sabato 15 marzo 2008

IVA sulle imbarcazioni

Interessante Risoluzione Agenzia Entrate in materia di IVA sulle imbarcazioni da diporto. Da leggere con attenzione in caso di applicazione; in sostanza l'acquisto di imbarcazione da diporto può essere fatturata in non imponibilità IVA se il mezzo é destinato al noleggio.
Questa la Risoluzione n. 95 del 14.03.2008.

giovedì 13 marzo 2008

cessione a San Marino - come fatturare?

ricordo che la fatturazione per cessioni di beni alla Repubblica di San Marino é dettagliatamente descritta nel Decreto Ministero delle Finanze del 24.12.1993.
Questo il testo.

mercoledì 12 marzo 2008

Istituita la commissione Imprese Immobiliari

Come da Finanziaria 2008 é stata creata la Commissione di studio sulla Fiscalità Diretta e Indiretta delle Imprese immobiliari.


Questo il decreto ministeriale.

mezzi pubblici? abbonamento detraibile da Unico Persone fisiche

Finanziaria 2008 ha previsto che gli abbonamenti per i trasporti pubblici siano detraibili dall'IRPeF. La soglia massima é di 250 di spesa all'anno, che permette un risparmio del 19%. Quindi per ben che vada il risparmio fiscale é di euro 47,50.
Ma aggiungamo anche questo alla dichiarazione, goccia su goccia non dimentichiamo di dicharare tutto ciò che ci permette di avere risparmio di imposta!

Questa la circolare n. 19 del 07 marzo 2008 in merito.

lunedì 10 marzo 2008

imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"

Imposta di bollo sugli assegni emessi senza la dicitura NON TRASFERIBILE.
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.

L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.

Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.

domenica 9 marzo 2008

falsari...che fare?

Segnalo questa interessante intervista, a firma Ilsole24Ore, inerente la contraffazione di banconote Euro.

Questo il video. Dura quasi una mezz'oretta, ma può valer la pena prenderne visione, soprattutto se siamo commercianti e maneggiamo denaro contante.

venerdì 7 marzo 2008

tassa vidimazione libri sociali 2008

Ricordo che il 16 marzo 2008 scade la tassa di vidimazione libri sociali per le società di capitali (srl, spa).
Per capitali sociali "normali" (sotto i 516.456,90 euro) la tassa é di euro 309,87; (oltre la soglia di capitale sociale indicata, la tassa è di euro 516,46).
Va' versato con mod. F24, indicando nella sezione ERARIO il codice tributo 7085 e l'anno 2008.

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

giovedì 6 marzo 2008

proposta nuova tariffa per i commercialisti

Questo il link alla proposta di nuova tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inviata al Ministero di Grazia e Giustizia nel febbraio 2008. Per il momento rimane in vigore il Dpr 100/1997 che contiene tariffe siglate nel 1992 a parzialmente liberalizzate dal Ministro Bersani.

martedì 4 marzo 2008

contributi ENASARCO 2008

La fondazione Enasarco ha fissato le tariffe contributive per gli agenti e rappresentanti di commercio anno 2008. Validi dal 01 gennaio 2008, sono come riportiamo qui di seguito (verificare successive eventuali modifiche).

(Fonte Enasarco del 04.03.2008):

Massimali:
- monomandatari euro 26.603,00
- plurimandatari: euro 15.202,00
Minimali:
- monomandatari euro 759,00
- plurimandatari euro 381,00

questo il link per le istruzioni su come effettuare il calcolo.
questo il link per effettuare i calcoli, anche ai fini del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto)

IVA dovuta solo all'incasso

E' vero che siamo in campagna elettorale, ma la proposta del PDL é davvero interessante e appare come un sogno per migliaia di imprenditori: far diventare l'IVA esigibile dallo Stato solo quando il cliente ha pagato la fattura.

Tutti sappiamo che oggi - all'opposto - il debito IVA sorge nel momento in cui la fattura viene emessa, anche se incassata dopo mesi (o nei casi peggiori... mai!).

Interessante prima pagina de IlSole24Ore di oggi - 04.03.2008 - a firma nientemeno che Raffaele Rizzardi. Dopo aver analizzato brevemente la possibilità della gestione in conformità al dettato Comunitario e amministrativo, alcuni regimi già vigenti, l'autore indica come auspicabile l'intervento del futuro legsitlatore. Speriamo che qualcuno si muova sui fatti e non solo sulle parole, nell'interesse di tutti (imprenditori e non).

mercoledì 27 febbraio 2008

diritti CCIAA 2008

Sono stati rivisti i diritti 2008 della Camera di Commercio.
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.

codici attività ATECOFIN

Segnalo che dal gennaio 2008 sono variati i codici attività ATECOFIN.
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.

rivendita auto usate: acquisto CEE

Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.

martedì 26 febbraio 2008

ispezioni CCIAA

Consiglio a tutti gli imprenditori del settore abbigliamento e arredamento di verificare la propria merce in magazzino e in negozio.
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!

Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).

IVA auto 40%, 90% o 100% ?!

Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.

In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.

il decreto milleproroghe 2007

testo del d.l. 248/2007. Fatta la finanziaria 2007 con mille novità (e oltre 300pagine di contenuti), ecco il decreto "mille-proroghe" che fa slittare parecchio di quel testo a data prefisssata, da destinarsi o a chissà quando, visto che trattandosi di decreto legge deve essere convertito o prorogato a giorni, pena decadenza.

recesso del socio: costo deducibile

Segnalo la Risoluzione Agenzia Entrate n 64/E del 25.02.2008 (questo il testo) perché stabilisce una volta per tutte che le somme corrisposte al socio che recede é deducibile dalla società di persone (snc o sas). Il caso tratta della deducibilità delle somme corrisposte direttamente dalla società al socio che recede, diminuendo il proprio capitale sociale, ed eventualmente diminuendo anche il patrimonio netto. Questa deducibilità avviene per competenza e non per cassa; vale a dire non importa se il socio viene liquidato monetariamente per esempio nei tre anni successivi all'atto di recesso.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.

fare pace col fisco... voglio lo sconto!?

Tutti più o meno abbiamo seguito con curiosità le vicende tributarie di Valentino Rossi. Non mi interessa commentare né lui né le sue scelte. Mi interessa pensare a quanti imprenditori mi hanno detto negli ultimi giorni: "perché io devo pagare tutto per intero e invece arriva Valentino che deve pagare 100milioni di euro e riesce a ottenere sconti dal Fisco che a me non vengono concessi?!".
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))

lunedì 18 febbraio 2008

accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore

Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!

autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5

In attuazione dell'art.1 comma 919 Legge 299/2006 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 273 del dicembre 2007, reso pubblico soltanto il 12 febbraio 2008.
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.

In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.

restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.

lunedì 4 febbraio 2008

artigiani e commercianti: INPS al 20%

Segnalo che dal 01 gennaio 2008 i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, eccedenti il minimale sono aumentati al 20% sul reddito imponibile.
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.

venerdì 4 gennaio 2008

Tassazione separata per i redditi persona fisica

Comma 40 LF 2008 - dal 2008 i contribuenti persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc e/o sas possono optare per una tassazione in "trasparenza" al 27,50% sugli utili non distribuiti. La parte di utile prelevata va assoggettata a reddito ordinario.
Comma 41 LF 2008 - l'opzione detta non è esercitabile se l'impresa è in contabilità semplificata.
Comma 42 LF2008 - l'opzione di cui sopra è sottoposta a decreto Min Finanze di cui attendiamo il testo

Immobili e imprenditore individuale

Comma 37 LF2008 - la legge Finanziaria prevede un'agevolazione per le ditte individuali proprietarie di unità immobiliari. Entro il 30.04.2008 infatti è possibile estromettere l'immobile (passandolo all'imprenditore nella sua sfera "privata"), con effetto dal 01.01.2008 al costo di imposizione agevolata al 10% (valida Irpef, Irap e regionale) fra il valore normale e il valore fiscale riconosciuto. Se l'immobile è assoggettabile a IVA, l'imposta sostitutiva passa al 30%. Le imposte derivanti possono esser versate in tre rate (giugno 2008, dicembre 2008 e marzo 2009), sulle rate vanno liquidati interessi al 3%annuo.

Imprese immobiliari

Comma 36 LF2008 - entro il 30.06.2008 il Ministero delle Finanze creerà una commissione di studio della fiscalità diretta e indiretta sulle imprese immobiliari con il compito di monitorare e adottare modifiche normative nel settore.

Ammortamenti - primo anno

Comma 33 LF 2008- in attesa di revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento, per l'anno 2008, per i beni acquistati nell'anno ed entrati in funzione nello stesso, non si applica la riduzione del 50%. La differenza non imputata in conto economico, si indicherà in dichiarazione redditi.

Spese di rappresentanza

Comma 33 LF2008 - fino al 2007 le spese di rappresentanza sono deducibili in ragione di 1/3 del loro ammontare (art 108 comma2 TUIR), in 5 anni. Dal 2008 diventano interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute se rispondenti "ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto Min.Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa".
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.

Partecipazioni "in trasparenza" snc e sas - perdite

Comma 33 LF2008 - le perdite attribuite in trasparenza da snc o sas sono compensabili solo con utili della stessa specie, eventualmente fino al 5' anno successivo a quello della perdita da coprire. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - viene integralmente riscritto l'art. 96 del TUIR (dpr 917/86). Gli interessi passivi diversi da quelli inclusi nel costo dei beni (art 110 c.1. lett b), di fatto sono gli interessi capitalizzati al cespite) sono deducibili fino a occorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). Per ROL si intende (il testo della legge prosegue a ricordarlo) la differenza fra valori e costi della produzione (righe A e B del conto economico "CEE"), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lettera a) e b), dei canoni leasing.
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.

IRES (srl e spa) al 27,5%

Comma 33 LF2008 - l'aliquota IRES (sul reddito delle società di capitali) scende dal 33% al 27,5%. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - gli interessi passivi contabilizzati dall'imprenditore sono deducibili nel limite del rapporto fra il totale dei ricavi imponibili e il totale dei ricavi complessivi (anche esenti). La norma vale dal 2007.

Determinazione reddito complessivo delle Persone Fisiche

Determinazione del reddito complessivo delle Persone Fisiche
Comma 29 e 33 LF 2008 - riscrive integralmente l'art 8 del TUIR (dpr 917/86), soprattutto facendo riferimento alle perdite conseguite dalle società di persone. (es: esclusione delle perdite conseguite in attività professionali)

Ristrutturazioni "ecologiche"

Commi da 20 a 25 LF2008 - prorogata al 31.12.2010 la detraibilità delle spese di "ristrutturazioni ecologica" istituita con la Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006 art 1 commi 344,345,346,347,353,358 e 359)

Ristrutturazioni IVA al 10%

Comma 18 LF2008 - prorogata per il 2008, 2009 e 20010 l'applicazione IVA al 10% per le operazioni di recupero edilizio (ristrutturazioni)

Ristrutturazioni 36%

Comma 17 LF 2008 - prorogate per il 2008, 2009, 2010 le agevolazioni 36% per le ristrutturazioni, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Permangono altre agevolazioni o limitazioni come da L. 289/2002 art 2 c. 5 e L. 488/2001 art. 9 c.2.
Comma 19 LF2008 - l'agevolazione è valida se in fattura è evidenziato il costo della manodopera

Detrazione figli a carico

Comma 15 LF2008 - ai genitori con almeno 4 figli a carico è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200euro. Questa detrazione è ripartita al 50% fra i due coniugi. In caso di separazione/divorzio la quota è detraibile come da sentenza di separazione/divorzio. Se un coniuge è a carico dell'altro al primo spetta il 100% di detrazione.
Questa norma vale già dal 2007 (comma 16)

Redditi da immobili - esenzione

Comma 13 LF2008- se al reddito del contribuente partecipano soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) d'importo inferiore a 500euro, l'imposta non è dovuta. Questa norma vale già per il 2007: comma 14.

Abitazione principale in affitto - "giovani"

Comma 9 LF2008 - Premesso che la Repubblica italiana intende per "giovani" i soggetti fra i 20 e i 30 anni (chissà perché i 18 e 19enni sono esclusi), è concesso a detti giovani che stipulano contratto di locazione per l'abitazione principale spettano detrazioni come indicate nel TUIR (dpr 917/86) all'art. 16 comma 1bis [praticamente 991,60euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro], per i primi 3 anni, purché la locazione non avvenga con locatori i genitori del beneficiario..

Abitazione principale in affitto - detrazione

Comma 9 LF2008 - dal 2008 l'inquilino che paga l'affitto per la propria abitazione principale può detrarre una quota di:
- euro 300 se i redditi sono inferiori a euro 15.493,71 (in Lire 30milioni) (il fisco converte ancora da lire le basi imponibili, ma arrotonda per difetto le detrazioni; questo ne è un esempio)
- euro 150 se i redditi sono inferiori a 30.987,41 ma maggiori di quanto sopra.
Ovviamente il fisco italiano non ha ancora idea di quali siano i costi delle locazioni; le cifre sopra indicate sono su base annuale.
Comma 10 LF2008- queste soglie di detrazione sono valide già dal 2007; essendo peggiorative rispetto alla situazione precedente, ecco un bell'esempio di norma tributaria retroattiva.

ICI - caso di separazione legale

Comma 6 LF2008- In caso di separazione legale il coniuge al quale non rimane l'uso dell'abitazione principale, può continuare a pagare l'ICI come se fosse abitazione principale, a meno che non abbia disponibilità di altro immobile nello stesso Comune.

ICI - agevolata dal 2009 per impianti "ecologici"

Comma 6 LF2008 - per gli immobili dove i proprietari abbiano installato "impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico" i Comuni possono deliberare un'aliquota agevolata ICI. Questa agevolazione vale per 3 anni su impianti termici solari, 5 anni per gli altri impianti.

ICI - ulteriore detrazione abitazione principale

Comma 5 LF 2008 - per il calcolo ICI abitazione principale si detrae un ulteriore 1,33 per mille dalla base imponibile. Questa detrazione ha un tetto massimo di 200euro, da ripartire pro-quota fra i contribuenti dell’unità immobiliare e su base annuale (quindi da ripartire pro-tempo per i giorni di abitazione principale). La detrazione non vale per immobili registrati al catasto come A1, A8 e A9 (es: appartamenti di lusso, ville, ecc)

Finanziaria per il 2008

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007 la Legge Finanziaria per l'anno 2008 (legge n.244/2007).

Questo il link al testo della Gazzetta Ufficiale: clicca qui.

Faccio notare che il testo si compone di oltre 300 pagine, dove in 3 articoli é stata ridisegnata la griglia della fiscalità nazionale per il 2008, in vigore già dal 01 gennaio.
Nelle prossime settimane provvederemo ad emettere -su questo blog- singoli post che espongono i dettagli che interessano gli imprenditori, nella generalità dei casi che seguiamo. Ometteremo di analizzare le normative locali e quelle specifiche a settori non rilevanti per la collettività. Per i casi specifici d'interesse sarete contattati direttamente dal personale di Studio.

mercoledì 12 dicembre 2007

sentenza unica: 13milioni di euro.

Segnalo per curiosità questo comunicato Agenzia Entrate con cui viene dato ragione al fisco di un accertamento che dopo 27 anni si chiude confermano un'"evasione" di 3 miliardi di Lire. Questa ha causato a suo tempo circa 2miliardi e mezzo di Lire di credito erariale fra imposte e sanzioni. Ora il tutto é lievitato a 13milioni (di euro); per giunta il tutto in capo agli eredi del contribuente.
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link

non pagare imposte? nella ZFU

La finanziaria 2008 prevede la creazione di ZoneFrancheUrbane (per il momento non si sà dove siano), per cui in Italia ci saranno "paradisi fiscali autorizzati" dal Ministero stesso. Lì le micro imprese (vedremo come saranno definite) avranno esenzione totale da imposte dirette per 5anni (e nei successivi 10 se va bene pagheranno il 20%), niente contributi per i dipendenti(!), esenzione IRAP e ICI e chi più ne ha più ne metta.
Un bel lavoro per incentivare le "zone depresse"; mi chiedo solo che fine stà facendo l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacità contributiva". Ovviamente sono critico non verso il "privilegio" di cui si potrà godere nelle ZFU (fortunati loro), ma del fatto che chi ha comprato con sacrifici il proprio stabilimento, con altri sacrifici ha lesinato per assumere dipendente su dipendente, e altrettanto si é fornito di organizzazione lavorando senza tregua, non può godere di alcun privilegio perché non ha pensato di fare tutto questo in una ZFU, ma semplicemente in una parte della sua Italia che - a differenza da lui- "non é depressa".

lunedì 12 novembre 2007

locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato

Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.

Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".

link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione

acquisto intracomunitario: contabilizzazione IVA.

Tutte le imprese hanno ormai a che fare almeno una volta nell'anno fiscale con movimenti intraCEE in materia IVA, siano essi acquisti o vendite.
Nel caso di vendita dall'Italia non si pongono grossi problemi, trattandosi in fondo di una cessione non imponibile.

Per gli acquisti intracomunitari, invece, bisogna sempre ricordarsi di provvedere alla cosidetta "autofatturazione" dell'acquisto con cui si annota la fattura fornitore nel registro IVA acquisti e la stessa fattura ("integrata") nel registro IVA vendite.

L'Agenzia Entrate ha emesso questo aggiornamento in materia.
link Agenzia Entrate 1' puntata
link Agenzia Entrate 2' puntata

venerdì 12 ottobre 2007

idee d'impresa: enoteca.

L'attività di enoteca, vineria o "wine bar" che dir si voglia, é può essere un interessante business, se creato in una zona intelligente e condotta con sapienza.

Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.

L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.

Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it

idee d'impresa: organizzare eventi

Più di un imprenditore (o neofita tale) mi ha sottoposto il quesito su come é disciplinata l'attività di organizzazione eventi, spettacoli, meeting, attività ricreative, fiere, ecc., al fine di intraprenderne l'impresa.

Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.

Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.

Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.

Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it

lunedì 1 ottobre 2007

responsabilità della trasmissione telematica

Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.

accertamento sintetico: circolare operativa.

L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007

studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione

Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.

La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.

Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.

sabato 29 settembre 2007

detrazione al 55% sugli immobili: risparmio energetico

Trovo parecchia disinformazione fra i soggetti che ristrutturano casa e mi chiedono che agevolazioni esistono a riguardo. Mi riferisco alle detrazioni del 36% e del 41% per le ristrutturazioni di casa e pertinenze. Constato però maggior disinformazione nell'ulteriore agevolazione sugli immobili, volte a scontare il 55% delle opere se destinate al risparmio energetico.

Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.

questo il link

Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.

lunedì 24 settembre 2007

trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!

Una recente sentenza della CTP (commissione tributaria provinciale) di Firenze, ha assegnato la vittoria del ricorso all'Agenzia Entrate.
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.

La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.

Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link

dipendente e incidente nell'orario di lavoro. L'INAIL non risponde, se il lavoratore si é attardato.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro dipendente.

In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.

Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex

giovedì 20 settembre 2007

fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente

In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.

link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)

mercoledì 19 settembre 2007

palestre e piscine: onere detraibile per i figli a carico.

ricordo che per l'anno 2007 le spese di palestre, piscine e altre attività sportive dilettantistiche dei figli a carico del contribuente, sono onere detraibile nel limite del 19% per un massimo di 210 euro / anno.

perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:

"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".

Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.

martedì 18 settembre 2007

auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.

Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.

Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.

Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.



deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.

2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.

Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.


Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.

Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).

3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.

detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).

RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)

Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.

lunedì 17 settembre 2007

rimborsi IVA auto prorogati al 20 ottobre 2007

E' stato proprogato il termine di presentazione delle dichirazioni telematiche "rimborsi IVA auto", dal 20 settembre al 20 ottobre 2007.

Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate

marchi e brevetti: database mondiale completo

Ecco il link all'utilisimo database dei brevetti mondiali: cliccare qui.

CCIAA: nuove tariffe per il Registro Imprese

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.08.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2007, sono state modificate le tariffe dei diritti delle Camere di Commercio (visure, certificati, bollinature, iscrizioni, cancellazioni, altri atti e documenti del Registro Imprese).

Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.

clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").

venerdì 14 settembre 2007

iniziative d'impresa: energia dall'acqua di mare?!

Scoperta accidentale e occasionale come lo scopritore ha ammesso, quella di scomporre le molecole d'acqua di mare, liberando energia bruciando l'idrogeno contenuto in esse.

Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.

Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.

Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.

Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.


questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.

giovedì 13 settembre 2007

sostituzione frigoriferi e congelatori. procedura per l'agevolazione.

Nella Finanziaria per il 2007 l'agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori é stata forse presa sottogamba, sebbene ne avessimo già parlato in un precedente post. Evidentemente l'entità della detrazione é di modesta rilevanza, ma...se stiamo sostituendo il vecchio frigorifero, perché non utilizzare l'agevolazione tributaria?

Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link

libri usati e prodotti filatelici

Qualche operatore del settore "usati" si pone questa domanda: vendo libri di seconda mano ...devo emettere fattura? ricevuta? scontrino?

Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)

La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).

In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).

Questo perché é applicato il regime del margine.

Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.

lunedì 10 settembre 2007

trasmissione corrispettivi entro il 25 settembre 2007

I contribuenti "minimi in franchigia" devono trasmettere in via telematica entro il giorno 25 settembre 2007 i corrispettivi dei primi 8 mesi dell'anno.

L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.

Questo il link all'Agenzia Entrate.

la TV della camera di commercio di Milano

Segnalo l'esistenza di "impresalive.tv", la TV internet della CCIAA di Milano.

Questo il link per vederla gratuitamente.

nuova camera di commercio: Monza e Brianza

Silenziosamente é nata la Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.

Clicca qui per il sito della Camera di Commercio di Monza e Brianza.

fiscalità del Trust

Segnalo la circolare ministeriale n. 48 dell'agosto 2007 inerente l'imposizione tributaria del trust. Non la commento, trattandosi di materia relativamente poco applicata, sebbene spesso alcuni imprenditori mi chiedono di spiegar loro di che si tratta. La ritengo però molto interessante, perché in 25 pagine riporta di fatto e di diritto l'intera disciplina italiana del trust (ancora molto poco o per niente utilizzata, rispetto ai Paesi di diritto anglosassone).

clicca qui per la circolare ministeriale.

venerdì 7 settembre 2007

Partita IVA sui siti aziendali

Ricordo a tutti gli imprenditori che sui siti aziendali (imprese e professionisti) é obbligatorio inserire il numero di Partita IVA del titolare del sito e, se é esercitato commercio elettronico, anche i dati identificativi dell'internet service provider.

L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.

licenziamento per uso improprio del cellulare aziendale

Ritengo interessante per i miei lettori questo articolo tratto dal sito de "ilSole24Ore" di oggi, rigurdante la giusta causa per il licenziamento di lavoratori dipendenti che utilizzano impropriamente il cellulare aziendale (nelle ore di lavoro, e non).

questo il link.

giovedì 6 settembre 2007

Condivisione documenti su Google. Siamo tranquilli?

A scopo ludico qualcuno di noi ha cominciato da mesi a "giocare" con le funzionalità Google-web inerenti la condivisione file e cartelle.

Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.

Vi invito a leggere il post di punto-informatico.it, cliccando qui.

martedì 4 settembre 2007

interessi di mora per i tardivi pagamenti

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicabile ai pagamenti tardivi (Gazz. Uff. Rep. It. 175 del 30.07.2007).

Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).

Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.

spese di rappresentanza, pubblicità o costi "normali"?

Spesso mi trovo a confrontarmi con imprenditori di ogni estrazione per la deducilità delle spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, e chi più ne ha più ne metta.

Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.

SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).

SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).

SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.

Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..

intermediari ablitati: ravvedimenti possibili.

Ricordo che la Finanziaria 2007 ha modificato (fra il resto) l'art 39 comma 1bis del D.Lgs 241/97 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).

Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).

sabato 1 settembre 2007

sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutti quanti siamo stati alle prese qualche anno fa, e tuttora lo siamo, con la conosciuta, talvolta contestata e talaltra temuta "legge 626", inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.



Forse qualcuno si é persa la legge 123/2007 perché pubblicata il 10 agosto 2007, io per primo non lo nascondo e non me ne vergogno. (spero che anche i miei visitatori e lettori abbiano goduto di serene ferie, se non altro nella settimana di ferragosto!)




La portata di questa legge non é però da poco: viene data delega al Governo di emanare (o partorire) entro 9 mesi dalla pubblicazione un Testo Unico che riscriva l'intero istituto giuridico della sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le relative sanzioni. anzitutto mi chiedo: verrà quindi abrogata la 626? Staremo a vedere..., per il momento il d.lgs 626/1994 è stato modificato in parte dall'articolo 3 della sopra citata legge.



Per il momento, la cosa importante da sottolineare e porre in evidenza al lettore é la parte che riguarda la sicurezza nei cantieri.
Dal primo settembre (oggi) debutta infatti l'obbligo di esibizione del tesserino da parte dei lavoratori addetti nei cantieri edili, nei casi di appalto e subappalto. Le sanzioni sono di 500euro per ogni dipendente non "tesserato". Per datori di lavoro con meno di 10 lavoratori può essere creato un unico registro, vidimato presso la direzione provinciale del lavoro. (art. 6 della citata legge 123/2007).

giovedì 17 maggio 2007

attenzione ai virus via email

Tengo a diffondere l'avviso che il provider McLink - che utilizzo per la mia posta elettronica - da oggi segnala ad ogni accesso al sito.

"ATTENZIONE!!!

In queste ultime ore si sta registrando un massivo inoltro di messaggi di posta elettronica con il quale il mittente, il sedicente "Capitano della Polizia Prisco Mazzi - pr_mazzi@poliziadistato.it", segnala ai destinatari che il loro personal computer avrebbe visitato siti web che violano la normativa sul diritto d'autore, invitandoli inoltre ad effettuare il download del file compresso denominato "avviso_98361420.zip", allegato alle e-mail in questione, e ad eseguirlo mediante l'utilizzo della parola chiave "1605".
In realtà, tale messaggio nasconde un tentativo di diffusione di un virus informatico, altamente pericoloso per l'utenza internet che incautamente dovesse accogliere l'invito in questione.
Si precisa, al riguardo, che l'indirizzo di posta elettronica mittente, riportato nelle e-mail inviate, è frutto di contraffazione dell'header dei messaggi e che nessun Funzionario della Polizia di Stato risponde alle generalità "Prisco Mazzi".

mercoledì 18 aprile 2007

lavorare da casa: i costi deducibili per gli imprenditori.

Per gli imprenditori che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 64 comma 2 del TUIR.

Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).

Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;


questo il citato art. 64 co. 2 TUIR

lavorare da casa: i costi deducibili per i lavoratori autonomi.

Per i lavoratori autonomi che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 54 comma 3 del TUIR.

Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".

Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;

questo il citato art. 54 co. 3 TUIR

parola d'ordine: delocalizzarsi.

Con alcuni amici e clienti ho parlato già negli scorsi mesi, se non anni, di come la tecnologia ci stia aiutando a delocalizzare la nostra professione.

Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.

Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".

Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").

Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.

In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.

Bar interni al circolo: é soggetto a imposte ordinarie

La Cassazione nello scorso 30 marzo 2007 ha provveduto con Sentenza n. 7953 a sciogliere ogni dubbio. Molti gestori di bar "chiusi" (nel senso di non aperti al pubblico) situati in circoli privati, club culturali, ricreativi o associazioni ritenevano di non essere soggetti a tassazione ordinaria per la distribuzione di bevande ai propri iscritti.

Nell citata sentenza viene stabilito che, laddove l'ente incassa un corrispettivo a fronte di una mescita di bevande, questo é tassato come rientrante nell'attività commerciale ordinaria d'impresa e non rientra nella finalità istituzionale dell'associazione o club che sia.

coltivazioni di elettricità e gasolio.

Ritengo molto interessante e fantastico il progresso che la scienza stà sviluppando in materia di ricerca e creazione di energia non inquinante, anche se purtroppo ancora silenziosamente per le orecchie del mondo occidentale.

Intendo qui solo accennare alle vere e proprie coltivazioni di Jatropha, pianta dalla quale si riesce già a produrre un olio che funziona come normale carburante (gasolio), come normale olio per lampade, fertilizzant, sapone e anche gas per fornelli da cucina!

Sicuramente si tratta di una speranza per i Paesi finora emarginati dall'utilizzo di motori diesel ed di energia elettrica, per evidente mancanza delle fonti.

Le foglie di questa pianta sono velenose per l'uomo, ma la combustione dell'olio che ne deriva no. E pare che non sia nemmeno inquinante.

In alcuni Paesi d'Africa (Tanzania soprattutto) le coltivazioni stanno prendendo piede e c'é già chi sta creando imprese agricole di produzione gasolio e di elettricità.

Un sincero in bocca al lupo ai pionieri di queste imprese!

clicca qui per visitare il sito di JatrophaBioDiesel

CUD rifatti dall'INPS per 1milione e 600mila pensionati

Per effetto del ricalcolo degli acconti addizionali comunali e regionali per il 2007 sulla base 2006, l'INPs si é vista costretta a rielaborare e rispedire ai pensionati almeno 1.600.000 CUD.

Attenzione quindi và prestata a chi effettuerà le dichiarazioni dei redditi, perché il contrbuente si trova in possesso di due modelli CUD dei quali il secondo annulla e sostituisce il precedente.

Guida sulla ristrutturazione edilizia 36% e 41%

Segnalo la Guida dell'Agenzia Entrate ad oggetto la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (36 o 41%).

Questo il link.

Guida sulla compravendita della casa

L'Agenzia delle Entrate, fra le pubblicazioni che effettua durante l'anno, ha creato
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).


Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.

venerdì 13 aprile 2007

rimborso IVA sulle AUTO: rinvio al 20 settembre 2007

é stato (finalmente!) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l'atteso rinvio delle richieste di rimborso IVA indetraibile sulle auto.

Il tutto slitta al 20 settembre. Confido nel fatto che non sia solo un rinvio temporale, ma che nel frattempo la normativa cambi anche nella sostanza. Stiamo ad aspettare (come sempre).

Questo il link al decreto di rinvio.

giovedì 12 aprile 2007

associazioni sportive dilettantistiche -

E' stata pubblicata la prima guida 2007 dell'Agenzia ad oggetto le associazioni sportive dilettantistiche.

Clicca qui per vederla.

Inviaci una email per contattarci, senza impegno.

IRPEF: addizionali comunali

spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle addizionali comunali all'IRPEF.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le addizionali comunali IRPEF nella "storia".

ICI - aliquote e detrazioni; le delibere comunali

spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle aliquote ICI dei comuni italiani, o le delibere comunali, le detrazioni, inerenti l'imposta sugli immobili.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le aliquote ICI nella "storia".

venerdì 30 marzo 2007

pedaggi autostradali: IVA indetraibile

dpr 633/72 art. 19 bis 1, comma 1, lettera e).

Questo é l'"indirizzo" per trovare nel tessuto delle norme fiscali l'esplicita indetraibilità IVA dei canoni di pedaggio autostradali (telepass o no).

Questo tipo di detraibilità si intende oggettiva, quindi a prescindere dal tipo di contribuente.

auto strumentali: una risoluz. agenzia entrate

ritengo molto interessante la domanda contenuta in questa risoluzione n. 59 del 23 marzo 2007.

Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).

Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.

Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".

Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.

A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!

il rimborso IVA auto 2003-2006 verso la revisione?

Stò leggendo dai giornali di questi giorni di come la confusione generata dal fantasioso meccanismo fiscale di richiesta di rimborso IVA non detratta sulle auto stia portando al collasso l'intera procedura.

Il governo stà pensando a un disegno di legge (nemmeno a un decreto d'urgenza!), facendo pensare almeno due linee guida che potranno seguire:

- rinviare di un buon periodo tutta la procedura (sappiamo che i tempi di approvazione della legge sono di alcuni mesi);
- rendere la tassazione dell'IVA indetraibile restituita non analitica, ma ad hoc con imposta sostitutiva (c'é chi parla di un 5%?!).

Al 16 aprile 2007 (fra due settimane) c'é la scadenza del termine di presentazione della richeista di rimborso. Stiamo a vedere che succede: occhi aperti!

finanziamento agevolato agli artigiani

Fino ad esaurimento fondi, é disponibile un finanziamento agevolato nella misura del 100% degli investimenti effettuati da imprese artigiane in aree depresse (zona obiettivo 2).

L'importo degli investimenti ammessi al bando é dai 20mila ai 500mila euro.

Le spese ammesse sono per:
- ristrutturazioni fabbricati,
- macchinari,
- impianti,
- attrezzature.

Il periodo delle spese ammesse và dai 12 mesi antecedenti e i 12 successivi alla partecipazione al bando.

La durata del finanziamento agevolato può essere la massimo di 6 anni, rimborsabile in rate semestrali.

Il tasso applicato al finanziamento:
- 50% del finanziamento a tasso zero (rimborsato da fondo regionale)
- 50% del finanziamento messo a disposiozione da primari Istituti bancari con media di tasso 1%+euribor a 6 mesi

Inviateci una email per esporci il vostro caso, senza impegno, a: f.cesena@mclink.it

mercoledì 28 marzo 2007

archiviazione dei documenti contabili

Mi risulta ancora piuttosto disinformata la platea di contribuenti che cercano soluzioni alle questioni di spazio nei propri archivi.

Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.

Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.

Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.

bilanci in forma abbreviata. i limiti.

Ai sensi dell'art. 2435bis del codice civile, ricordo che il deposito dei bilanci può avvenire in forma abbreviata o ordinaria.

Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).

La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50

dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.

lunedì 19 marzo 2007

in Germania si diminuiscono le imposte

Con i fatti (e non con le parole) in Germania é in corso un interessante alleggerimento fiscale in capo alle imprese. Dal 2008 infatti pare che le aliquote d'imposta scenderanno dall'attuale (oltre) 38% a meno del 30%.

Motivo? Mantenere i livelli di concorrenza fiscale fra i Paesi UE e non rischiare la perdita di gettito derivante dai propri imprenditori che fuggono all'estero, attratti da imposizione agevolata rispetto a quella locale.

Di questo avevo già parlato in altri post in materia di fiscalità internazionale.

Questo é l'articolo da cui traggo la notizia.

rimborsi IVA auto: un miraggio?!

ritengo eloquente l'articolo di oggi su IlSole24Ore pag. 29 (questo il link): una strada tortuosa e complessa quella della richiesta di rimborso. E non solo: talvolta anche contro-producente se non solo poco conveniente.

Ma d'altra parte sono ottimista per quanto sento dire dalle commissioni tributarie (mediante le loro sentenze) che pare stiano dando la meglio ai ricorrenti che hanno chiesto per il passato il 100% del rimborso IVA e non solo del 40% come "concesso" dal governo nella via non battagliera del giudice tributario.

Mi riferisco alle sentenze della ctp (commissione tributaria provinciale)
-di Vicenza sez. 4 n. 407/04/06,
-di Parma sez. 8 n. 113/08/07,
-di Reggio Emilia sez. 2 n. 98/02/07 e 99/03/07

Per questo consiglio di "tirare avanti" e chiediamo al fisco ciò che ci spetta!

elenchi IVA - clienti/fornitori: slitta la scadenza un'altra volta.

Eccoci ai tempi di rimandi e rinvii delle scadenze.

Leggo su IlSole24Ore del 17marzo pag. 28 che la scadenza già dilazionata per gli allegati clienti-fornitori sarà unificata al 15 ottobre per tutti i contribuenti.

La prima scadenza era al 29 aprile 2007 per tutti i ocntribuenti, poi é stato scaglionato l'admepimento in funzione del regime IVA e del numero di anagrafiche da allegare (vedi precedenti scadenze cliccando qui).

Ora aspettiamo la pubblicazione della notizia anche in Gazzetta Ufficiale, altrimeti rimarrà voce di corridoio dell'Agenzia Entrate, così da creare solo confusione ai contribuenti.

venerdì 16 marzo 2007

bar: abolita la possibilità di "dare l'esame da privatista".

Chi vuole aprire un bar o un ristorante (somministrazione alimenti e bevande) é tenuto ad essere iscritto al REC (registro esercenti il commercio).

A sua volta, per l'iscrizione al REC, é necessario da quest'anno frequentare obbligatoriamente i corsi CAPAC (provincia di Milano), non essendo più possibile tentare la via da privatista, presentandosi all'esame, dopo aver studiato in via privata, appunto.

La Legge che prevede questa modifica é regionale, e per la Regione Lombardia é del 27 febbraio 2007, la numero 5.

Per la provincia di Milano, ecco il link alla camera di commercio per i corsi abilitanti al REC.

mercoledì 14 marzo 2007

certificazione dividendi 2006

ricordo che nel mese di marzo và consegnata la certificazione dei dividendi corrisposti ai propri quotisti/azionisti per attestatre le distribuzioni di dividendi effettuate nel 2006. Ovviamente mi riferisco alle società di capitali (srl ed spa).

Il modello si chiama "certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati" (CUPE).

Questo é il modello della certificazione, completa di istruzioni e relativo provvedimento dell'Agenzia Entrate.

lunedì 12 marzo 2007

Opero dall'estero in Italia. Sono tassato in Italia?

Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.

Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.

Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.

Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).

Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).

Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.

Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).

Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).

Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".

spese mediche rimborsate dall'assicurazione: indetraibili... o forse sì!?

l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.

Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.

Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.

allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..

venerdì 9 marzo 2007

archiviazione ottica delle fatture

Ancora in questa settimana un cliente mi chiedeva come archiviare su CD le immagini PDF delle fatture clienti e fornitori. Lui pensava fosse sufficiente masterizzarle sul suporto e conservarlo in archivio. Sbagliando.

La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.

allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.

tassa vidimazione libri sociali

le società di capitali (sintetizzo in: srl ed spa) devono provvedere al pagamento della TASSA di VIDIMAZIONE ANNUALE dei LIBRI SOCIALI.

Si provvede con mod. F24 e nella sezione erario si indica il codice tributo 7085, anno di riferimento 2007.

L'importo a debito da versare é (in alternativa) di euro:
309,87 per le società con capitale sociale inferiore a euro 516.456,90;
516,46 per le società con capitale sociale pari o superiore a euro 516.456,90.

linguaggio Xbrl

Ho letto qualche giorno fa su una rivista specializzata, che si sta creando con un nuovo linguaggio informatico la possibilità (e l'obbligo) per noi commercialisti di comunicare con maggior facilità con la Pubblica Amministrazione.

L'Xbrl (extensible business reporting language) é infatti un valido strumento che ci vedrà utenti dall'anno prossimo nell'invio dei bilanci societari alla Camera di Commercio. La CCIAA disporrà così dei dati di bilancio (per esempio) in un "formato elettronico elaborabile" e non un file PDF del tutto "morto".

Il database che si verrà a creare col tempo é di tutto interesse per tutti: verifiche e controlli a tutto campo con controlli incrociati su tutti i fronti.

Complimenti alla tecnologia e ai passi da gigante che sta facendo nel nostro settore da qualche anno a questa parte.

Mi auguro anche che tutto funzioni a dovere... e non che pe colpa di qualche miserabile "bit" arrivino cartelle pazze a zeri indefiniti ai contribuenti (clienti) che in alcuni casi ancora ignorano a che serva un PC, e stanno da giorni ancora litigando col proprio bancario perché non gli accetta l'F24 scritto con la stilografica su tre copie in originale!

giovedì 8 marzo 2007

privacy: datori di lavoro, internet, posta elettornica e dipendenti

L'equazione regge solo se il datore di lavoro e il dipendente opereranno nel rispetto (anche) della nuova linea guida pubblicata dal Garante e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Questo é il link alla "norma".

Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.

Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.

mercoledì 7 marzo 2007

i patti di famiglia: successione o no per la mia impresa?

I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.

Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.

Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.

La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.


Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).

La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.

A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.

Germania condannata dalla Corte UE in materia di credito d'imposta sui dividendi. Italia a rischio?

Ieri sul sito della Corte di Giustizia europea é stata pubblicata la sentenza di cui alla Causa C-292/2004 che ritengo di interesse per tutte le imprese che abbiano distribuito dividendi negli anni 2002 e 2003, dall'Italia verso il resto d'Europa.

Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.

Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.

La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.

Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.