (co.co.co. e co.co.pro.):
Le citate disposizioni sopra richiamate potrebbero valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per i collaboratori a progetto. Infatti, poiché il DPCM del 2005 stabilisce espressamente che i buoni pasto possono essere utilizzati anche dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione non subordinato, seguendo il "percorso interpretativo" della risoluzione 118/2006, anche i ticket restaurant attribuiti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto dovrebbero beneficiare dell’esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo nel limite di 5,29 euro giornalieri.
La non imponibilità ai fini fiscali comporta anche l’esclusione dalla base imponibile contributiva in capo allo stesso dipendente (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153).
Lavoratori part time:
Sulla base anche del DPCM 18.11.2005 e della la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118 si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dallo stesso citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (vedi mio precedente post)
Lavoratori assimilati (co.co.co. e co.co.pro.):
Le citate disposizioni sopra richiamate potrebbero valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per i collaboratori a progetto. Infatti, poiché il DPCM del 2005 stabilisce espressamente che i buoni pasto possono essere utilizzati anche dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione non subordinato, seguendo il "percorso interpretativo" della risoluzione 118/2006, anche i ticket restaurant attribuiti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto dovrebbero beneficiare dell’esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo nel limite di 5,29 euro giornalieri.
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manovra d'autunno: violazioni ai corrispettivi
Il d.l. 262/2006 ha integrato -modificandolo - il D.Lgs. 471/97 all'art. 12 comma 2.
Questo Decreto Legislativo è il pilastro della normativa sanzionatoria (non penale) tributaria nazionale.
L'articolo 12 modificato riguarda le sanzioni in materia di ricevute fiscali e scontrini: commettere 3 violazioni in materia di corrispettivi può comportare la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da un periodo di 15 giorni a 2 mesi. Se i corrispettivi non documentati eccedono la somma di euro 103.291,38 la sospensione è disposta per periodo da due a sei mesi.
Dal tenore della Circolare n. 1/e del 2007 inoltre, si capisce che le tre violazioni sopra indicate possono essere anche contestuali (in sostanza in un'unica ispezione o verifica tributaria)
Questo Decreto Legislativo è il pilastro della normativa sanzionatoria (non penale) tributaria nazionale.
L'articolo 12 modificato riguarda le sanzioni in materia di ricevute fiscali e scontrini: commettere 3 violazioni in materia di corrispettivi può comportare la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da un periodo di 15 giorni a 2 mesi. Se i corrispettivi non documentati eccedono la somma di euro 103.291,38 la sospensione è disposta per periodo da due a sei mesi.
Dal tenore della Circolare n. 1/e del 2007 inoltre, si capisce che le tre violazioni sopra indicate possono essere anche contestuali (in sostanza in un'unica ispezione o verifica tributaria)
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corrispettivi,
D.Lgs. 471/97,
Prodi_Manovra d'autunno 2006
lunedì 22 gennaio 2007
trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)
Il concetto di tassazione per trasparenza è ormai chiaro a tutti.
Semplicemente: si rende imponibile il reddito di una società di capitali (srl o spa) in capo ai soci (soggetti IRPEF e non IRES) i quali dichiarano il reddito pro-quota della società nel proprio modello di dichiarazione redditi.
La società non pagherà IRES, mentre il socio cumulerà il reddito d'impresa ad eventuali altri redditi.
Affinché l'opzione abbia effetto si pongono questi requisiti:
- i soci abbiano quote dal 10% al 50% del capitale sociale (sotto il minimo o oltre il massimo il socio non può optare per il regime di trasparenza) [vedi sotto l'eccezione per SRL a ristretta base proprietaria];
- la tassazione in capo al socio della quota di utile fiscale maturato avviene a prescindere che il socio abbia o meno effettivamente percepito (incassato) tale reddito.
- I soci non siano obbligati al consolidato nazionale o al consolidato mondiale (di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR)
- L'opzione è vincolante per 3 esercizi consecutivi
Inoltre, SE si tratta di SRL con ricavi inferiori al massimo a cui può essere assoggettata agli studi settore, con al massimo 10 soci tutte persone fisiche, allora l'opzione della tassazione per trasparenza può essere esercitata anche per quote sotto il 10% e sopra il 50% sopra indicati (trasparenza nelle srl a ristretta base proprietaria)
Semplicemente: si rende imponibile il reddito di una società di capitali (srl o spa) in capo ai soci (soggetti IRPEF e non IRES) i quali dichiarano il reddito pro-quota della società nel proprio modello di dichiarazione redditi.
La società non pagherà IRES, mentre il socio cumulerà il reddito d'impresa ad eventuali altri redditi.
Affinché l'opzione abbia effetto si pongono questi requisiti:
- i soci abbiano quote dal 10% al 50% del capitale sociale (sotto il minimo o oltre il massimo il socio non può optare per il regime di trasparenza) [vedi sotto l'eccezione per SRL a ristretta base proprietaria];
- la tassazione in capo al socio della quota di utile fiscale maturato avviene a prescindere che il socio abbia o meno effettivamente percepito (incassato) tale reddito.
- I soci non siano obbligati al consolidato nazionale o al consolidato mondiale (di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR)
- L'opzione è vincolante per 3 esercizi consecutivi
Inoltre, SE si tratta di SRL con ricavi inferiori al massimo a cui può essere assoggettata agli studi settore, con al massimo 10 soci tutte persone fisiche, allora l'opzione della tassazione per trasparenza può essere esercitata anche per quote sotto il 10% e sopra il 50% sopra indicati (trasparenza nelle srl a ristretta base proprietaria)
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Dpr 917/86,
trasparenza fiscale
perdite d'esercizio nelle società di capitali
Secondo l'art. 84 del Testo Unico sui Redditi (TUIR) le eventuali perdite d'esercizio sono riportabili negli esercizi successivi in diminuzione dei relativi redditi fino a capienza della perdita stessa.
Ma tale riporto NON può avvenire oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui è maturata la perdita.
Ma tale riporto NON può avvenire oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui è maturata la perdita.
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Dpr 917/86
manovra d'autunno: perdite d'impresa nei primi tre esercizi dell'attività.
Il d.l. 262/2006 all'art.2 comma 22 ha modificato l'art. 84 comma 2 del TUIR.
Ora infatti per i primi tre esercizi d'impresa, le eventuali perdite che dovessero maturare, saranno compensabili verso gli anni successivi che maturino utili, senza limite di tempo, purché si tratti di nuove iniziative produttive.
Fino ad oggi infatti il dettato dell'art 84 comma 1 TUIR prevede che le perdite d'esercizio possano diminuire i redditi futuri ma non oltre il quinto!
Ora infatti per i primi tre esercizi d'impresa, le eventuali perdite che dovessero maturare, saranno compensabili verso gli anni successivi che maturino utili, senza limite di tempo, purché si tratti di nuove iniziative produttive.
Fino ad oggi infatti il dettato dell'art 84 comma 1 TUIR prevede che le perdite d'esercizio possano diminuire i redditi futuri ma non oltre il quinto!
Manovra d'autunno: compensazione volontaria dei crediti di imposte.
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 13 ha introdotto l'art. 28ter nel dpr 602/73, prima inesistente.
Ora infatti qualora un contribuente abbia diritto ad un credito a rimborso d'imposta, e abbia una o più iscrizioni a ruolo (debiti verso lo stato) può chiedere la compensazione delle stesse.
Questa procedura avverrà in automatico: l'agenzia entrate con in carico la pratica di rimborso segnalerà all'agente della riscossione l'esistenza di un credito a rimborso. L'agente della riscossione, verificata la sussistenza di un'eventuale iscrizione a ruolo, provvede ad inviare al contribuente una "proposta di compensazione" fra le due posizioni.
Il contribuente deve indicare entro 60gg. La propria eventuale volontà di adesione.
Ora infatti qualora un contribuente abbia diritto ad un credito a rimborso d'imposta, e abbia una o più iscrizioni a ruolo (debiti verso lo stato) può chiedere la compensazione delle stesse.
Questa procedura avverrà in automatico: l'agenzia entrate con in carico la pratica di rimborso segnalerà all'agente della riscossione l'esistenza di un credito a rimborso. L'agente della riscossione, verificata la sussistenza di un'eventuale iscrizione a ruolo, provvede ad inviare al contribuente una "proposta di compensazione" fra le due posizioni.
Il contribuente deve indicare entro 60gg. La propria eventuale volontà di adesione.
Manovra d'autunno: pagamenti della Pubblica Amministrazione superiori ai 10.000euro
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 9 ha introdotto l'art 48bis nel Dpr 602/73, prima inesistente.
L'oggetto della norma è: "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
Con questo si intende che la Pubblica Amministrazione, quando si trova a dover effettuare un pagamento a chiunque per importo superiore ai 10.000euro, deve verificare (anche in via telematica) se il beneficiario è inadempiente nei confronti dello Stato per una o più cartelle di pagamento per importo almeno pari agli stessi 10.000 euro. Se nel caso risulta inadempiente di cartelle già notificate ed impagate, la Pubblica Amministrazione non procede la pagamento ed avvisa l'agente della riscossione competente.
L'oggetto della norma è: "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
Con questo si intende che la Pubblica Amministrazione, quando si trova a dover effettuare un pagamento a chiunque per importo superiore ai 10.000euro, deve verificare (anche in via telematica) se il beneficiario è inadempiente nei confronti dello Stato per una o più cartelle di pagamento per importo almeno pari agli stessi 10.000 euro. Se nel caso risulta inadempiente di cartelle già notificate ed impagate, la Pubblica Amministrazione non procede la pagamento ed avvisa l'agente della riscossione competente.
Manovra d'autunno: dichiarazione stragiudiziale del terzo
Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 8 detta il principio secondo il quale vada riscritto l'art. 75bis del Dpr 602/73.
Specificatamente prevede che l'agente della riscossione possa (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) prima di procedere al pignoramento dei beni, chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di "indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
Il terzo ha tempo 30gg per rispondere all'agente della riscossione; in caso di inadempienza è sanzionabile (amministativa-tributaria) con la pena da euro 2.065 a 20.658 (in D.Lgs. 18.12.97 n. 471)
Specificatamente prevede che l'agente della riscossione possa (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) prima di procedere al pignoramento dei beni, chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di "indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
Il terzo ha tempo 30gg per rispondere all'agente della riscossione; in caso di inadempienza è sanzionabile (amministativa-tributaria) con la pena da euro 2.065 a 20.658 (in D.Lgs. 18.12.97 n. 471)
manovra d'autunno: pignoramento dei crediti verso terzi
all'articolo 2 comma 6 del d.l. 262/2006 si introduce un nuovo meccanismo per la riscossione da parte dello stato dei crediti verso terzi vantati dal debitore in materia di tributi (il cosidetto pignoramento del quinto dello stipendio).
Infatti prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto valeva l'art. 547 del codice di procedura civile per il quale si procedeva mediante la citazione del terzo (per esempio il datore di lavoro) a comparire davanti al giudice per la prescrizione del pignoramento del credito tributario.
Ora vale l'art. 543 del cpc e pertanto è sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'ordine al terzo di pagare al concessionario il debito tributario fino all'occorrenza dello stesso.
In caso di inadempienza del terzo, si applica il dettato del codice di procedura civile.
Infatti prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto valeva l'art. 547 del codice di procedura civile per il quale si procedeva mediante la citazione del terzo (per esempio il datore di lavoro) a comparire davanti al giudice per la prescrizione del pignoramento del credito tributario.
Ora vale l'art. 543 del cpc e pertanto è sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'ordine al terzo di pagare al concessionario il debito tributario fino all'occorrenza dello stesso.
In caso di inadempienza del terzo, si applica il dettato del codice di procedura civile.
Manovra d'autunno: acquisto di autoveicoli intra CEE
All'articolo 1 commi 9-10 e 11 del d.l. 262/2006 si parla di acquisti intraCEE di autoveicoli.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
D'ora innanzi l'immatricolazione di auto e moto (e loro rimorchi) in Italia di questi beni acquistati in altri Paesi UE diventano subordinate alla verifica degli assolvimenti IVA in dogana. Per l'occasione verrà inserita apposita sezione nel modello F24, al fine di permettere e dimostrare gli assolvimenti tributari in riferimento al numero di telaio.
Questa norma vale per beni nuovi e usati.
Presupposti (art. 38 della legge 247/1993: quella che ha istituito le vendite e gli acquisti cosidetti IntraCEE):
-l'acquisto deve essere effettuato da titolare di Partita IVA;
- il venditore deve essere soggetto passivo d'imposta in altro Paese UE;
- l'acquisto deve essere a titolo oneroso;
- il bene deve effettivamente e materialmente giungere in Italia.
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Manovra d'autunno: professionisti e black list
Art. 1 comma 6 del dl 262/2006: come già per le imprese, è stato esteso anche ai professionisti il divieto di deduzione dei costi da imprese localizzate nei Paesi identificati nella black list del Ministero Economia e Finanze (cosidetti paradisi fiscali contenuti nel dm 23 gennaio 2002).
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
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domenica 21 gennaio 2007
manovra d'autunno = collegato alla finanziaria 2007 = la prima circolare Ag. Entrate
E' stata pubblicata la prima circolare 2007 dell'Agenzia delle Entrate. E' datata 19 gennaio e si riferisce ai "primi chiarimenti" (come recita il titolo) del famoso d.l. 262/2006 convertito nella Legge 286/2006 (del 24 novembre!).
Ecco il link alla circolare. Mi propongo nei prossimi post di analizzarne sinteticamente il contenuto.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5c5c03b2a4295/circolare%201E.pdf
Ecco il link alla circolare. Mi propongo nei prossimi post di analizzarne sinteticamente il contenuto.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5c5c03b2a4295/circolare%201E.pdf
sabato 20 gennaio 2007
la cassazione sancisce che non é reato scaricare giochi, canzoni o film da internet se non c'é profitto
Se non c'é scopo di lucro, il soggetto che scarica da internet materiale protetto non é condannabile per reato di vilazione al copyright se non ne ha tratto profitto, ma si é limitato a farne proprio uso e consumo. Questo é il contenuto della sentenza corte di Cassazione di fine 2006; ricordo che la Cassazione é l'organo supremo di giudizio in Italia e le sentenze che emette sono inappellabili, rendendo le proprie pronuncie sui casi concreti importanti precedenti giurisprudenziali. Questo é il link alla sentenza:
http://www.ilsole24ore.com/Norme%20e%20Tributi/sentenza%20internet
http://www.ilsole24ore.com/Norme%20e%20Tributi/sentenza%20internet
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venerdì 19 gennaio 2007
svista!?! la finanziaria contiene (almeno) un errore materiale!?!
non voglio sollevare polemiche, ma a quasi tre settimane dalla pubblicazione di una Legge finanziaria "dinosauro" (un unico articolo composto da 1364 commi!) il sottosegretario all’Economia Alfiero Grandi si accorge che il dettato contenuto nella Finanziaria in oggetto "demolizione auto" contiene un errore materiale e lo segnala: la Finanziaria và corretta!
mi riferisco al mio precedente post:
finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
Agigungo qui il link all'articolo de IlSole24Ore di oggi (19gennaio), invitando alla sua paziente lettura chi é interessato; pare infatti che la rottamazione auto -agevolazione contenuta nientemeno che nella legge finanziaria 2007 che prevede un contributo rottamazione per chi sostituisce il proprio veicolo con uno meno inquinante- sia non per tutti, ma solo per chi rottama: punto e basta. Insomma - sembrerebbe da quanto leggo da IlSole24Ore- che ora il ministero dell'Economia vorrebbe far valere questa norma solo ed esclusivamente per chi decide di demolire la propria auto e non guida più...sì insomma...per chi decide di andare a piedi!?
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/nc180107_corretta_finanziaria.shtml?uuid=b9a01c2a-a6ef-11db-a363-00000e25108c&DocRulesView=Libero
Evidentemente a tre mesi di distanza dalla emanazione della Legge, finalmente anche qualcuno del Governo stà leggendo quel che hanno scritto, dopo averla data in pasto agli utenti!?
Siano i benvenuti.
E intanto aspettiamoci i decreti correttivi alla Legge Finanziaria 2007, quando siamo già a quasi fine gennaio e alcuni stavano già pensando di far diventare la propria vettura un cubetto di metallo.
Ho sempre consigliato a tutti: .. aspettate a muovervi!
mi riferisco al mio precedente post:
finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
Agigungo qui il link all'articolo de IlSole24Ore di oggi (19gennaio), invitando alla sua paziente lettura chi é interessato; pare infatti che la rottamazione auto -agevolazione contenuta nientemeno che nella legge finanziaria 2007 che prevede un contributo rottamazione per chi sostituisce il proprio veicolo con uno meno inquinante- sia non per tutti, ma solo per chi rottama: punto e basta. Insomma - sembrerebbe da quanto leggo da IlSole24Ore- che ora il ministero dell'Economia vorrebbe far valere questa norma solo ed esclusivamente per chi decide di demolire la propria auto e non guida più...sì insomma...per chi decide di andare a piedi!?
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/nc180107_corretta_finanziaria.shtml?uuid=b9a01c2a-a6ef-11db-a363-00000e25108c&DocRulesView=Libero
Evidentemente a tre mesi di distanza dalla emanazione della Legge, finalmente anche qualcuno del Governo stà leggendo quel che hanno scritto, dopo averla data in pasto agli utenti!?
Siano i benvenuti.
E intanto aspettiamoci i decreti correttivi alla Legge Finanziaria 2007, quando siamo già a quasi fine gennaio e alcuni stavano già pensando di far diventare la propria vettura un cubetto di metallo.
Ho sempre consigliato a tutti: .. aspettate a muovervi!
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mercoledì 17 gennaio 2007
i membri dell'unione europea
L'Unione europea dal gennaio 2007 é composta da 27 Paesi membri:
si espone il Paese, l'anno di adesione all'Unione europea e la moneta che a gennaio 2007 circola con valore legale nel Paese:
Austria 1995 euro
Belgio fondatore euro
Bulgaria 2007 lev bulgaro
Cipro 2004 Lira sterlina cipriota
Danimarca 1973 Corona Danese
Estonia 2004 Corona Estone
Finlandia 1995 Euro
Francia fondatore euro
Germania fondatore euro
Grecia 1981 euro
Irlanda 1973 euro
Italia fondatore euro
Lettonia 2004 Lats lettone
Lituania 2004 Litas lituano
Lussemburgofondatore euro
Malta 2004 Lira maltese
Peasi Bassi fondatore euro
Polonia 2004 Sloti polacco
Portogallo 1986 euro
Regno Unito1973 Sterlina
Repubblica Ceca 2004 corona ceca
Romania 2007 leu
Slovacchia 2004 corona slovacca
Slovenia 2004 euro
Spagna 1986 euro
Svezia 1995 corona svedese
Ungheria 2004 fiorino ungherese
si espone il Paese, l'anno di adesione all'Unione europea e la moneta che a gennaio 2007 circola con valore legale nel Paese:
Austria 1995 euro
Belgio fondatore euro
Bulgaria 2007 lev bulgaro
Cipro 2004 Lira sterlina cipriota
Danimarca 1973 Corona Danese
Estonia 2004 Corona Estone
Finlandia 1995 Euro
Francia fondatore euro
Germania fondatore euro
Grecia 1981 euro
Irlanda 1973 euro
Italia fondatore euro
Lettonia 2004 Lats lettone
Lituania 2004 Litas lituano
Lussemburgofondatore euro
Malta 2004 Lira maltese
Peasi Bassi fondatore euro
Polonia 2004 Sloti polacco
Portogallo 1986 euro
Regno Unito1973 Sterlina
Repubblica Ceca 2004 corona ceca
Romania 2007 leu
Slovacchia 2004 corona slovacca
Slovenia 2004 euro
Spagna 1986 euro
Svezia 1995 corona svedese
Ungheria 2004 fiorino ungherese
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IVA nei paesi UE
questo link collega al sito dell'Unione europea ed espone per ogni Paese membro la fiscalità IVA del Paese stesso.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm
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aprire un asilo nido
Negli anni più di una persona si é presentata nel mio studio chiedendomi la procedura per aprire un asilo nido. Inutile dire che la categoria di persone interessate ereano donne di mezz'età -mamme o no- volte a fare di un'idea un business. Facendo quattro conti, fra le mura domestiche, una manciata di bimbi potrebbe coprire le spese e dare un guadagno -più o meno continuativo- all'imprenditrice. A fare i conti sulla carte però - fra investimenti necessari e previsioni di carico fiscale, si sono smontate e hanno smantellato quasi subito l'idea imprenditoriale a malincuore (anche mio).
Per sommi capi ricordo però che per conoscere gli obblighi per aprire un asilo nido in ambiente domestico bisogna anzitutto consultare la legge regionale competente (ogni territorio ha le proprie disposizoni in materia) e che genericamente richiede abilitabilità dei locali e idoneità igenico-sanitaria (ispezione ASL) e che i locali adibiti abbiano una superficie minima indispensabile (sala giochi circa 40mq, servizi igienici e cucina per ospitare 2-4 bambini); si contino anche investimenti nell'ordine di 3-5mila euro in termini di arredi, protezioni, giochi ecc.
Sono necessari anche requisiti personali dell'imprenditore (titolo di studio): in alcune regioni sono addirittura necessarie il diploma magistrale o la laurea in pedagogia. In Lombardia é "sufficiente" frequentare con successo un corso di formazione sugli aspetti pedagogici e gestionali dell'impresa nell'ambiente infantile. ricordarsi inoltre di stipulare assicurazioni per danni e per responabilità é buona cosa, se on obbligatoria per legge.
Infine -ma non ultimo- esistono agevolazioni sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati per l'iniziativa femminile.
Se motivati all'idea, inviate senza impegno una email, per un colloquio personale.
Per sommi capi ricordo però che per conoscere gli obblighi per aprire un asilo nido in ambiente domestico bisogna anzitutto consultare la legge regionale competente (ogni territorio ha le proprie disposizoni in materia) e che genericamente richiede abilitabilità dei locali e idoneità igenico-sanitaria (ispezione ASL) e che i locali adibiti abbiano una superficie minima indispensabile (sala giochi circa 40mq, servizi igienici e cucina per ospitare 2-4 bambini); si contino anche investimenti nell'ordine di 3-5mila euro in termini di arredi, protezioni, giochi ecc.
Sono necessari anche requisiti personali dell'imprenditore (titolo di studio): in alcune regioni sono addirittura necessarie il diploma magistrale o la laurea in pedagogia. In Lombardia é "sufficiente" frequentare con successo un corso di formazione sugli aspetti pedagogici e gestionali dell'impresa nell'ambiente infantile. ricordarsi inoltre di stipulare assicurazioni per danni e per responabilità é buona cosa, se on obbligatoria per legge.
Infine -ma non ultimo- esistono agevolazioni sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati per l'iniziativa femminile.
Se motivati all'idea, inviate senza impegno una email, per un colloquio personale.
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impresa: asili nido
IRPEF: come é stata riscritta dalla finanziaria 2007
link ad inserto de Ilsole24Ore in materia di IRPEF come é stata riscritta dalla Legge Finanziaria 2007:
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/inserto_nuova_irpef_150107.pdf?uuid=6362a474-a490-11db-b64d-00000e25108c
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/inserto_nuova_irpef_150107.pdf?uuid=6362a474-a490-11db-b64d-00000e25108c
La Legge Finanziaria della Regione Lombardia 2007
con Legge Regionale n. 31 del 27 dicembre 2006 é stata approvata la legge finanziaria 2007 della regione Lombardia.
Intendo qui evidenziare le linee di spese autorizzate dalla regione per il triennio 2007-2009 di cui all'allegato A della legge stessa, che prevede ra gli altri interventi nell'artigianato, turismo, patrimonio culturale, sicurezza.
Stiamo a vedere se esisteranno nuovi bandi per assegnazioni di forme agevolate di finanziamento o contributi in favore delle imprese. Ovviamente appena a conoscenza, posterò le novità.
Intendo qui evidenziare le linee di spese autorizzate dalla regione per il triennio 2007-2009 di cui all'allegato A della legge stessa, che prevede ra gli altri interventi nell'artigianato, turismo, patrimonio culturale, sicurezza.
Stiamo a vedere se esisteranno nuovi bandi per assegnazioni di forme agevolate di finanziamento o contributi in favore delle imprese. Ovviamente appena a conoscenza, posterò le novità.
davvero é calata l'IRPEF?
Di fatto le imposte sui redditi (quelle che le persone fisiche liquidano in base ai redditi riportati in Unico, l'ex 740) sono l'Irpef, le addizionali comunali e l'addizionale regionale.
Vero é che la finanziaria ha ritoccato le aliquote e le norme di detrazione d'imposta per avantaggiare i redditi medio-bassi; altrettanto vero che nella stessa legge finanziaria il governo ha dato delega agli enti locali di ritoccare (al rialzo) le varie addizionali di spettanza.
Stiamo aspettando le delibere comunali, ma alcuni già le hanno prodotte ed hano presentato il loro conto! In alcuni casi sommando Irpef all'addizionale comunale all'addizionale regionale, alla fine i lcontribuente con reddito medio-basso che ha confidato in un ribasso dell'imposizione, si trova a far i conti con maggiori esborsi rispetto a quanto pagava negli anni precedenti, a parità di reddito e situazione famigliare.
La fonte di questa analisi é ne IlSole24Ore del 16gennaio, pag. 1 e 14 e 25
Vero é che la finanziaria ha ritoccato le aliquote e le norme di detrazione d'imposta per avantaggiare i redditi medio-bassi; altrettanto vero che nella stessa legge finanziaria il governo ha dato delega agli enti locali di ritoccare (al rialzo) le varie addizionali di spettanza.
Stiamo aspettando le delibere comunali, ma alcuni già le hanno prodotte ed hano presentato il loro conto! In alcuni casi sommando Irpef all'addizionale comunale all'addizionale regionale, alla fine i lcontribuente con reddito medio-basso che ha confidato in un ribasso dell'imposizione, si trova a far i conti con maggiori esborsi rispetto a quanto pagava negli anni precedenti, a parità di reddito e situazione famigliare.
La fonte di questa analisi é ne IlSole24Ore del 16gennaio, pag. 1 e 14 e 25
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dibattito,
dichiarazione redditi persone fisiche
Cina - cosa c'é da sapere per vender oltre la Grande muraglia
Interessante e attuale l'articolo del16gennaio apparso a pag. 23 de IlSole24Ore che tratta del mercato cinese, visto dal "dentro": consumi del popolo cinese teenager. Si parla di stili di vita, di consumo, marchi, pubblicità e i consumatori su cui puntare per vendere i propri prodotti o servizi nel mercato cinese.
Bisogna però fare i conti con le statistiche: da uno studio McKinsey (riporta l'articolo), almeno il 57% della popolazione preferisce acquistare marchi locali rispetto a quelli esteri.
Bisogna però fare i conti con le statistiche: da uno studio McKinsey (riporta l'articolo), almeno il 57% della popolazione preferisce acquistare marchi locali rispetto a quelli esteri.
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Thailandia instabile
Dopo le notizie giunte da dicembre, leggo sul IlSole24Ore del 16 gennaio (pag. 22) l'eclatante titolo: "Thailandia più chiusa al mondo - peggiora il clima degli affari, limite del 50% per gli investitori esteri-Bangkok punisce il controllo di società tramite prestanome. Golpe, giri di vite e attentati erodono la fiducia degli operatori-Italiani prudenti e in attesa di sviluppi su quello che considerano un mercato-ponte, più facile della Cina, dal quale servire l'area".
questo il testo dela Legge, citata nell'articolo, valida per gli stranieri che investono in Thailandia:
http://asialaw.tripod.com/database/foreign.html
questo il testo dela Legge, citata nell'articolo, valida per gli stranieri che investono in Thailandia:
http://asialaw.tripod.com/database/foreign.html
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lunedì 15 gennaio 2007
Slovenia
la Slovenia enta nell'euro; interessane link ad articolo de IlSole24Ore:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Attualita%20ed%20Esteri/Esteri/Schede_Paese/slovenia_scheda_paese181206.shtml?uuid=234d856c-8e91-11db-bbdd-00000e25108c&DocRulesView=Libero
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Attualita%20ed%20Esteri/Esteri/Schede_Paese/slovenia_scheda_paese181206.shtml?uuid=234d856c-8e91-11db-bbdd-00000e25108c&DocRulesView=Libero
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dibattito
sul Ilsole24Ore di oggi a pagina 29 é stato stampato su carta quanto noi professionisti stiamo vivendo da quando é cambiato il legislatore: solo al testo Unico sui Redditi (il Dpr917/86) sono state apportate 73 modifiche in 6 mesi! (vale a dire ogni mese almeno 12 variazioni alle norme tributarie sostanziali)
aggiungo io: per la buona pace del contribuente da parte del quale, fatta la legge essa "non ammette ignoranza".
aggiungo io: per la buona pace del contribuente da parte del quale, fatta la legge essa "non ammette ignoranza".
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Dpr 917/86
cooperative in Regione Piemonte
esiste un buon contributo a fondo perso (fino al 40% fra i 5 e i 50mila euro) per le società cooperative, stanziato dalla regione Piemonte, purché l'impresa non abbia attività edilizia o consumo.
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Regione Piemonte e under 35 + femminile
Per le imprese residenti in Regione Piemonte con titolari/soci under 35 e imprese al femminile (senza limite d'età)- che siano di nuova costituzione- esiste un contributo a fondo perso fino a 18mila euro e un finanziamento agevolato fino a 103mila euro di capitale.
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agevolazioni e finanziamenti
regione Lombardia e imprese al femminile
Esiste un programma biennale (2006/2007) per il contributo regionale alle imprese femminili (appartenenti a tutti i settori d'impresa) fino a 15mila euro in materia di orientamento, assistenza e consulenza per lo start-up dell'impresa.
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agevolazioni e finanziamenti
Legge Sabatini in Lombardia
In Regione Lombardia, la Legge Sabatini continua a finanziare a tasso agevolato le operazioni fra i 50mila e il milione di euro per investimenti produttivi che siano volti all'acquisto di macchine utensili o di produzione nell'ambito di attività manifatturiere, di produzione e distribuzione energia e nelle costruzioni.
Se sei interessato ad un approfondimento, inviaci una email.
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agevolazioni e finanziamenti
Regione Lombardia e finanziamenti agevolati
Ricordo che la Regione Lombardia finanzia a medio termine (anche mediante leasing) fino al 70% di investimenti per lo sviluppo industriale delle imprese.
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cooperative-Lombardia e contributi a fondo perduto
Per le cooperative, la Regione Lombardia finanzia a tasso agevolato da 20 a 50.000euro inoltre provvede a contributi a fondo per le spese di primo impianto fino a 5.000euro.
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agevolazioni nuove imprese
Per le nuove imprese con oggetto la produzione di beni, edili, energia e calore, servizi, commercio, turismo e artigianato sono disponibili contributi a fondo perduto e mutui a tassi agevolati.
Se sei interessato ad un approfondimento, inviaci una email.
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agevolazioni all'imprenditoria femminile
ricordo che esistono mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per le nuove imprese -con progetti aziendali innovativi fino a 400mila euro- se partecipata a maggioranza femminile.
L'oggetto deve essere nella produzione di beni, commercio, turismo o agircotura.
Se sei interessato ad un approfondimento, inviaci una email.
L'oggetto deve essere nella produzione di beni, commercio, turismo o agircotura.
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agevolazioni a piccole imprese e individuali
ricordo che é ancora in corso l'agevolazione che finanzia con contributi a fondo perso o mutui a tasso agevolato chi si é reso "self-employed", cioé messo in proprio con strutture di lavoratore autonomo, ditta individuale, e piccole imprese (società di persone = snc e sas)nell'attività di produzione di beni, fornitura di servizi e commercio (anche franchising).
Se sei interessato ad una valutazione mirata, inviaci una email.
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agevolazioni agli under 35
ricordo che agli imprenditori con età anagrafica inferiore ai 35 anni, organizzati in società di persone (snc e sas) o di capitale (srl ed spa) e cooperative (scarl) (gli under 35 devono detenere la maggioranza del capitale sociale) esistono forme di incentivazione in forma di:
-capitale a fondo perso;
- mutui agevolati
I settori agevolati:
- produzione beni e servizi
- subentro in agricoltura;
- cooperative sociali
Contattaci a mezzo email se interessato ad uno studio di fattibilità.
-capitale a fondo perso;
- mutui agevolati
I settori agevolati:
- produzione beni e servizi
- subentro in agricoltura;
- cooperative sociali
Contattaci a mezzo email se interessato ad uno studio di fattibilità.
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agevolazioni e finanziamenti
fiscalità fra i Paesi UE
Oggi é stato pubblicato un interessate articolo sul IlSole24Ore a pag. 3 dove si tratta dell'effettivo regime fiscale (imposte dirette) in capo alle famiglie residenti, confrontando l'imposizione a parità di condizione famigliare e reddito.
Nell'esempio che hanno stilato si calcola il caso di un single o di una famiglia con coniuge e due figli a carico, creando una matrice di valori in funzione di fasce di reddito.
E' sicuramente ben fatta (pur non avendo verificato i contenuti); il risultato?
Lascio a voi.. comunque l'Italia sta a metà strada della graduatoria del carico fiscale sui propri contribuenti. Questo é il link alle schede di confronto:
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/fisco_schede_paesi_sole150107.pdf?uuid=0ffabb04-a469-11db-b64d-00000e25108c
Nell'esempio che hanno stilato si calcola il caso di un single o di una famiglia con coniuge e due figli a carico, creando una matrice di valori in funzione di fasce di reddito.
E' sicuramente ben fatta (pur non avendo verificato i contenuti); il risultato?
Lascio a voi.. comunque l'Italia sta a metà strada della graduatoria del carico fiscale sui propri contribuenti. Questo é il link alle schede di confronto:
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/01/fisco_schede_paesi_sole150107.pdf?uuid=0ffabb04-a469-11db-b64d-00000e25108c
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venerdì 12 gennaio 2007
le nuove scadenze degli adempimenti fiscali 2007
Con la finanziaria 2007 è stata riscritta la scacchiera dello scadenzario dichiarazioni fiscali.
Ecco le modifiche apportate agli adempimenti.
Questo post è pubblicato il 12.01.07 ed è aggiornato al giorno precedente: verificare per tempo che non insorgano modifiche in corso d'anno!
Unico PF e SP (ex 740 e 750)
Saldo/1'acconto imposte al 16.06.07 (era al 20)
Saldo/1'acconto imposte -maggiorato 0,4%- al 16.07.07 (era al 20)
Presentazione dichiarazione banca/poste 30 giugno (era 31 luglio)
Invio telematico della dichiarazione 31 luglio (era 31 ottobre)
2' acconto di novembre invariato al giorno 30.
Unico SC (ex 760)
Se esercizio fiscale = esercizio solare:
Saldo/1'acconto imposte al 16.06.07 (era al 20)
Saldo imposte con maggiorazione al 16.07.07 (era al 20)
Saldo71'acconto imposte -maggiorato 0,4%- al 16.07.07 (era al 20)
Invio telematico della dichiarazione 31 luglio (era 31 ottobre)
Mod 730
Presentazione 730 al commercialista entro il 31 maggio (era 15 giugno)
Presentazione al datore lavoro entro il 30 aprile (invariato)
Mod 770 e accessori
770 semplificato al 31 marzo (era 30 settembre)
770 ordinario al 31 marzo (era 31 ottobre)
NB: vale per il 2008; per il 2007 rimangono ancora le vecchie scadenze di settembre ed ottobre
certificazioni ai percipienti entro 29 febbraio (era 15 marzo)
ICI
Prima rata (o unica rata) al 16 giugno (era al 30 giugno)
Seconda rata al 16 dicembre (era al 20 dicembre)
Ecco le modifiche apportate agli adempimenti.
Questo post è pubblicato il 12.01.07 ed è aggiornato al giorno precedente: verificare per tempo che non insorgano modifiche in corso d'anno!
Unico PF e SP (ex 740 e 750)
Saldo/1'acconto imposte al 16.06.07 (era al 20)
Saldo/1'acconto imposte -maggiorato 0,4%- al 16.07.07 (era al 20)
Presentazione dichiarazione banca/poste 30 giugno (era 31 luglio)
Invio telematico della dichiarazione 31 luglio (era 31 ottobre)
2' acconto di novembre invariato al giorno 30.
Unico SC (ex 760)
Se esercizio fiscale = esercizio solare:
Saldo/1'acconto imposte al 16.06.07 (era al 20)
Saldo imposte con maggiorazione al 16.07.07 (era al 20)
Saldo71'acconto imposte -maggiorato 0,4%- al 16.07.07 (era al 20)
Invio telematico della dichiarazione 31 luglio (era 31 ottobre)
Mod 730
Presentazione 730 al commercialista entro il 31 maggio (era 15 giugno)
Presentazione al datore lavoro entro il 30 aprile (invariato)
Mod 770 e accessori
770 semplificato al 31 marzo (era 30 settembre)
770 ordinario al 31 marzo (era 31 ottobre)
NB: vale per il 2008; per il 2007 rimangono ancora le vecchie scadenze di settembre ed ottobre
certificazioni ai percipienti entro 29 febbraio (era 15 marzo)
ICI
Prima rata (o unica rata) al 16 giugno (era al 30 giugno)
Seconda rata al 16 dicembre (era al 20 dicembre)
raccolta delle sentenze Corte Costituzionale
Ecco il sito che contiene tutte le sentenze della Corte Costituzionale:
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
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società estero vestite
Art. 35 comma 13 dl 4.7.2006 n. 23, convertito nella Legge 248/2006, integra l'art. 73 del TUIR impostando questo principio:
salvo prova contraria, si considera esistente in Italia e quindi qui soggetta ad imposta italiana, la sede di una società che detiene partecipazioni in società italiane se:
a) sono controllanti ai sensi 2359CC. oppure
b) sono amministrati da CdA composto dalla maggioranza da soggetti residenti italiani
il concetto di "estero vestizione" dell'impresa è dettata e riconosciuta dall'evidente fatto che impostare un businessin Italia "facendolo figurare" operante dall'estero (dove inviare idividendi italiani in Paese a tassazione inferiore) medianteuna holding di facciata è elusivo: l'onere della prova spetta al contribuente.
salvo prova contraria, si considera esistente in Italia e quindi qui soggetta ad imposta italiana, la sede di una società che detiene partecipazioni in società italiane se:
a) sono controllanti ai sensi 2359CC. oppure
b) sono amministrati da CdA composto dalla maggioranza da soggetti residenti italiani
il concetto di "estero vestizione" dell'impresa è dettata e riconosciuta dall'evidente fatto che impostare un businessin Italia "facendolo figurare" operante dall'estero (dove inviare idividendi italiani in Paese a tassazione inferiore) medianteuna holding di facciata è elusivo: l'onere della prova spetta al contribuente.
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diritto trib. int.le,
operazioni societarie
buoni pasto anche al part time
E ora possiamo dare i buoni pasto anche ai dipendenti assunti a part-time!
Rientrano nel regime di deducibilità per l'impresa e non tassazione per il dipendente, fino a 5,29euro cad. come i buoni pasto ordinari.
Il tutto nella risoluzione Agenzia Entrate 118/2006:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf4bb498ab0a82/risoluzione_118.pdf
Rientrano nel regime di deducibilità per l'impresa e non tassazione per il dipendente, fino a 5,29euro cad. come i buoni pasto ordinari.
Il tutto nella risoluzione Agenzia Entrate 118/2006:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf4bb498ab0a82/risoluzione_118.pdf
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diritto del lavoro
le Holding del '29 destinate all'estinzione
da ItaliaOggi del 10.01.07 pag. 29 ho conferma di quanto avevo sentito dire:
le holding del Lussemburgo, dette anche del '29 hanno cessato di vivere per il futuro.
Il Granducato (su pressione anche Commissione europea) ha deliberato che le holding'29 esistenti rimangano in vita fino al 2010; di nuove, invece, non se ne può più costituire.
Ricordo che le Holding'29 sono agevolate nel profilo fiscale per avere un'imposta di registro dell'1% sull'attivo di bilancio e un imposta di abbonamento pari al 0,2% del valore delle azioni della società (con un minimo di 48euro!!). Nient'altro, a condizione che i dividendi affluenti alla holding fossero di provenienza estera per il 95% e già tassati all'estero con aliquota minima dell'11%.
le holding del Lussemburgo, dette anche del '29 hanno cessato di vivere per il futuro.
Il Granducato (su pressione anche Commissione europea) ha deliberato che le holding'29 esistenti rimangano in vita fino al 2010; di nuove, invece, non se ne può più costituire.
Ricordo che le Holding'29 sono agevolate nel profilo fiscale per avere un'imposta di registro dell'1% sull'attivo di bilancio e un imposta di abbonamento pari al 0,2% del valore delle azioni della società (con un minimo di 48euro!!). Nient'altro, a condizione che i dividendi affluenti alla holding fossero di provenienza estera per il 95% e già tassati all'estero con aliquota minima dell'11%.
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mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: cococo e malattia
coArt 1 comma 788: cococo e malattia
Ai lavoratori a progetto e ai cococo si estende l'indennità di malattia e di congedo parentelare (fino a 3 mesi nel primo anno di vita del bambino)
Ai lavoratori a progetto e ai cococo si estende l'indennità di malattia e di congedo parentelare (fino a 3 mesi nel primo anno di vita del bambino)
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co.co.co.,
finanziaria 2007,
INPS
finanziaria: apprendisti
Art 1 comma 773: apprendisti
I contributi dovuti sui redditi erogati agli apprendisti, da zero, diventano il 10%.
Per i datori lavoro con meno di 9 dipendenti tale contributo è per il primo anno ridotto al 1,5% e al secondo anno al 3%; sarà del 10% oltre il secondo anno.
I contributi dovuti sui redditi erogati agli apprendisti, da zero, diventano il 10%.
Per i datori lavoro con meno di 9 dipendenti tale contributo è per il primo anno ridotto al 1,5% e al secondo anno al 3%; sarà del 10% oltre il secondo anno.
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diritto del lavoro,
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finanziaria: INPS al 23% per i cococo
art 1 commi 770-772_ inps co.co.co.
sale al 23% il contributo INPS dei lavoratori autonomi senza cassa di previdenza specifica.
sale al 23% il contributo INPS dei lavoratori autonomi senza cassa di previdenza specifica.
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INPS
finanziaria: cellulari nel reddito d'impresa
Art 401-402: cellulari
Nel reddito d'impresa e nel reddito di lavoro autonomo/professionisti il costo dei cellulari diventa deducibile all'80%, comprese le spese di impiego e manutenzione.
(nulla si dice circa l'IVA, che quindi rimane detraibile al 50%)
Nel reddito d'impresa e nel reddito di lavoro autonomo/professionisti il costo dei cellulari diventa deducibile all'80%, comprese le spese di impiego e manutenzione.
(nulla si dice circa l'IVA, che quindi rimane detraibile al 50%)
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IVA,
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reddito impresa
finanziaria: detraibili asili nido
Art 400: oneri detraibili
Ai fini IRPEF permane la detraibilità del 19% del costo asili nido per i figli a carico; tetto massimo annuo 632 euro
Ai fini IRPEF permane la detraibilità del 19% del costo asili nido per i figli a carico; tetto massimo annuo 632 euro
finanziaria: lavoratori frontalieri
Art 1 comma 398 lavoratori frontalieri
Forma reddito imponibile in Italia la quota che eccede gli 8.000euro di compensi per lavori prestati oltre frontiera da residenti in Italia, se assunti in via continuativa.
Di conseguenza, al di sotto di 8.000 euro, il compenso percepito oltre frontiera per lavoro dipendente, é esente da imposta italiana.
Forma reddito imponibile in Italia la quota che eccede gli 8.000euro di compensi per lavori prestati oltre frontiera da residenti in Italia, se assunti in via continuativa.
Di conseguenza, al di sotto di 8.000 euro, il compenso percepito oltre frontiera per lavoro dipendente, é esente da imposta italiana.
finanziaria: trasportatori e deduzione forfetaria
Art 1 comma 397: autotrasportatori -
detrazione forfettaria spese non documentate: permangono e sono pari al 35% se nel comune di residenza dell'impresa, 100% se oltre
detrazione forfettaria spese non documentate: permangono e sono pari al 35% se nel comune di residenza dell'impresa, 100% se oltre
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imprese: autotrasportatori
finanziaria: SSN e autotrasportatori
art 1 comma 396: SSN sulle assicurazioni autotrasportatori
il contributo SSN contenuto nell'assicurazione RCA di veicoli a motore per il trasporto merci di massa oltre a 11,5tonnellate, fino a 300euro annuo, possono essere compensati in F24.
La quota compensata non concorre alla formazione dei costi d'impresa.
il contributo SSN contenuto nell'assicurazione RCA di veicoli a motore per il trasporto merci di massa oltre a 11,5tonnellate, fino a 300euro annuo, possono essere compensati in F24.
La quota compensata non concorre alla formazione dei costi d'impresa.
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finanziaria: IRAP pesca e agricoltura
Art 390-391-392: IRAP pesca e agricoltura
Con il 2007 l'IRAP sale al 3,75% per gli agricoltori e pescatori
Con il 2007 l'IRAP sale al 3,75% per gli agricoltori e pescatori
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finanziaria: commercianti e barriere architettoniche
Art 1 comma 389 : commercianti - barriere architettoniche
Abbattimento delle barriere architettoniche nei negozi; lo stato ha stanziato un fondo di 5milioni di euro a tal fine, per le ristrutturazioni fatte nel corso del 2007. Sarà pubblicato bando di gara nel corso dell'anno.
Abbattimento delle barriere architettoniche nei negozi; lo stato ha stanziato un fondo di 5milioni di euro a tal fine, per le ristrutturazioni fatte nel corso del 2007. Sarà pubblicato bando di gara nel corso dell'anno.
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commercianti,
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finanziaria: ristrutturazioni edilizie
Art 1 comma 387-388: ristrutturazione al 36%
Prorogata per tutto il 2007 la detraibilità delle spese di ristrutturazione al 36%, nel limite di 48.000euro per unità immobiliare.
Prorogata per tutto il 2007 la detraibilità delle spese di ristrutturazione al 36%, nel limite di 48.000euro per unità immobiliare.
finanziaria: televisori digitale terrestre
Art 1 comma 357: televisori digitali
Deducibilità max 200 euro (per chi è in regola con il canone RAI) per spese fino a 1000euro per un nuovo televisore dotato di sistema di sintonizzatore digitale integrato
Deducibilità max 200 euro (per chi è in regola con il canone RAI) per spese fino a 1000euro per un nuovo televisore dotato di sistema di sintonizzatore digitale integrato
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finanziaria: risparmio energetico e commercianti
Art 1 comma 354-355-356: commercianti e illuminazione
Deduzione extra pari al 36% per i costi sostenuti per migliorare l'efficienza dell'illuminazione nei locali di vendita.
Deduzione extra pari al 36% per i costi sostenuti per migliorare l'efficienza dell'illuminazione nei locali di vendita.
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finanziaria: risparmio energetico
Art 346-347-348-349-350-351-352-353: pannelli solari ed energia urbanisica
Le spese sostenute entro il 31.12.2007 inerenti panelli solari sono deducibili al 55% fino a 30.000euro in tre quote annuali di pari importo.
Deducibile il 20% del costo di un frigorifero nuovo (consumo non inferiore ad A+) in sostituzione del vecchio .
Le spese sostenute entro il 31.12.2007 inerenti panelli solari sono deducibili al 55% fino a 30.000euro in tre quote annuali di pari importo.
Deducibile il 20% del costo di un frigorifero nuovo (consumo non inferiore ad A+) in sostituzione del vecchio .
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finanziaria: allegato clienti e fornitori
Art 1 comma 337 IVA - allegato clienti fornitori
Come già imposto dal dl 223/2006 entro il 29 aprile esiste obbligo di comunicazione allegato clienti fornitori. In mancanza del codice fiscale è sufficiente la partita IVA.
Come già imposto dal dl 223/2006 entro il 29 aprile esiste obbligo di comunicazione allegato clienti fornitori. In mancanza del codice fiscale è sufficiente la partita IVA.
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finanziaria: immobili dei professionisti
Art 1 commi 334-335: lavoratori autonomi e immobili
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
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finanziaria: IVA sulle immobiliari
Art 1 comma 330: IVA immobiliari
Il dl 223/2006 aveva imposto esenzione IVA per tutte le vendite immobiliari. Ora la finanziaria corregge il tiro rendendo di nuovo applicabile l'IVA per le locazioni effettuate dai costruttori.
Il dl 223/2006 aveva imposto esenzione IVA per tutte le vendite immobiliari. Ora la finanziaria corregge il tiro rendendo di nuovo applicabile l'IVA per le locazioni effettuate dai costruttori.
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finanziaria: scontrino fiscale telematico
Art 1 comma 327-328: scontrino fiscale
La trasmissione telematica dello scontrino fiscale avverrà in maniera graduale.
La prima trasmissione deve avvenire dal mese di luglio 2007.
Dal 01 gennaio 2008 i nuovi registratori di cassa dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi; l'ammortamento di questi registratori di cassa potrà essere integrale, anche in deroga al Testo Unico.
La trasmissione telematica dello scontrino fiscale avverrà in maniera graduale.
La prima trasmissione deve avvenire dal mese di luglio 2007.
Dal 01 gennaio 2008 i nuovi registratori di cassa dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi; l'ammortamento di questi registratori di cassa potrà essere integrale, anche in deroga al Testo Unico.
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finanziaria: società di comodo
Art 1 comma 326: società di comodo
Per i beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000abitanti passa all'1% il coefficiente di cui alla lettera a) art. 30 Legge 724 e al 10% negli altri casi
Per i beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000abitanti passa all'1% il coefficiente di cui alla lettera a) art. 30 Legge 724 e al 10% negli altri casi
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società di comodo
finanziaria: auto ai dipendenti
Art 324: auto ai dipendenti
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
Il dl 262/2006 ha effetto dal 2007, non dal 2006 come dichiarato nello stesso decreto.
In capo ai dipendenti l'imponibilità del 50% dell'importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15.000km in base alla tariffa ACI applicabile per il veicolo dato in uso.
I conguagli sui cedolini 2006 vanno effettuati entro il 28 febbraio 2007.
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finanziaria: altri oneri detraibili
Art 1 comma 319: oneri detraibili
Oltre alla consolidata lista degli oneri detraibili (art 15 dpr 917/86) a cui spetta la detrazione del 19% sull'IRPEF si aggiunge:
- abbonamento per i ragazzi da 5 a 18 anni per le associazioni sportive, palestre, piscine rispondenti alle caratteristiche da individuare con apposito decreto ministeriale.
Esiste una franchigia massima di 210 euro per figlio.
- canoni di locazione per figli universitari iscritti in comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100km e comunque fuori provincia, per un importo massimo di 2.663euro, purché le locazioni siano stipulati a norma legge 431/98
assistenza (badanti) ai non autosufficienti per la vita quotidiana, con massimo di 2.100euro annuo, e a condizione che il reddito non sia superiore a 40mila euro.
Oltre alla consolidata lista degli oneri detraibili (art 15 dpr 917/86) a cui spetta la detrazione del 19% sull'IRPEF si aggiunge:
- abbonamento per i ragazzi da 5 a 18 anni per le associazioni sportive, palestre, piscine rispondenti alle caratteristiche da individuare con apposito decreto ministeriale.
Esiste una franchigia massima di 210 euro per figlio.
- canoni di locazione per figli universitari iscritti in comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100km e comunque fuori provincia, per un importo massimo di 2.663euro, purché le locazioni siano stipulati a norma legge 431/98
assistenza (badanti) ai non autosufficienti per la vita quotidiana, con massimo di 2.100euro annuo, e a condizione che il reddito non sia superiore a 40mila euro.
finanziaria: opere ingegno e brevetti agevolati
Art 1 comma 318: opere ingegno
Oggi dal Dpr 917/86 art. 53 comma 2 letterea b) è prevista la tassazione del 75% dei diritti di brevetto ed opere di ingegno, riconoscendo una quota esente del 25%. Con la finanziaria, il detentore del diritto - avente età inferiore ai 35 anni - è tassato in via agevolata al 60%.
Oggi dal Dpr 917/86 art. 53 comma 2 letterea b) è prevista la tassazione del 75% dei diritti di brevetto ed opere di ingegno, riconoscendo una quota esente del 25%. Con la finanziaria, il detentore del diritto - avente età inferiore ai 35 anni - è tassato in via agevolata al 60%.
finanziaria: fondi pensione
At. 313-314: fondi pensione esteri in Italia
Diventano deducibili anche i contributi ai fondi pensione di enti residenti in UE.
Diventano deducibili anche i contributi ai fondi pensione di enti residenti in UE.
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finanziaria: imposta sulle pubblicità
Art 1 comma 311: imposta di pubblicità
Sulle insegne l'imposta di pubblicità è dovuta solo sulle dimensioni superiori ai 5metri quadri.
L'attuazione è da effettuarsi entro il 31 marzo 2007 con decreto.
Sulle insegne l'imposta di pubblicità è dovuta solo sulle dimensioni superiori ai 5metri quadri.
L'attuazione è da effettuarsi entro il 31 marzo 2007 con decreto.
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finanziaria: imposte catastali e ipotecarie
Art 1 comma 309-310: valore-prezzo per gli immobili (vedi comma 307)
Per le persone fisiche, in relazione alle compravendite immobiliari non stipulate in ambito di attività IVA, è valido prendere come base di calcolo ai fini catastale e ipotecario il valore catastale dell'immobile oggetto.
Per le persone fisiche, in relazione alle compravendite immobiliari non stipulate in ambito di attività IVA, è valido prendere come base di calcolo ai fini catastale e ipotecario il valore catastale dell'immobile oggetto.
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finanziaria: rimborso IVA trimestrale al rappresentante fiscale
Art 1 comma 308: (dpr 633/73 art 38bis): rimborso IVA trimestrale
Sono autorizzati (aggiunti alla lista) al rimborso fiscale i soggetti no residenti in Italia che operano qui con rappresentante fiscale (art 17 del dpr 633/72)
Sono autorizzati (aggiunti alla lista) al rimborso fiscale i soggetti no residenti in Italia che operano qui con rappresentante fiscale (art 17 del dpr 633/72)
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IVA
finanziaria: accertamenti immobiliari
Art 1 comma 307: compravendite immobiliari (vedi anche comma 309)
Possibilità accertatrice da parte del fisco degli importi dichiarati nelle compravendite immobiliari ai fini Iva, registro e dirette.
Viene abrogata la precedente (poco durata) norma per la quale era "sufficiente" dichiarare il valore catastale dell'immobile per non correre rischi di accertamento fiscale.
Possibilità accertatrice da parte del fisco degli importi dichiarati nelle compravendite immobiliari ai fini Iva, registro e dirette.
Viene abrogata la precedente (poco durata) norma per la quale era "sufficiente" dichiarare il valore catastale dell'immobile per non correre rischi di accertamento fiscale.
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finanziaria: IVA su alberghi, pasti e bevande
Art 1 comma 304-305: Dpr 633/72 art 19bis: IVA alberghi e pasti/bevande
Diventa detraibile l'IVA acquisti sulle prestazioni alberghiere e somministrazioni di pasti e bevande SE in occasione di partecipazioni e convegni, congressi e simili, erogati nei giorni di svolgimento delle manifestazioni.
Nel 2007 detraibile al 50%
Nel 2008 detraibile al 100%
Diventa detraibile l'IVA acquisti sulle prestazioni alberghiere e somministrazioni di pasti e bevande SE in occasione di partecipazioni e convegni, congressi e simili, erogati nei giorni di svolgimento delle manifestazioni.
Nel 2007 detraibile al 50%
Nel 2008 detraibile al 100%
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finanziaria: PC a prof. e cococo
Art 1 comma 296-297: PC ai professori
I docenti delle scuole pubbliche e delle università statali possono detrarre il 19% del costo di un nuovo PC; la somma totale non può essere superiore a 1.000euro.
Art 1 comma 298: PC ai co.co.co
Ai lavoratori a progetto e ai co.co.co. un contributo per l'acquisto di un PC nuovo. Entro il 28.02.2007 verranno rilasciate modalità e criteri di attribuzione dei 10milioni di euro resi disponibili per l'agevolazione.
I docenti delle scuole pubbliche e delle università statali possono detrarre il 19% del costo di un nuovo PC; la somma totale non può essere superiore a 1.000euro.
Art 1 comma 298: PC ai co.co.co
Ai lavoratori a progetto e ai co.co.co. un contributo per l'acquisto di un PC nuovo. Entro il 28.02.2007 verranno rilasciate modalità e criteri di attribuzione dei 10milioni di euro resi disponibili per l'agevolazione.
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informatica
finanziaria: IRAP
Art 1 commi266-267-268-269: IRAP
E' reso deducibile:
il totale dei contributi INAIL;
euro 5.000 per ogni dipendente/anno che sia assunto a tempo indeterminato (eccetto settori finanziari ed energia);
euro 10.000per ogni dipendente come sopra, ma operativo nel centro-sud Italia.
Il totale dei contributi dipendenti assunti a tempo indeterminato (contributi INPS, ecc)
Il totale delle spese relative agli apprendisti
Altre agevolazioni per le lavoratrici svantaggiate.
Il tutto deve essere preliminarmente sottoposto dallo Stato italiano alla autorizzazione comunitaria; per questo le disposizioni hanno valore al 50% per il primo semestre e al 100% dal primo luglio in poi.
E' reso deducibile:
il totale dei contributi INAIL;
euro 5.000 per ogni dipendente/anno che sia assunto a tempo indeterminato (eccetto settori finanziari ed energia);
euro 10.000per ogni dipendente come sopra, ma operativo nel centro-sud Italia.
Il totale dei contributi dipendenti assunti a tempo indeterminato (contributi INPS, ecc)
Il totale delle spese relative agli apprendisti
Altre agevolazioni per le lavoratrici svantaggiate.
Il tutto deve essere preliminarmente sottoposto dallo Stato italiano alla autorizzazione comunitaria; per questo le disposizioni hanno valore al 50% per il primo semestre e al 100% dal primo luglio in poi.
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IRAP
finanziaria: operazioni di fusione e scissione
art 1 comma 241-248: operazioni straordinarie in capo alle imprese di piccole dimensioni.
Per srl ed spa, che risultano da operazioni di aggregazione effettuate mediante fusione o scissione nel biennio 2007-2008 si considera, come già oggi, irrilevante l'operazione ai fini fiscali, mantenendo i valori fiscali della società scissa o fusa. In più si riconosce fino a un massimo di 5milioni euro di maggiori valori fiscali derivanti dal rapporto di concambio effettivo per i beni materiali-immateriali e l'avviamento.
L'agevolazione non vale per i contribuenti operativi da meno di due anni.
L'agevolazione è sottoposta a interpello preventivo.
Per srl ed spa, che risultano da operazioni di aggregazione effettuate mediante fusione o scissione nel biennio 2007-2008 si considera, come già oggi, irrilevante l'operazione ai fini fiscali, mantenendo i valori fiscali della società scissa o fusa. In più si riconosce fino a un massimo di 5milioni euro di maggiori valori fiscali derivanti dal rapporto di concambio effettivo per i beni materiali-immateriali e l'avviamento.
L'agevolazione non vale per i contribuenti operativi da meno di due anni.
L'agevolazione è sottoposta a interpello preventivo.
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finanziaria: auto e moto
Art 1 commi 223-240: auto e moto
1) Autovetture ed autocarri.
Euro 0 ed euro 1: incentivo di rottamazione pari a 80 euro a veicolo.
Euro 4 ed euro 5: incentivo all'acquisto di 800euro ed esenzione dal bollo per due anni. Se la cilindrata è inferiore ai 1300 un ulteriore anno di esenzione al bollo per chi demolisce veicolo in sostituzione con motore euro 0 o euro 1
Inoltre:
Per gli autocarri che vengono sostituiti da euro 0/1 a euro 4/5 l'importo del contributo incentivo è di 2.000euro
Per gli autoveicoli elettrici o metano o gpl o idrogeno il contributo è pari a 1.500euro.
Il periodo di validità delle sostituzione parco auto come sopra esposto va dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007.
2) Motocicli.
L'acquisto di un euro 3 in sostituzione di un euro0 dà diritto all'esenzione dal bollo per cinque anni. L costo di rottamazione è rimborsato in 80 euro.
1) Autovetture ed autocarri.
Euro 0 ed euro 1: incentivo di rottamazione pari a 80 euro a veicolo.
Euro 4 ed euro 5: incentivo all'acquisto di 800euro ed esenzione dal bollo per due anni. Se la cilindrata è inferiore ai 1300 un ulteriore anno di esenzione al bollo per chi demolisce veicolo in sostituzione con motore euro 0 o euro 1
Inoltre:
Per gli autocarri che vengono sostituiti da euro 0/1 a euro 4/5 l'importo del contributo incentivo è di 2.000euro
Per gli autoveicoli elettrici o metano o gpl o idrogeno il contributo è pari a 1.500euro.
Il periodo di validità delle sostituzione parco auto come sopra esposto va dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007.
2) Motocicli.
L'acquisto di un euro 3 in sostituzione di un euro0 dà diritto all'esenzione dal bollo per cinque anni. L costo di rottamazione è rimborsato in 80 euro.
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finanziaria: TFR
Art 1 commi 221-222: contributo solidarietà sui TFR
Per tre anni dal 2007 compreso, sui TFR eccedenti 1.5milioni di euro si applica un contributo di solidarietà del 15% sulla quota eccedente la soglia predetta.
Per tre anni dal 2007 compreso, sui TFR eccedenti 1.5milioni di euro si applica un contributo di solidarietà del 15% sulla quota eccedente la soglia predetta.
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finanziaria: diritto penale integrato
Art 1 comma 220: confisca
Modifiche al codice penale affinché al condannato per reati siano confiscati i beni, il denaro e le altre utilità, salvo che il reo dimostri i proventi dichiarati da cui ha prodotto il reddito capace di "acquistare" tali beni.
Modifiche al codice penale affinché al condannato per reati siano confiscati i beni, il denaro e le altre utilità, salvo che il reo dimostri i proventi dichiarati da cui ha prodotto il reddito capace di "acquistare" tali beni.
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finanziaria: società di comodo
Art 1 comma 109-110-111-112-113-114-116-117118: società di comodo
Viene modificata la normativa: anzitutto eliminando al contribuente la possibilità della prova contraria alla definizione di società di comodo se accertata dal fisco.
Agli immobili uso ufficio (A/10) l'aliquota dei ricavi presunti scende dal 6 al 5%.
Agli immobili uso abitazione da A/1 a A/9 l'aliquota dei ricavi presunti scende al 4%, dal 6% che era.
Questa normativa è valida dal 11.08.2006.
Le società d comodo possono sciogliersi in via agevolata entro il 31.maggio.2007 con imposta sostitutiva IRES e IRAP del 25% totale; le assegnazioni ai soci dei beni patrimoniali pagano l'1% di imposta registro e non sono soggette ad IVA.
Viene modificata la normativa: anzitutto eliminando al contribuente la possibilità della prova contraria alla definizione di società di comodo se accertata dal fisco.
Agli immobili uso ufficio (A/10) l'aliquota dei ricavi presunti scende dal 6 al 5%.
Agli immobili uso abitazione da A/1 a A/9 l'aliquota dei ricavi presunti scende al 4%, dal 6% che era.
Questa normativa è valida dal 11.08.2006.
Le società d comodo possono sciogliersi in via agevolata entro il 31.maggio.2007 con imposta sostitutiva IRES e IRAP del 25% totale; le assegnazioni ai soci dei beni patrimoniali pagano l'1% di imposta registro e non sono soggette ad IVA.
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finanziaria: ICI
art 1 comma 101-102-103-104-105-106-107-108: ICI
in dichiarazione redditi Unico (PF, SP e SC) saranno inserite apposite caselle per i riferimenti catastali, il comune e l'ICI dovuta e versata per l'anno precedente.
In caso di accertamenti al contribuenti, lo stesso viene segnalato anche ai comuni dove il contribuente ha proprietà immobiliari, per quadrare le verifiche con l'ICI.
Ai comuni l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio eventuali discordanze fra dati ICI e dati catastali.
I concessionari dello smaltimento rifiuti dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati immobiliari rilevanti ai fini ICI e imposte sui redditi.
in dichiarazione redditi Unico (PF, SP e SC) saranno inserite apposite caselle per i riferimenti catastali, il comune e l'ICI dovuta e versata per l'anno precedente.
In caso di accertamenti al contribuenti, lo stesso viene segnalato anche ai comuni dove il contribuente ha proprietà immobiliari, per quadrare le verifiche con l'ICI.
Ai comuni l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio eventuali discordanze fra dati ICI e dati catastali.
I concessionari dello smaltimento rifiuti dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati immobiliari rilevanti ai fini ICI e imposte sui redditi.
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finanziaria: successioni e donazioni
Art 1 commi 77-78-79 successioni e donazioni
Franchigia dell'esenzione dell'imposta di successione pari a 1.000.000 di euro fra i coniugi e ai parenti in linea retta (figli e genitori); inoltre franchigia pari a 100.000euro per ogni fratello o sorella.
L'imposta di successione è del 6% (sei %) sulla eredità eccedente. Si considera 1,5 milioni di euro di esenzione se l'erede è un portatore di handicap.
In caso di eredità di società famigliari, quote, azioni non sono soggette ad imposta se la quota integra il controllo della società. Ma gli eredi devono proseguire la detenzione dell'impresa per almeno 5 anni a pena di pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
Franchigia dell'esenzione dell'imposta di successione pari a 1.000.000 di euro fra i coniugi e ai parenti in linea retta (figli e genitori); inoltre franchigia pari a 100.000euro per ogni fratello o sorella.
L'imposta di successione è del 6% (sei %) sulla eredità eccedente. Si considera 1,5 milioni di euro di esenzione se l'erede è un portatore di handicap.
In caso di eredità di società famigliari, quote, azioni non sono soggette ad imposta se la quota integra il controllo della società. Ma gli eredi devono proseguire la detenzione dell'impresa per almeno 5 anni a pena di pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
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finanziaria: tassazione del trust
Art 1 commi 74-75-76
Viene introdotto il trust a livello fiscale nell'ordinamento, a fianco delle società soggette ad IRES (società di capitali).
Sostanzialmente il trust viene tassato per "trasparenza" in capo ai soci, a prescindere dalla loro effettiva remunerazione a titolo di dividendo. Nel caso di persona fisica percipiente, i redditi sono imponibili in capo a questa. Inoltre al trust anche gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Viene introdotto il trust a livello fiscale nell'ordinamento, a fianco delle società soggette ad IRES (società di capitali).
Sostanzialmente il trust viene tassato per "trasparenza" in capo ai soci, a prescindere dalla loro effettiva remunerazione a titolo di dividendo. Nel caso di persona fisica percipiente, i redditi sono imponibili in capo a questa. Inoltre al trust anche gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
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finanziaria: professionisti e incasso compensi
Art 1 commi 68-69: professionisti
I compensi incassati dai professionisti dovranno essere tracciabili, quindi non potranno più essere effettuati mediante denaro contante che può essere utilizzato per incassi al massimo dei seguenti importi:
fino al 30.06.2008 max 1.000 euro;
oltre, fino al 30.06.2009 max 500 euro;
oltre il 01.07.2009 max 100 euro
I compensi incassati dai professionisti dovranno essere tracciabili, quindi non potranno più essere effettuati mediante denaro contante che può essere utilizzato per incassi al massimo dei seguenti importi:
fino al 30.06.2008 max 1.000 euro;
oltre, fino al 30.06.2009 max 500 euro;
oltre il 01.07.2009 max 100 euro
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professionisti
finanziaria: assegni al coniuge da dichiarare
Art 1 comma 63: assegno al coniuge
Obbligo di indicarne l'importo nella dichiarazione redditi dell'erogatore.
Obbligo di indicarne l'importo nella dichiarazione redditi dell'erogatore.
finanziaria: avvisi bonari dal commercialista
Art 1 comma 62: comunicazioni fiscali (avvisi bonari)
Gli avvisi di liquidazione imposte verrà preventivamente comunicata al professionista incaricato alla trasmissione telematica della dichiarazione che avrà l'onere di avvisare il contribuente entro 60gg.
Gli avvisi di liquidazione imposte verrà preventivamente comunicata al professionista incaricato alla trasmissione telematica della dichiarazione che avrà l'onere di avvisare il contribuente entro 60gg.
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finanziaria: agenti immobiliari
Art 1 comma 46-47-48-49: agenti immobiliari
Gli agenti immobiliari - regolarmente iscritti all'albo - che porta le parti venditrice ed acquirente a sottoscrivere il preliminare di contratto di vendita o locazione in forma di scrittura privata NON autenticata sono tenuti a richiedere la registrazione rimanendo in solido responsabile con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.
La sanzione per l'esercizio abusivo della professione di agente immobiliare è fissata in euro 15.000
All'atto di compravendita le parti devono dichiarare (con atto sostitutivo di notorietà) analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, dell'eventuale mediatore (completo di dati) e l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione. Il notaio deve segnalare all'Agenzia Entrate le eventuali inesattezze: sanzioni da 500 a 10.000euro.
Gli agenti immobiliari - regolarmente iscritti all'albo - che porta le parti venditrice ed acquirente a sottoscrivere il preliminare di contratto di vendita o locazione in forma di scrittura privata NON autenticata sono tenuti a richiedere la registrazione rimanendo in solido responsabile con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.
La sanzione per l'esercizio abusivo della professione di agente immobiliare è fissata in euro 15.000
All'atto di compravendita le parti devono dichiarare (con atto sostitutivo di notorietà) analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, dell'eventuale mediatore (completo di dati) e l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione. Il notaio deve segnalare all'Agenzia Entrate le eventuali inesattezze: sanzioni da 500 a 10.000euro.
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imprese: agenti immobiliari
finanziaria: condomini e ritenute acconto
Art 1 comma 43: condominii
Il condominio opera ritenuta di acconto del 04% alle prestazioni effettuate dalle imprese appaltanti i lavori effettuati per il condominio da parte delle imprese.
Il condominio opera ritenuta di acconto del 04% alle prestazioni effettuate dalle imprese appaltanti i lavori effettuati per il condominio da parte delle imprese.
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finanziaria: compensi ai medici di strutture sanitarie
Art 38-39-40-41-42: strutture sanitarie: compensi ai medici
I professionisti medici e paramedici che fanno parte di strutture sanitarie ricevono il compenso da dette strutture, che incassano in nome e per conto dei professionisti i compensi ad essi dovuti.
La struttura sanitaria che incassa in nome e per conto del professionista deve trasmettere in via telematica all'agenzia entrate i compensi incassati da ogni percipiente (al momento non si conoscono le modalità della trasmissione).
Questo adempimento è in vigore dal 01 marzo 2007.
I professionisti medici e paramedici che fanno parte di strutture sanitarie ricevono il compenso da dette strutture, che incassano in nome e per conto dei professionisti i compensi ad essi dovuti.
La struttura sanitaria che incassa in nome e per conto del professionista deve trasmettere in via telematica all'agenzia entrate i compensi incassati da ogni percipiente (al momento non si conoscono le modalità della trasmissione).
Questo adempimento è in vigore dal 01 marzo 2007.
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finanziaria: auto
Art 36-37: portatori di handicap - auto
Gli acquisti agevolati di auto (esempio IVA 4%) per i "diversamente" abili sono fruibili a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva da detti intestatari.
Gli acquisti agevolati di auto (esempio IVA 4%) per i "diversamente" abili sono fruibili a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva da detti intestatari.
finanziaria: compensazioni con autorizzazione
Art 1 comma 30, 31, 32: crediti oltre 10.000 euro - compensazioni
Le compensazioni di crediti superiori ai 10.000euro vanno richiesti ed autorizzanti in via telematica dall'agenzia delle entrate, almeno 5 giorni prima della compensazione. Vale il silenzio assenso dell'agenzia, trascorsi 3 giorni dalla richiesta.
Le compensazioni di crediti superiori ai 10.000euro vanno richiesti ed autorizzanti in via telematica dall'agenzia delle entrate, almeno 5 giorni prima della compensazione. Vale il silenzio assenso dell'agenzia, trascorsi 3 giorni dalla richiesta.
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F24 compensazioni,
finanziaria 2007
finanziaria: spese mediche detraibili
Art 1 comma 28 e 29: spese mediche
Rimangono detraibili le spese mediche MA dal 2007 devono essere certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la natura la qualità e la quantità dei farmaci, nonché il codice fiscale del destinatario.
Fino al 31.12.2007, se l'acquirente non è il destinatario del farmaco, non conosca il codice fiscale o non abbia con sé il tesserino ASL può indicare manualmente sullo scontrino il proprio codice fiscale direttamente.
Rimangono detraibili le spese mediche MA dal 2007 devono essere certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la natura la qualità e la quantità dei farmaci, nonché il codice fiscale del destinatario.
Fino al 31.12.2007, se l'acquirente non è il destinatario del farmaco, non conosca il codice fiscale o non abbia con sé il tesserino ASL può indicare manualmente sullo scontrino il proprio codice fiscale direttamente.
finanziaria: studi settore
Art 1 comma 13-14-15: modalità di revisione degli studi di settore
Si integra la Legge 146 del 08 maggio 1998 (che all'articolo 10 espone le modalità di utilizzo degli studi di settore in caso di accertamento), inserendo l'articolo 10bis:
gli studi di settore sono soggetti a revisione ogni 3 anni;
la revisione degli studi di settore è programmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio d'ogni anno
Art 1 comma 16: modifiche all'art. 10 comma 4 legge 146/1998 - esoneri agli studi di settore
NON sono soggetti agli studi di settore:
imprese e professionisti con ricavi o proventi superiori a 7,5 milioni di euro, salvo non esista limite inferiore per il singolo studio di settore;
imprese e professionisti che abbiano iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, eccetto chi prosegua attività altrui o riattivi l'impresa entro 6 mesi dalla cessazione
imprese e professionisti in non normale svolgimento dell'attività.
Art 1 comma 17-18: modifiche all'art. 10, per inserimento comma 4bis legge 146/1998
Le rettifiche ai redditi dichiarati dal contribuente, effettuate dall'ufficio ai sensi dell'art. 39 comma d) dpr 600/73 (redditi) e dell'art. 54, comma 2 ultimo periodo (IVA) che definiscono "presunzioni semplici" l'esistenza di ricavi non dichiarati o l'inesistenza di passività dichiarate, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEI CONFRONTI di chi dichiara ricavi uguali o superiori al livello della congruità quando l'ammontare delle attività non dichiarate (con un massimo di 50.000euro) sia inferiore o pari al 40% dei ricavi dichiarati. Questo non vale, in caso di omesse dichiarazioni redditi (D.Lgs. 471/97 art. 1 co. 2 bis e art. 5 co. 4bis + D.Lgs. 446/97 art. 32 co. 2bis)
Le misure sopra indicate hanno effetto a decorrere dal 01.01.2007
Art 1 comma 19: studi settore: soggetti esclusi
per i contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore sono individuati specifici "indicatori di normalità economica";
per i soggetti in caso di liquidazione o cessazione dell'attività, può essere chiesta la compilazione degli studi settore comunque da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
Art 20-21-22: studi settore per le società di capitale al primo esercizio
Verranno definiti per questi contribuenti degli "appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa". vanno approvati gli indicatori a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.
Art 1 comma 23-24 studi settore: casi particolari
- È abrogata l'esenzione dall'applicabilità studi di settore per i soggetti che abbiano anno fiscale con un periodo diverso dai 12 mesi.
- Si rende praticamente automatico l'accertamento n base agli studi di settore.
Decorrenza dal 01.01.2007
Art 1 commi 25 - 26 -27 studi settore: sanzioni
La sanzione per chi omette o presenta infedele dichiarazione annuale per gli studi di settore, essendo imprenditore, va da 1.000.000lire a 4.000.000lire aumentati del 10%. Questo 10% non si applica se dagli studi di settore si evince ce il reddito accertato non è superiore al 10% del reddito dichiarato. Vale sia ai fini dei redditi, che IVA, che IRAP.
Si integra la Legge 146 del 08 maggio 1998 (che all'articolo 10 espone le modalità di utilizzo degli studi di settore in caso di accertamento), inserendo l'articolo 10bis:
gli studi di settore sono soggetti a revisione ogni 3 anni;
la revisione degli studi di settore è programmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio d'ogni anno
Art 1 comma 16: modifiche all'art. 10 comma 4 legge 146/1998 - esoneri agli studi di settore
NON sono soggetti agli studi di settore:
imprese e professionisti con ricavi o proventi superiori a 7,5 milioni di euro, salvo non esista limite inferiore per il singolo studio di settore;
imprese e professionisti che abbiano iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, eccetto chi prosegua attività altrui o riattivi l'impresa entro 6 mesi dalla cessazione
imprese e professionisti in non normale svolgimento dell'attività.
Art 1 comma 17-18: modifiche all'art. 10, per inserimento comma 4bis legge 146/1998
Le rettifiche ai redditi dichiarati dal contribuente, effettuate dall'ufficio ai sensi dell'art. 39 comma d) dpr 600/73 (redditi) e dell'art. 54, comma 2 ultimo periodo (IVA) che definiscono "presunzioni semplici" l'esistenza di ricavi non dichiarati o l'inesistenza di passività dichiarate, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEI CONFRONTI di chi dichiara ricavi uguali o superiori al livello della congruità quando l'ammontare delle attività non dichiarate (con un massimo di 50.000euro) sia inferiore o pari al 40% dei ricavi dichiarati. Questo non vale, in caso di omesse dichiarazioni redditi (D.Lgs. 471/97 art. 1 co. 2 bis e art. 5 co. 4bis + D.Lgs. 446/97 art. 32 co. 2bis)
Le misure sopra indicate hanno effetto a decorrere dal 01.01.2007
Art 1 comma 19: studi settore: soggetti esclusi
per i contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore sono individuati specifici "indicatori di normalità economica";
per i soggetti in caso di liquidazione o cessazione dell'attività, può essere chiesta la compilazione degli studi settore comunque da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
Art 20-21-22: studi settore per le società di capitale al primo esercizio
Verranno definiti per questi contribuenti degli "appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa". vanno approvati gli indicatori a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.
Art 1 comma 23-24 studi settore: casi particolari
- È abrogata l'esenzione dall'applicabilità studi di settore per i soggetti che abbiano anno fiscale con un periodo diverso dai 12 mesi.
- Si rende praticamente automatico l'accertamento n base agli studi di settore.
Decorrenza dal 01.01.2007
Art 1 commi 25 - 26 -27 studi settore: sanzioni
La sanzione per chi omette o presenta infedele dichiarazione annuale per gli studi di settore, essendo imprenditore, va da 1.000.000lire a 4.000.000lire aumentati del 10%. Questo 10% non si applica se dagli studi di settore si evince ce il reddito accertato non è superiore al 10% del reddito dichiarato. Vale sia ai fini dei redditi, che IVA, che IRAP.
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finanziaria: assegni famigliari
Art 1 comma 11: assegni famigliari
L'assegno per il nucleo famigliare viene determinato dal 2007 secondo le fasce di reddito come allegate alla legge finanziaria per l'anno 2007 stesso.
Si veda la tabella in Gazzetta ufficiale, pubblicata da pagina 254.
L'assegno per il nucleo famigliare viene determinato dal 2007 secondo le fasce di reddito come allegate alla legge finanziaria per l'anno 2007 stesso.
Si veda la tabella in Gazzetta ufficiale, pubblicata da pagina 254.
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finanziaria detrazioni IRPEF
comma 6 art 1 finanziaria:
in riferimento al DPR 917/86-testo unico delle imposte sui redditi, TUIR
a) abrogate le DEDUZIONI per i carichi di famiglia (artt. 11 e 12 del TUIR), reinserito il solo sistema di detrazione fiscale degli oneri.
b)
- L'IRPEF per il 2007 è stabilito come segue (riscrive l'art. 11 del TUIR):
reddito fino a 15.000euro al 23%
la quota eccedente, fino a 28.000euro al 27%
la quota eccedente, fino a 55.000euro al 38%
la quota eccedente, fino a 75.000euro al 41%
la quota eccedente, senza limite al 43%
si tengono conto degli oneri detraili di cui ai rinnovati articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR
invariato l'art. 165 TUIR per i crediti d'imposta sui redditi all'estero.
c)
le detrazioni per i carichi di famiglia sono aggiornati (erano nell'art 12 come oneri deducibili dal reddito, ora diventano oneri detraibili, indicati nello stesso -riscritto- art.12). Le nuove detrazioni per i carichi di famiglia riconoscono la detrazione per il coniuge pari a 800euro annui, a scendere in funzione del reddito. Tale importo vale anche per ogni figlio, con alcune variazioni in funzione dell'età del minore, del numero di figli e del reddito famigliare. Sono infine riconosciuti crediti d'imposta nell'ordine di 750euro annui, per gli altri famigliari a carico di cui all'art. 433 del codice civile (=genitori e loro ascendenti, generi e nuore, suoceri).
Si intende famigliare a carico il coniuge con reddito complessivo lordo nell'anno non superiore a euro 2.840,51.
d)
la lettera d) dell'art. 6 della finanziaria riscrive l'art. 13 del TUIR che contiene le "altre detrazioni":
detrazione di lavoro dipendente a assimilati (cooperative, borse studio, revisore di società, collaboratori di giornali, collaboratori coordinati e continuativi, sacerdoti) : da 1.840 euro annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di pensione: da 1.725 annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di redditi assimilati al lavoro dipendente (non indicati sopra: dipendenti del servizio sanitario nazionale-intramurari, gettoni presenza per pubbliche funzioni, membri del Parlamento): da 1.104 euro a scendere in funzione del reddito.
e) riscrive l'art. 24 comma 3 del TUIR:
in merito ai residenti all'estero, l'imposta da loro dovuta viene diminuita -come per i residenti- dalle detrazioni che spettano per il nuovo art. 13 e l'invariato art. 15 (oneri detrabili come interessi su mutui ed erogazioni liberali; non spettano invece gli oneri per spese sanitarie, veterinarie, funebri, ecc.); sempre al residente all'estero non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
in riferimento al DPR 917/86-testo unico delle imposte sui redditi, TUIR
a) abrogate le DEDUZIONI per i carichi di famiglia (artt. 11 e 12 del TUIR), reinserito il solo sistema di detrazione fiscale degli oneri.
b)
- L'IRPEF per il 2007 è stabilito come segue (riscrive l'art. 11 del TUIR):
reddito fino a 15.000euro al 23%
la quota eccedente, fino a 28.000euro al 27%
la quota eccedente, fino a 55.000euro al 38%
la quota eccedente, fino a 75.000euro al 41%
la quota eccedente, senza limite al 43%
si tengono conto degli oneri detraili di cui ai rinnovati articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR
invariato l'art. 165 TUIR per i crediti d'imposta sui redditi all'estero.
c)
le detrazioni per i carichi di famiglia sono aggiornati (erano nell'art 12 come oneri deducibili dal reddito, ora diventano oneri detraibili, indicati nello stesso -riscritto- art.12). Le nuove detrazioni per i carichi di famiglia riconoscono la detrazione per il coniuge pari a 800euro annui, a scendere in funzione del reddito. Tale importo vale anche per ogni figlio, con alcune variazioni in funzione dell'età del minore, del numero di figli e del reddito famigliare. Sono infine riconosciuti crediti d'imposta nell'ordine di 750euro annui, per gli altri famigliari a carico di cui all'art. 433 del codice civile (=genitori e loro ascendenti, generi e nuore, suoceri).
Si intende famigliare a carico il coniuge con reddito complessivo lordo nell'anno non superiore a euro 2.840,51.
d)
la lettera d) dell'art. 6 della finanziaria riscrive l'art. 13 del TUIR che contiene le "altre detrazioni":
detrazione di lavoro dipendente a assimilati (cooperative, borse studio, revisore di società, collaboratori di giornali, collaboratori coordinati e continuativi, sacerdoti) : da 1.840 euro annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di pensione: da 1.725 annui, a scendere in funzione del reddito;
detrazioni di redditi assimilati al lavoro dipendente (non indicati sopra: dipendenti del servizio sanitario nazionale-intramurari, gettoni presenza per pubbliche funzioni, membri del Parlamento): da 1.104 euro a scendere in funzione del reddito.
e) riscrive l'art. 24 comma 3 del TUIR:
in merito ai residenti all'estero, l'imposta da loro dovuta viene diminuita -come per i residenti- dalle detrazioni che spettano per il nuovo art. 13 e l'invariato art. 15 (oneri detrabili come interessi su mutui ed erogazioni liberali; non spettano invece gli oneri per spese sanitarie, veterinarie, funebri, ecc.); sempre al residente all'estero non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
lunedì 8 gennaio 2007
intrastat - nuovi scaglioni
È in Gazzetta Ufficiale 30.12.2006, n. 302, il Decreto Min. Economia e Finanze 20.12.2006 che aggiorna i limiti previsti per la presentazione degli elenchi INTRASTATe l'elenco dei Paesi membri della Comunità europea con l'aggiunta di Bulgaria (BG) e la Romania (RO).
A decorrere dal 2007, le nuove soglie per gli obblighi INTRASTAT sono così modificate:
per le cessioni:
passa a euro 250.000,00 la soglia annuale oltre la quale scatta l'obbligo di presentazione mensile dell'elenco delle cessioni;
per i contribuenti con periodicità trimestrale (invariata la soglia dei 40.000euro), in caso di superamento del limite di euro 250.000,00, l'obbligo di presentazione mensile scatta a partire dal mese successivo al trimestre in cui è avvenuto il superamento;
per quelli annuali, in caso di superamento del limite di euro 250.000,00 o di euro 40.000,00, scatta l'obbligo di presentazione mensile o trimestrale a decorrere dal periodo successivo al trimestre in cui la soglia è stata superata;
per i contribuenti con periodicità trimestrale (invariata la soglia dei 40.000euro), in caso di superamento del limite di euro 250.000,00, l'obbligo di presentazione mensile scatta a partire dal mese successivo al trimestre in cui è avvenuto il superamento;
per quelli annuali, in caso di superamento del limite di euro 250.000,00 o di euro 40.000,00, scatta l'obbligo di presentazione mensile o trimestrale a decorrere dal periodo successivo al trimestre in cui la soglia è stata superata;
per gli acquisti:
passa a euro 180.000,00, il limite previsto per l'obbligo di presentazione mensile dell'elenco degli acquisti; per i contribuenti con periodicità trimestrale, se nel corso dell'anno viene superato il limite di euro 180.000,00, a partire dal mese successivo al trimestre in cui è avvenuto il superamento scatta l'obbligo di presentazione mensile;
Viene inoltre previsto che in caso di presentazione mediante modalità elettronica, i termini sono prorogati di 5 giorni.
Viene inoltre previsto che in caso di presentazione mediante modalità elettronica, i termini sono prorogati di 5 giorni.
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